Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 23308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 23308 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
Giurisdizione – Regolamento d’ufficio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di giurisdizione, iscritto nel R.G. al n. 24401 del 2023, sollevato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Calabria con ordinanza del l’11 ottobre 2023, n. 905 nel procedimento vertente tra:
COGNOME NOME , cf CODICE_FISCALE, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, in Roma alla INDIRIZZO domicilia –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro p.t. -Resistente non costituito in questa fase
RAGIONE_SOCIALE -Direzione Provinciale di Crotone -Intimata
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 aprile 2024;
lette le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
RILEVATO CHE
A COGNOME NOME, che aveva difeso COGNOME NOME, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella causa proposta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone, e poi dinanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Calabria, fu complessivamente liquidata la somma di € 800,00 oltre accessori per compensi professionali.
La liquidazione, ritenuta non corrispondente a quanto spettante, secondo i parametri ministeriali indicati nel DM n. 55 del 2014, ratione temporis vigenti, fu impugnata dinanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme prescritte dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Il tribunale adìto, con ordinanza del 17 gennaio 2023, disattese il ricorso, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Calabria, quale autorità giudiziaria che aveva pronunciato il provvedimento di liquidazione opposto.
La COGNOME riassunse la causa dinanzi al giudice tributario.
La Corte di giustizia tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Calabria, con ordinanza n. 905/01/2023 dell’11 ottobre 2023 , ha declinato a sua volta la giurisdizione, ritenendo la materia contesa nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha dunque sollevato d’ufficio dinanzi a questa Corte -ex art. 59, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. 18 giugno 2009, n. 69- regolamento di giurisdizione.
Si è costituita la sola COGNOME, dichiarando di ritenere la controversia ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre nessuna difesa è stata articolata in questa fase dal RAGIONE_SOCIALE, pur costituito per il merito.
Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nell’adunanza camerale del 23 aprile 2024 la causa è stata riservata per la decisione.
CONSIDERATO CHE
Questa Corte, che pur a sezioni unite si è occupata del conflitto negativo di giurisdizione insorto tra giudice ordinario e amministrativo, affermando che per le controversie che attengono all’opposizione avverso i decreti di liquidazione, ex art. 170 del d.P.R. 115 del 2002, la giurisdizione spetti al giudice ordinario (Sez. U, 23 dicembre 2016, n. 26907; 20 luglio 2019, n. 20405), ritiene tuttavia opportuno un ulteriore approfondimento RAGIONE_SOCIALE materia.
La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite rinvia la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23