Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28396 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28396 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
La Corte d’ Appello di Roma rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto per difetto di giurisdizione il ricorso del medesimo volto ad accertare la nullità del provvedimento che aveva disposto la sua decadenza dalla graduatoria ad esaurimento per il personale scolastico (dovuta all’omessa dichiarazione di avere riportato condanne penali), nonché la nullità dei provvedimenti conseguenti.
La Corte territoriale evidenziava che l’art. 128, secondo comma, del d.P.R. del 10 gennaio 1957, n.3 ha introd otto una limitazione all’accesso per l’impiegato dichiarato decaduto ‘quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ‘ , e che l’COGNOME era pertanto incorso nella ‘decadenza’ d al pubblico impiego di cui alla lett. d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 del d.P.R. del 10 gennaio 1957, n.3.
R imarcava inoltre che l’art. 402, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994 richiede il possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili RAGIONE_SOCIALEo Stato e richiamava la sentenza n. 329/2007 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, evidenziando che in forza del la medesima l’amministrazione debba valutare di volta in volta il provvedimento di decadenza emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 127, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 10 gennaio 1957, n.3 per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego; precisava che tale potere è analogo a quello riconosciuto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato.
Precisava che la decadenza dall’impieg o è tipica ed eccezionale espressione di una potestà pubblicistica, riconosciuta dalla legge alla pubblica amministrazione a fronte di condotte fraudolente o decettive grazie alle quali il pubblico dipendente ha conseguito il proprio impiego, ed aventi ad oggetto la documentazione in apparenza attestante l’esistenza di tutti i requisiti di partecipazione al concorso; considerava tali fattispecie escluse dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, in quanto afferenti alla verifica dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi, la cui cognizione involge la discrezionalità amministrativa RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione e spetta al giudice amministrativo.
Riteneva pertanto la sussistenza di un interesse legittimo del pubblico dipendente al corretto esercizio di tale potere (connesso, in modo più o meno diretto, al procedimento di selezione), che radica la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e, comunque, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.7 , comma 1, c.p.a.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione, senza svolgere difese.
DIRITTO
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 e 37 cod. proc. civ.
Lamenta l’omessa considerazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria permanente del personale ATA RAGIONE_SOCIALEa scuola non integra gli estremi di una procedura concorsuale secondo una logica selettiva e di valutazione; evidenzia che non costituisce un concorso per esame o per titoli e che non ci sono posti prefissati da assegnare.
Argomenta che non si configurano come procedure concorsuali le assunzioni non basate su una logica selettiva, come le chiamate dirette o le procedure di
verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposite liste.
Precisa che la graduatoria ad esaurimento costituisce una graduatoria aperta, alla quale si partecipa inserendo i requisiti soggettivi ed oggettivi in ragione dei quali si ricava un punteggio che determinerà l’assunzione a tempo determinato in presenza dei posti di lavoro da ricoprire, come in una lista di collocamento; sostiene pertanto che la giurisdizione resta devoluta al giudice ordinario ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 63, 1° comma, del d.lgs. n. 165/2001.
Deduce che la giurisdizione concerne tutto il rapporto di lavoro, e che vi rientra pertanto anche la controversia avente ad oggetto il potere di depennamento del candidato esercitato dal datore di lavoro, conservando il giudice ordinario il potere di disapplicazione.
Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, è limitata alle procedure che iniziano con l ’emanazione di un bando, sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione individua i vincitori e rappresenta l’atto terminale del procedimento, mentre non vi è ricompresa la fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazioni a concorsi) ed è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili.
Richiama altresì le pronunce di questa Corte secondo cui appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie permanenti del personale ATA RAGIONE_SOCIALEa scuola, evidenziando che sussiste la giurisdizione ordinaria sulla controversia relativa alla pretesa di assunzione di personale ATA, in quanto implica il mero controllo RAGIONE_SOCIALEa gestione di una graduatoria già approvata e formata.
Evidenzia che in base alle pronunce del Consiglio di Stato, la natura gestionale-privatistica RAGIONE_SOCIALEe graduatorie per il conferimento di incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda sia gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, sia gli atti
volti a verificare la s ussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima, considerato che in entrambi i casi il candidato fa valere un diritto soggettivo, o comunque una situazione di natura privatistica.
Si premette che questa Sezione è assegnataria in via generale dei ricorsi attinenti al riparto RAGIONE_SOCIALEe giurisdizioni in ambito di pubblico impiego, in forza di decreto del Primo Presidente del 10.9.2018.
Il ricorso è fondato.
E’ pacifico tra le parti che il ricorrente sin dall’anno scolastico 2008/2009 era iscritto nella graduatoria permanente provinciale (concernente il profilo di collaboratore scolastico del personale ATA), e fino all’anno 2015 era stato chiamato per supplenze annuali con contratti a tempo determinato presso vari plessi scolastici; nell’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa suddetta graduatoria triennale indetto dal MIUR con DDG n. 118 del 24 marzo 2015 l’COGNOME ha omesso di riportare la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Roma n. 1604 del 16.7.2014 con sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena e beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione, senza subire variazioni di punteggio.
Con decreto n. 29 del 23 febbraio 2016 il MIUR lo ha dichiarato decaduto dalle graduatorie provinciali per il profilo di collaboratore scolastico di cui al DDG n. 118 del 24 marzo 2015 e conseguentemente da tutte le graduatorie di istituto del personale ATA con la cessazione di tutti i benefici derivanti dall’inclusione nelle medesime; con comunicazione prot. n. 28 del 4 marzo 2016, l’Istitu to comprensivo ‘INDIRIZZO‘, presso il quale l’COGNOME lavorava con contratto di lavoro a tempo determinato, in applicazione del decreto n. 29 del 23 febbraio 2016 ha decretato la risoluzione immediata del rapporto.
Orbene, in tema di graduatorie permanenti del personale RAGIONE_SOCIALEa scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di
gestione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali – per le quali l’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto trattasi, piuttosto, RAGIONE_SOCIALE‘inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Cass S.U. n. 25773/2015; Cass. S.U. n. 16756/2014).
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘assenza di un bando, di una procedura di valutazione e di un atto di approvazione finale che individui i vincitori in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (trattandosi RAGIONE_SOCIALE‘inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche derivanti da partecipazione a concorsi), è stata esclusa la configurazione RAGIONE_SOCIALE‘inerenza a procedure concorsuali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 d. lgs. n. 165/2001 e ad altre categorie di attività autoritative ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (v. per tutte Cass. n. 25773/2015).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente affermato che qualora la domanda abbia ad oggetto la richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo generale o normativo, e soltanto quale effetto RAGIONE_SOCIALEa rimozione di tale atto (di per sé preclusivo del soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria) l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, essendo stata proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, qualora la domanda sia specificamente diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, siccome diritto originato direttamente dalla normazione primaria, previa eventuale disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto amminis trativo, che potrebbe negarlo, vi è attribuzione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione al giudice ordinario (Cass, S.U. n. 25836/2016; Cass. S.U. n. 17123/2019; Cass. S.U. n. 22693/2022; Cass. S.U. n. 9330/2023; Cass. S.U. n. 19586/2023).
Nel caso di specie, per come è dato leggersi nella sentenza impugnata, la domanda del ricorrente ha ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità del provvedimento che ha disposto la sua decadenza dalla graduatoria ad
esaurimento per il personale scolastico, nonché dei provvedimenti conseguenti, che hanno ad oggetto solo la posizione RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorrente.
Nulla muta del resto il fatto che si discuta su di un provvedimento dichiarativo di decadenza dall’iscrizione, perché oggetto ultimo del contendere è il diritto all’iscrizione stessa, in ragione RAGIONE_SOCIALEa legittimità o meno di tale accertamento dei requisiti per la rimozione del ricorrente dalle graduatorie in cui era inserito.
Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, il ricorso va accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 3, comma terzo, cod. proc. civ., se la Corte riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.
Nel caso di specie il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere la giurisdizione del giudice ordinario e rimettere le parti al primo giudice (che l’aveva negata) , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 353 cod. proc. civ. vigente ratione temporis .
L’art. 353 cod. proc. civ. è stato abrogato dall’art. 3, comma 26, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023; a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti al 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Le parti vanno dunque rimesse al Tribunale di Roma Sezione Lavoro.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Roma.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 settembre 2023.