Giurisdizione giudice ordinario: il mandato a incassare per la P.A. non attrae la Corte dei Conti
Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati: la determinazione della giurisdizione del giudice ordinario quando un privato gestisce denaro pubblico in base a un contratto di mandato. La decisione chiarisce che a prevalere è la natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e non la mera qualità pubblica del denaro.
I Fatti del Caso: La Riscossione delle Sanzioni Stradali
La vicenda trae origine da un’azione legale intentata da un’Unione di comuni nei confronti di una società a responsabilità limitata. L’ente pubblico aveva affidato alla società, tramite un contratto di mandato, il compito di supportare l’attività di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
L’Unione di comuni, lamentando la mancata rendicontazione delle somme incassate, aveva avviato un procedimento per il rendimento dei conti ai sensi dell’art. 263 c.p.c. dinanzi al tribunale ordinario. La società convenuta, tuttavia, ha sollevato una questione di giurisdizione, sostenendo che, avendo maneggiato denaro pubblico, dovesse essere qualificata come ‘agente contabile’. Di conseguenza, a suo avviso, la competenza a giudicare la controversia spettava esclusivamente alla Corte dei Conti.
La Controversia sulla Giurisdizione: Ordinaria o Contabile?
Il cuore del dibattito si è concentrato sulla corretta individuazione del giudice competente. Da un lato, la società privata sosteneva la giurisdizione della magistratura contabile, facendo leva sulla natura pubblica delle somme riscosse. Dall’altro, l’ente pubblico e il Pubblico Ministero insistevano per la giurisdizione del giudice ordinario, poiché il rapporto tra le parti era regolato da un contratto di mandato di diritto privato.
La questione è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione tramite un regolamento preventivo di giurisdizione, per dirimere il conflitto prima che il processo entrasse nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha accolto la tesi favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario, basando la propria decisione su principi consolidati in materia di riparto di giurisdizione. I giudici hanno ribadito che, per stabilire a chi spetti la competenza, non si deve guardare al petitum formale (ciò che la parte chiede esplicitamente nel dispositivo), bensì al petitum sostanziale, il quale si identifica attraverso l’analisi della causa petendi, ovvero il rapporto giuridico alla base della pretesa.
Nel caso di specie, la causa petendi era inequivocabilmente il contratto di mandato che legava l’Unione di comuni alla società. L’obbligo di rendere il conto e, di conseguenza, di versare le somme dovute, discendeva direttamente dagli obblighi contrattuali previsti dal codice civile per il mandatario. La natura pubblica del denaro da incassare è stata considerata un ‘presupposto esterno’ al rapporto dedotto in giudizio. In altre parole, la controversia si esauriva nell’ambito del rapporto privatistico e non investiva profili di responsabilità contabile tipici della giurisdizione della Corte dei Conti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: la stipulazione di un contratto di diritto privato da parte di un ente pubblico non perde la sua natura per il solo fatto di avere ad oggetto la gestione di risorse pubbliche. La giurisdizione si radica in base alla natura della controversia: se essa riguarda l’adempimento di obblighi nascenti da un contratto (come il mandato), la competenza spetta al giudice ordinario. La giurisdizione della Corte dei Conti sorge, invece, quando si controverte sulla responsabilità amministrativo-contabile di chi ha in gestione denaro pubblico in virtù di un rapporto di servizio con la P.A., e non per una semplice inadempienza contrattuale. La sentenza offre quindi un importante criterio di orientamento per tutte le società private che operano in convenzione o su mandato per la Pubblica Amministrazione.
Quando una società privata incassa denaro pubblico per conto di un ente, a quale giudice spetta la giurisdizione in caso di controversia?
Spetta al giudice ordinario, qualora il rapporto tra l’ente e la società sia basato su un contratto di diritto privato, come un mandato, e la controversia riguardi l’adempimento degli obblighi nascenti da tale contratto.
Cosa determina la giurisdizione in un processo civile secondo la Cassazione?
La giurisdizione si determina sulla base del cosiddetto ‘petitum sostanziale’, che viene individuato analizzando la ‘causa petendi’, ovvero i fatti e il rapporto giuridico posti a fondamento della domanda giudiziale.
Perché in questo caso la società non è stata considerata un ‘agente contabile’ ai fini della giurisdizione?
Perché la controversia non verteva sulla responsabilità contabile per la gestione di fondi pubblici, ma sull’inadempimento di un obbligo derivante da un contratto di mandato. Il rapporto dedotto in giudizio era di natura privatistica, e questo ha radicato la giurisdizione presso il giudice ordinario.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 16031 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 16031 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ricorso alla pubblica udienza. Il Pubblico ministero ha nuovamente presentato le conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione ordinaria.
Ragioni della decisione
1.Con il regolamento preventivo di giurisdizione si chiede che venga dichiarata la giurisdizione della Corte di Conti. Osserva la parte ricorrente, premessa la natura di amministrazione pubblica dell’attrice, che la gestione del denaro pubblico comporta la qualifica di agente contabile in capo ad RAGIONE_SOCIALE e pertanto la giurisdizione contabile, a prescindere dal regime privatistico mediante cui opera l’incaricato di riscuotere e conservare il denaro pubblico .
Reputano queste Sezioni Unite, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.
Costituisce ius receptum che la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (fra le tante, da ultimo Cass. Sez. U. n. 2368 del 2024).
Con la domanda è stato instaurato un procedimento per il rendimento dei conti ai sensi dell’art. 263 c.p.c. sul presupposto dell’obbligo della parte convenuta di rendere il conto all’altra parte. In base al fatto costitutivo della domanda, tale obbligo deriva dal rapporto contrattuale di mandato, avente ad oggetto l’incasso dei pagamenti relativi alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. Presupposto del fatto costitutivo allegato è che i pagamenti da incassare sono quelli relativi all’ingiunzione fiscale mediante cui l’RAGIONE_SOCIALE ha proceduto alla diretta riscossione degli importi in questione, riscossione cui i convenuti hanno prestato supporto attraverso l’attività oggetto del mandato. Si tratta del mero presupposto esterno rispetto al rapporto dedotto in giudizio, che resta così quello di mandato.
La causa petendi , rispetto alla quale valutare la giurisdizione di appartenenza della controversia, è dunque il rapporto obbligatorio che lega i convenuti all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del contratto di mandato, rapporto, che esaurendo la sua portata sul piano privatistico, non può che ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario. La vicenda dedotta in giudizio si arresta e si esaurisce così al livello del rapporto di mandato che è stato allegato e, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di rende re il conto e del conseguenziale ordine di pagamento invocato, essa non può non essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il passaggio di rito dalla camera di consiglio alla trattazione del ricorso alla pubblica udienza, unitamente alle peculiarità della vicenda, che hanno imposto la detta articolazione procedimentale, costituiscono ragione di compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; dispone la compensazione delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 14 maggio 2024