Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 14393 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 14393 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15766/2023 R.G. proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVA) che li rappresenta e difende;
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE VALLE D’AOSTA , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 3096/2023 depositata il 03/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica e il RAGIONE_SOCIALE per ottenere il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme derivanti dall’applicazione, nel territorio regionale, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge 15 dicembre 2014, n. 186 -con cui era stato prevista l’ integrale devoluzione all’erario del le somme riscosse all’esito RAGIONE_SOCIALEe procedure di collaborazione volontaria ( voluntary disclosure ) per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite all’estero, nonché RAGIONE_SOCIALEe somme dovute dal contribuente per Irpef, Irap e Iva in esito alla definizione RAGIONE_SOCIALEe procedure di versamento e per sanzioni -dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta (sentenza n. 66 del 2016) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per contrasto con le disposizioni statutarie, che ad essa riconoscevano tale gettito.
Parte attrice rilevava che:
la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale si inseriva in un più ampio contenzioso che vedeva la pendenza di plurimi ricorsi, avviati sia dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE sia da altre Regioni, sicché, in parallelo alla vertenza, era stato stipulato un Accordo tra il RAGIONE_SOCIALE e il Presidente RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE d ‘RAGIONE_SOCIALE per la
definizione RAGIONE_SOCIALEe reciproche relazioni finanziarie, in base al quale la RAGIONE_SOCIALE ‘si impegnava a rinunciare ai ricorsi pendenti e/o agli effetti positivi … che dovessero derivare da eventuali future pronunce di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale’;
in attuazione di tale clausola, la RAGIONE_SOCIALE adottava delibera con cui individuava l’elenco dei contenziosi costituzionali cui si estendeva la rinuncia, tra i quali non figurava quello, già pendente, definito con la decisione n. 66/2016 , che riteneva escluso dall’accordo del 21 luglio 2015;
-la Ragioneria di Stato, tuttavia, nell’erogare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE le somme spettanti per le entrate erariali in base allo Statuto non includeva quelle derivanti dalla sentenza n. 66/2016.
Le Amministrazioni statali si costituivano in giudizio eccependo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e, in subordine, a favore del giudice amministrativo e deducevano, in ogni caso, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta perché preclusa dalla clausola di rinuncia del citato accordo.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1206/2020, ritenuta la propria giurisdizione, respingeva la domanda.
La sentenza era parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che, con la sentenza in epigrafe, affermava la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, affermava che l’Accordo si riferiva esclusivamente alle annualità 2014 e 2015, sicché accoglieva la domanda con riferimento alle somme conseguite in base ai meccanismi di voluntary disclosure ex l. n. 186 del 2014 percette sul territorio ragionale e riferite all’anno 2016.
La RAGIONE_SOCIALE – Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE ricorrono per cassazione con quattro motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con sei motivi, cui replicano le Amministrazioni statali con controricorso.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario con rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla Prima Sezione civile per la decisione dei restanti motivi.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza la RAGIONE_SOCIALE ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 134 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 l. n. 87 del 1953, deducendo difetto di giurisdizione dei giudici comuni in favore RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale posto che la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, con la domanda proposta, avrebbe lamentato, in sostanza, la violazione da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato del giudicato costituzionale realizzata con la non erogazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Ragioneria Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALEe risorse derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 7, l. n. 186 del 2014.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., violazione degli artt. 133, comma 1, lett. a), n. 2) e 7, commi 1, 4 e 5, c.p.a., deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo sotto un duplice profilo: da un lato la controversia ha ad oggetto un accordo fra pubbliche amministrazioni; in ogni caso, la causa rientra nella giurisdizione generale di legittimità del g.a. perché relativa ad atti e provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione.
3 . Il terzo motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente per essersi il
giudice d’appello, nell’accogliere il quarto motivo RAGIONE_SOCIALE‘atto di gravame RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e nel ritenere la validità RAGIONE_SOCIALE‘Accordo ma per i soli anni 2014 e 2015, limitato a condividere la tesi RAGIONE_SOCIALE‘appellante, senza che tale conclusione fosse supportata da un idoneo ed esaustivo ragionamento logico giuridico e senza confrontarsi con le articolate difese svolte dalle Amministrazioni statali.
4 . Il quarto motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. per aver la sentenza erroneamente interpretato l’Accordo stipulato tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui dispone che ‘la RAGIONE_SOCIALE si impegna a rinunziare ai ricorsi e/o agli effetti positivi, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali future pronunce di accoglimento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale’.
Con il ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE denuncia, con il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 3, 24, 111 Cost., 6 e 13 CEDU per difetto assoluto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata quanto al rigetto dei primi tre motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello.
5.1. I l secondo motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. e del criterio RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento agli artt. 116, 117, 119, 120 Cost. e agli artt. 12, 48 bis e 50 RAGIONE_SOCIALEa Statuto speciale valdostano di cui alla l. cost. n. 4 del 1948, nonché alla l. n. 320 del 1990 e al d.lgs. n. 320 del 1990, in ordine all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di finanza pubblica del 21 luglio 2015 e alla relativa clausola di rinuncia.
5.2. I l terzo motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALE‘accordo.
5.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 37, 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALEe controparti sulle questioni di giurisdizione.
5.4. Il quinto motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 342 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà insuperabile in ordine all’esame del primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale RAGIONE_SOCIALEe controparti sulla questione di giurisdizione in favore RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, ritenuto dalla sentenza aspecifico senza che ne fosse stata statuita l’i nammissibilità.
5.5. Il sesto motivo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 342, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del secondo motivo di appello incidentale RAGIONE_SOCIALEe controparti.
I primi due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati unitariamente per ragioni di connessione logica, vanno disattesi.
Il primo motivo è inammissibile.
7.1. Va osservato, in primo luogo, che la sentenza impugnata ha, prioritariamente, affermato « l’aspecificità RAGIONE_SOCIALEa doglianza che rileva ex art. 342 c.p.c. », da cui deriva una chiara statuizione di inammissibilità del motivo, rispetto alla quale la successiva disamina del merito, conclusasi per l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione, deve ritenersi espressa solo ad abundantiam .
Orbene, la statuizione di inammissibilità non è stata contestata, sicché il motivo qui proposto è inammissibile.
7.2. La doglianza, in ogni caso, è infondata.
Come già affermato da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 22 del 26/01/2001, « idonei a dar luogo ad un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni riservato alla competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale sono solo gli atti o i comportamenti dotati di efficacia o rilevanza esterna “invasivi” RAGIONE_SOCIALE‘altrui sfera di attribuzioni garantita da norme di rango costituzionale; la domanda proposta in sede giurisdizionale non è di per sé idonea a determinare una lesione RAGIONE_SOCIALEa sfera di competenze altrui ».
Il principio trova ulteriore riscontro nella successiva sentenza n. 3241 del 12/02/2010 che pone una chiara distinzione tra conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni e ricorso giurisdizionale, potendosi configurare il primo, e la devoluzione alla Corte costituzionale, se e in quanto il conflitto sia stato formalmente e direttamente sollevato dall’ente che lamenta l’invasione secondo le disposizioni di cui all’art. 39 RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 1953, n. 87.
Va pure sottolineato che -come affermato da questa Corte con riguardo al rapporto rispetto alla giurisdizione amministrativa – vi è diversità di struttura e finalità tra il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e RAGIONE_SOCIALE e il sindacato giurisdizionale: il primo è finalizzato a restaurare l’assetto complessivo dei rispettivi ambiti di competenza degli Enti in conflitto; il secondo riguarda la verifica RAGIONE_SOCIALEa legalità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo illegittimo, sì da legittimare l a possibilità RAGIONE_SOCIALEa loro simultanea proposizione (Sez. U, n. 17656 del 19/07/2013), conclusione questa che rileva anche con riguardo alla giurisdizione ordinaria.
Né si può ritenere che la pretesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE miri , sic e simpliciter , a contestare la violazione ‘del giudicato costituzionale’ derivante dalla sentenza n. 66 del 2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
Come emerge chiaramente dalla domanda attorea contenuta nell’atto di citazione, la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione regionale è diretta ad ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute derivanti dall’obbligo accertato con la sentenza n. 66 del 2016, e riespansione RAGIONE_SOCIALEe norme statutarie, per il versamento dei proventi RAGIONE_SOCIALEa voluntary disclosure , non corrisposte dallo Stato e, dunque, ha ad oggetto un normale credito pecuniario a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento statuale.
Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
8.1. Occorre premettere, in via generale, che la giurisdizione va determinata sulla base RAGIONE_SOCIALEa domanda e che, a tali fini, rileva non già la prospettazione compiuta dalla parte bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Sez. U, n. 23908 del 28/10/2020; Sez. U, n. 416 del 14/01/2020; Sez. U, n. 3496 del 2023).
Non rilevano, invece, le eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, salvo che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale di controparte, già come formulata ab initio ovvero in relazione alle conseguenti repliche del creditore che concretizzino una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato , implichi l’accertamento di situazioni soggettive che esulano dalla cognizione del giudice adito ( ex multis Sez. U, n. 19600 del 12/11/2012; Sez. U, n. 28053 del 02/11/2018; Sez. U, n. 372 del 13/01/2021).
8.2. Come sopra rilevato, la domanda fatta valere dalla RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto una pretesa meramente patrimoniale, individuata
nell’omesso adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo derivante dalla richiamata decisione n. 66/2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
Esula, dunque, dalla causa petendi il dedotto accordo del 15 luglio 2015.
Il giudice d’appello , inoltre, ha accertato che « la RAGIONE_SOCIALE fa valere non l’esecuzione di un accordo ex art. 15 l. 241/1990, bensì gli effetti diretti e attributivi di carattere restitutorio derivanti dalla pronunzia di legittimità costituzionale ».
Tale specifica statuizione non è stata censurata poiché l’intera doglianza, per la prima parte, è integralmente ancorata alla configurabilità di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., sicché non at tinge la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
8.3. Peraltro, pur a voler considerare l’Accordo del 21 luglio 2015, eccepito dalle Amministrazioni statali come fatto impeditivo del diritto vantato dalla RAGIONE_SOCIALE e sulla cui portata la sentenza d’appello si è pronunciata con statuizione non meramente incidentale, sì da doversi attribuire rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi RAGIONE_SOCIALEa complessiva domanda, va escluso che la fattispecie sia riconducibile all’ art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 c.p.a.
La norma prevede la seguente ipotesi:
« formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; »
La disposizione si riferisce alle previsioni di cui agli 11 (‘ Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ‘) e 15 (‘ Accordi fra pubbliche amministrazioni ‘) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241 del 1990.
Pacificamente escluso che venga in rilievo la prima disposizione (per l’assenza di un provvedimento da sostituire o integrare), la seconda riguarda i casi, anche al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste dall’art.
14 (conferenza di servizi), in cui le amministrazioni possono concludere tra loro accordi « per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ».
L’Accordo qui in rilievo, invece, espressamente stabilisce, con un apposito paragrafo denominato ‘ Finalità ‘, che:
« Lo Stato e la RAGIONE_SOCIALE aRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE/Vallée d’Aoste con il presente accordo intendono riequilibrare i contributi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti e definire, in armonia con il principio di leale collaborazione e con le esigenze di stabilità e certezza, le reciproche relazioni finanziarie ».
Le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘Accordo sono coerenti con questa premessa (art. 2 e 4 sul patto di stabilità interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; art. 3 sulla definizione dei contenziosi, con impegno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ad abrogare alcune norme regionali; art. 6 su trasferimenti economici aggiuntivi in compensazione; art. 7 sulla definizione dei rapporti finanziari pendenti; art. 8 sull’attuazione del federalismo fiscale ).
L’Accordo, dunque, non riguarda ‘lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune’ ma costituisce una intesa finanziaria di contenuto ed oggetto dichiaratamente patrimoniale in vista RAGIONE_SOCIALEa definizione di reciproche pretese.
Inoltre, non viene in rilievo, neppure in via astratta, una contestazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, ponendosi gli Enti, seppure nella pienezza RAGIONE_SOCIALEe rispettive prerogative (il cui esercizio resta demandato a successive autonome sedi), in posizione del tutto paritetica.
Tale conclusione, del resto, è coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 204 del 2005, cui hanno dato seguito le Sezioni Unite, per cui per configurare la giurisdizione amministrativa è necessario che la Pubblica Amministrazione agisca nell’ese rcizio di potestà autoritative (v. ad es., ex multis , Sez. U, n. 67
del 07/01/2014; Sez. U, n. 8035 del 30/03/2018; v. specificamente anche Sez. U, n. 21770 del 29/07/2021; Sez. U, n. 26921 del 05/10/2021; Sez. U, n. 11252 del 6/04/2022 in motivazione).
8.4. Le considerazioni ora espresse comportano, in evidenza, l’infondatezza anche del secondo profilo RAGIONE_SOCIALE‘eccepito difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
Va conseguentemente affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale determina, poi, l’assorbimento dei motivi dal quarto al sesto del ricorso incidentale.
Affermata la giurisdizione del giudice ordinario, la natura RAGIONE_SOCIALEe questioni poste con i residui motivi, sia del ricorso principale che di quello incidentale, di evidente competenza RAGIONE_SOCIALEa sezione semplice, giustifica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.142 disp. att. c od. proc. civ., la relativa rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa per la decisione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti i motivi dal quarto al sesto del ricorso incidentale; rimette la causa alla competente Prima Sezione civile di questa Corte per la separata decisione degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale, oltre che per le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27/02/2024.