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Giurisdizione giudice ordinario: recupero spese PA

Una società immobiliare si opponeva a una richiesta di pagamento da parte di un Comune per lavori di messa in sicurezza di un suo immobile, eseguiti d’ufficio. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che la controversia non riguarda la legittimità dell’atto amministrativo originario, ma il diritto soggettivo del Comune al rimborso delle spese. La causa verte quindi su un’obbligazione di diritto privato, la cui competenza spetta al tribunale civile.

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Pubblicato il 19 settembre 2025 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Giurisdizione Giudice Ordinario: Recupero Spese e Potere della PA

Quando un Comune esegue lavori di messa in sicurezza al posto di un privato inadempiente e poi chiede il rimborso dei costi, a chi spetta decidere sulla legittimità della richiesta di pagamento? La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con una recente ordinanza, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, tracciando una linea netta tra l’esercizio del potere amministrativo e la successiva fase di recupero del credito. Approfondiamo questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Una società immobiliare, proprietaria di un edificio in stato di degrado, riceveva una segnalazione dalla Polizia Locale del Comune competente. A seguito di sopralluoghi che accertavano una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il Comune emetteva un’ordinanza con cui intimava alla società di eseguire immediatamente i lavori necessari per la messa in sicurezza.

Nonostante i solleciti, la società rimaneva inadempiente. Di conseguenza, l’ente territoriale avviava il procedimento di “esecuzione in danno”, affidando i lavori a una ditta esterna e, una volta conclusi, ne addebitava le spese alla società proprietaria, per un importo di 14.000 euro, tramite un avviso di accertamento esecutivo.

L’Opposizione e la Questione sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario

La società si opponeva all’avviso di pagamento dinanzi al Tribunale civile, contestando la fondatezza del credito e l’esorbitanza delle spese. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepiva un difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice amministrativo, poiché l’opposizione mirava in realtà a contestare la legittimità dell’ordinanza originaria, un atto di natura eminentemente pubblica.

Di fronte a questo dubbio sui limiti esterni della giurisdizione, la società stessa proponeva un regolamento preventivo di giurisdizione alla Corte di Cassazione, chiedendo di confermare la competenza del giudice ordinario già adito.

Le Motivazioni della Suprema Corte

Le Sezioni Unite hanno accolto la tesi della società ricorrente, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha basato la sua decisione su una distinzione fondamentale tra due fasi diverse della vicenda.

La Fase del Potere Amministrativo

La prima fase riguarda l’esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione. L’ordinanza con cui il Comune ha imposto alla società di eseguire i lavori è un provvedimento amministrativo. Qualsiasi contestazione sulla sua legittimità (ad esempio, per incompetenza dell’organo che l’ha emessa o per vizi procedurali) avrebbe dovuto essere sollevata impugnando tale atto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro i termini di decadenza.

La Fase del Diritto di Credito e la Giurisdizione del Giudice Ordinario

La seconda fase, oggetto del giudizio in questione, è successiva e distinta. Essa non riguarda più l’esercizio di un potere pubblico, ma la riscossione di un credito. Una volta eseguite le opere in danno, il Comune non agisce più come un’autorità che impone un obbligo, ma come un creditore che chiede il rimborso di somme anticipate.

La controversia, quindi, verte su un’obbligazione di diritto privato. L’oggetto del contendere, o petitum sostanziale, non è l’annullamento dell’atto amministrativo (che è rimasto inoppugnato e ha prodotto i suoi effetti), ma l’accertamento del diritto del Comune a essere rimborsato. Il giudice ordinario è chiamato a verificare se l’amministrazione abbia effettivamente sostenuto quelle spese, se l’importo richiesto sia congruo e non eccessivo e se sussista il diritto soggettivo al rimborso. In questa sede, l’ordinanza amministrativa resta sullo sfondo come mero presupposto del credito, ma non è l’oggetto diretto del giudizio.

Le Conclusioni

La Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: le controversie relative alla riscossione di somme dovute per l’esecuzione in danno di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Questo perché la pretesa della Pubblica Amministrazione si configura come un diritto di credito di natura privatistica. Al giudice civile non compete valutare la legittimità del potere esercitato a monte, ma solo accertare l’esistenza e la correttezza del diritto al rimborso. La decisione chiarisce che, una volta esaurita la fase autoritativa, il rapporto tra PA e privato si sposta su un piano paritetico, regolato dalle norme del diritto civile.

A quale giudice spetta decidere sulla richiesta di pagamento per lavori eseguiti dal Comune in sostituzione di un privato inadempiente?
Spetta al giudice ordinario. La controversia riguarda un’obbligazione di diritto privato, ovvero il diritto del Comune al rimborso delle spese sostenute, e non la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo che ha originato l’intervento.

È possibile contestare la legittimità di un’ordinanza comunale nella causa di opposizione al pagamento delle spese?
No, la legittimità dell’ordinanza (atto amministrativo) doveva essere contestata impugnandola direttamente dinanzi al giudice amministrativo nei termini previsti. Nel giudizio ordinario di opposizione al pagamento, l’ordinanza resta solo come presupposto del credito e non può essere oggetto di sindacato.

Qual è la differenza tra la contestazione dell’atto amministrativo e quella della richiesta di rimborso spese?
La contestazione dell’atto amministrativo (es. l’ordinanza di messa in sicurezza) attiene alla legittimità dell’esercizio del potere pubblico e spetta al giudice amministrativo. La contestazione della richiesta di rimborso spese, invece, riguarda l’esistenza e la quantificazione di un diritto di credito sorto a seguito dell’inadempimento del privato e spetta al giudice ordinario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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