Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 15147 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 15147 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13084-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– controricorrente –
nonchè contro
ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARTA – E. CIACERI DI MODICA, MALTESE FERNANDA;
– intimati –
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze n. 690/22 depositata il 23/06/2022 del TRIBUNALE DI RAGUSA e la n.
Oggetto
REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
398/2023 depositata il 10/02/2023 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la Sicilia – Sezione Distaccata di CATANIA.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva adito il tribunale di Ragusa deducendo:
di aver presentato domanda di conferma/aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2023 presso l’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE di Modica, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;
di aver fatto valere, con la domanda, i servizi prestati dall’anno scolastico 2003/2004 al 2020/2021 come assistente OSA e RAGIONE_SOCIALE, alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all’interno di vari istituti scolastici di Modica ed in forza di precisa convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale;
che l’Istituto scolastico convenuto non le aveva attribuito alcun punteggio per detti servizi, in quanto non resi alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
che l’operato RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione scolastica era illegittimo, essendo i servizi in questione sussumibili sotto la voce residuale ‘altro servizio’ prevista dalle tabelle allegate al D.M. 50/2021;
che, infatti, il concetto di ‘servizio’ va inteso in senso ampio, ricomprendente qualsiasi tipo di servizio reso all’interno di scuole pubbliche, a fortiori ove – come in specie – finanziato con denaro pubblico ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.
A fronte di tali premesse la ricorrente chiedeva riconoscersi il punteggio aggiuntivo per i servizi indicati in domanda ed il conseguente riposizionamento in graduatoria.
Il tribunale di Ragusa dichiarava di non aver giurisdizione rilevando che ‘relativamente alle graduatorie d’istituto, si individuano tutti gli elementi caratteristici RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale pubblica, quali -segnatamente
– il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vds, per tutte: Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016). Ne discende che la giurisdizione deve ritenersi spettante al Giudice amministrativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, co. 4 d.lgs. 165/2001’.
Successivamente adito dalla Covato, il TAR siciliano declinava la giurisdizione dichiarando inammissibile il ricorso perché ‘ la procedura in contestazione è priva dei connotati propri RAGIONE_SOCIALEe ‘procedure concorsuali’, dato che la fase di formazione e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie del personale scolastico è caratterizzata dall’assenza alcuna valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori, risolvendosi invero nel semplice inserimento RAGIONE_SOCIALE‘interessato, che sia in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, restando esclusa ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali’.
NOME COGNOME proponeva ricorso chiedendo alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione di indicare il giudice munito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che concludeva per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario (AGO), trattandosi di controversia avente ad oggetto l’attribuz ione del punteggio spettante sulla base di disposizioni di rango primario e secondario, e quindi per il riconoscimento del diritto vantato.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE Modica non si costituiva.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale concludeva per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione in capo all’AGO.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire in fattispecie sovrapponibile a quella in esame che ‘In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto, nell’ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del
giudice amministrativo allorché oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda sia la richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto RAGIONE_SOCIALEa rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere’ (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass. SU 17123/2019).
Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa RAGIONE_SOCIALEa graduatoria in questione e la domanda volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie. In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché è richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria.
La attuale ricorrente aveva adito il tribunale di Ragusa per far valere il servizio prestato, sia pur quale dipendente di diverse cooperative, all’interno di vari istituti scolastici di Modica ed in forza di precisa convenzione con l’Ufficio Scolastico Pro vinciale. Oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda azionata è dunque il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice attraverso la diretta applicazione dei criteri previsti da normativa primaria (tabelle allegate al D.M. 50/2021). In tale contesto ed in applicazione dei principi richiamati deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (tribunale di Ragusa) dinanzi al quale questa Corte rimette le parti anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi a cui rimette le parti anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso il 30 gennaio 2024 Il Presidente