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Giurisdizione giudice ordinario sanità: il caso dei pagamenti

Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un conflitto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario. La controversia, nata dalla richiesta di una ASL a una clinica privata di emettere note di credito per superamento delle soglie di appropriatezza dei ricoveri, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario sanità. La Corte ha stabilito che, poiché il cuore della disputa riguarda pretese patrimoniali (il pagamento di prestazioni), la competenza spetta al giudice ordinario, anche se ciò implica la valutazione di atti amministrativi.

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Pubblicato il 17 dicembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Giurisdizione Giudice Ordinario Sanità: la Cassazione fa chiarezza sui pagamenti alle cliniche

Una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha posto fine a un complesso conflitto di giurisdizione, stabilendo principi chiari sui contenziosi economici tra strutture sanitarie private accreditate e le Aziende Sanitarie Locali (ASL). La questione centrale verte sulla giurisdizione del giudice ordinario in sanità quando la disputa riguarda il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate. La decisione sottolinea che, sebbene il rapporto tra privato e pubblico in sanità sia regolato da atti amministrativi, le controversie puramente patrimoniali appartengono alla sfera del giudice civile.

I Fatti del Caso

Una clinica privata accreditata si è vista richiedere da un’Azienda Sanitaria Locale l’emissione di note di credito a causa del superamento delle soglie massime di ammissibilità per alcuni ricoveri, definite da delibere della Giunta Regionale. In pratica, l’ASL contestava l’appropriatezza di un certo numero di prestazioni e, di conseguenza, ne riduceva il pagamento. La clinica ha impugnato tali richieste, dando inizio a un iter giudiziario complesso.

Inizialmente, la clinica si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Successivamente, il Tribunale ordinario, a sua volta, ha negato la propria competenza, indicando come competente il giudice amministrativo. Questo ha generato un “conflitto negativo di giurisdizione”, rendendo necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione per stabilire quale giudice avesse il potere di decidere.

La questione sulla giurisdizione del giudice ordinario sanità

Il nucleo della controversia non era la validità degli atti amministrativi regionali che fissavano i tetti di spesa e i criteri di appropriatezza, ma la loro concreta applicazione al rapporto contrattuale tra la clinica e l’ASL. La clinica lamentava una decurtazione economica, facendo valere un diritto di credito per le prestazioni sanitarie effettuate. La questione, quindi, era se questa disputa dovesse essere considerata una contestazione dell’esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione (di competenza del giudice amministrativo) o una questione relativa all’adempimento di un’obbligazione contrattuale (di competenza del giudice ordinario).

Le Motivazioni

Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario sanità. La motivazione si fonda sul criterio del petitum sostanziale, ovvero l’oggetto reale della pretesa. La Corte ha osservato che la controversia riguarda esclusivamente la debenza effettiva dei corrispettivi in favore della struttura sanitaria. Si tratta di una questione patrimoniale, un tipico rapporto di “dare-avere” che sorge nella fase esecutiva del rapporto concessorio (l’accreditamento).

La Cassazione ha chiarito che il giudice ordinario è pienamente competente ad accertare e sindacare le singole voci che compongono il credito vantato dal privato. Questo include la valutazione della contestata “appropriatezza” dei ricoveri e dei DRG. Il giudice civile, pur non potendo annullare l’atto amministrativo (come le delibere regionali), può disapplicarlo nel caso specifico se ritiene che la sua applicazione da parte dell’ASL abbia leso il diritto di credito della clinica. La controversia, vertendo su “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, rientra in una categoria che la legge stessa sottrae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per confermarne la cognizione a quello ordinario.

Le Conclusioni

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: quando la lite tra una struttura accreditata e la Pubblica Amministrazione sanitaria si concentra sul quantum del pagamento e non sulla legittimità a monte degli atti di programmazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché indirizza correttamente le strutture sanitarie verso il giudice competente in caso di contestazioni sui rimborsi. Si afferma così la pienezza della tutela del diritto di credito anche nei confronti della P.A., distinguendo nettamente tra la fase di regolamentazione del servizio (soggetta al sindacato amministrativo) e la fase di esecuzione del contratto (soggetta al sindacato ordinario).

Quale giudice è competente a decidere sulle controversie relative ai pagamenti tra cliniche private accreditate e ASL?
La competenza spetta al giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha stabilito che, quando la disputa ha natura patrimoniale e riguarda il corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento per le prestazioni sanitarie erogate, la giurisdizione è del tribunale civile.

Perché in questo caso la giurisdizione è del giudice ordinario e non di quello amministrativo?
La giurisdizione spetta al giudice ordinario perché l’oggetto principale della controversia (petitum sostanziale) non è la legittimità degli atti amministrativi che fissano i tetti di spesa, ma la pretesa creditoria della clinica. La lite si configura come un inadempimento contrattuale nella fase esecutiva del rapporto di accreditamento, un rapporto paritario di dare-avere.

Il giudice ordinario può valutare la legittimità degli atti amministrativi, come le delibere regionali sui tetti di spesa?
Il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può valutarne la legittimità al fine di decidere la controversia sul diritto soggettivo. Può quindi accertare se il comportamento dell’ASL, basato su tale atto, sia stato corretto e se il diritto al pagamento della clinica sia stato leso, disapplicando di fatto l’atto nel caso specifico.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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