Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 24338 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
sul ricorso 628/2024 proposta da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME;
– controricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore ;
COMMISSARIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA, in persona del Commissario pro tempore ;
– intimati –
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 1924/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata il 25/08/2021, e la sentenza n. 2330/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE depositata il 26/05/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, in camera di consiglio, risolvano il conflitto negativo di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
1. La società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, la nota, nonché gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali (tra cui il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 4/2013, nonché i decreti del Presidente della Regione Campania, quale Commissario ad acta , n. 66 del 2012, e n. 58 del 2020) , con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto alla stessa di emettere nota di credito per lo sforamento del tetto di spesa, anno 2012, riconoscibile in ragione delle soglie dei DRG medici e chirurgici inappropriati.
L ‘RAGIONE_SOCIALE , costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il TAR adito, richiamando propri precedenti, con la sentenza n. 1924 del 2021, dopo aver disposto alcuni incombenti istruttori, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando nell’A.G.O. l’autorità munita di giurisdizione, in
ragione dei principi enunciati in materia da queste Sezioni Unite (è richiamata, in particolare, l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 31029 del 2019).
Il Giudice amministrativo ha osservato che al giudice ordinario è rimesso il giudizio di congruità dell’attività svolta in concreto dalla struttura sanitaria accreditata rispetto ai parametri fissati dall’autorità regionale, che si traduce nella verifica d ell’adempimento della prestazione sanitaria cui la struttura è obbligata. Nella specie, ha precisato il TAR, l’attività richiesta dalla ricorrente al giudicante è consistita nello stabilire se le prestazioni che sono state rese rientrino o meno tra quelle a suo tempo acquistate dall’RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, il giudice ordinario può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito vantato dal privato accreditato, vagliando la contestata appropriatezza dei ricoveri e dei DRG. Anche nella prospettiva del rapporto concessorio sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quando la struttura sanitaria chieda il pagamento o, come nella specie, resista alla richiesta di emissione di nota di credito, effettuata dall’amministrazio ne sanitaria nella fase esecutiva del rapporto.
La ricorrente ha provveduto a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE, riproducendo i motivi posti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio.
La società, nell’atto di citazione, ha precisato che il giudizio ha ad oggetto il mancato riconoscimento del tetto di spese per l’anno 2012 cui aveva diritto, atteso che lo ‘sforamento delle soglie di ammissibilità dei DRG’ calcolato per l’anno 2012, non comportava nessuna ‘ulteriore decurtazione’ di pari importo del tetto di spesa riconosciuto per detta annualità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente .
Ha rilevato, quindi, che è evidente, altresì, l’indebito arricchimento dell’RAGIONE_SOCIALE che, prima, ha usufruito delle prestazioni e, poi, ne ha disconosciuto, illegittimamente ed immotivatamente, la remunerazione.
Il Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2330 del 2023, a sua volta, ha denegato la propria giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale ha richiamato alcune decisioni del Consiglio di Stato, e ha affermato che viene in rilievo la verifica dell’azione autoritativa della PRAGIONE_SOCIALEA. rispetto alla intera economia del rapporto concessorio, che esula dai limiti della giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò, in quanto la valutazione della legittimità delle operate decurtazioni postula un giudizio di congruità dell’attività di controllo sull’appropriatezza dei ricoveri svolti in concreto dalla struttura sanitaria accreditata, rispetto ai parametri fissati dalla autorità regionale, sottratto alla giurisdizione dell’A.G.O.
Atteso il conflitto reale negativo di giurisdizione venutosi a creare, la ricorrente ha promosso ricorso ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., prospettando un unico motivo di ricorso, e chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Dinanzi a questa Corte si è costituita la RAGIONE_SOCIALE chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Commissario per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania e la Regione Campania sono rimasti intimati.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto viene messo in discussione il potere autoritativo, a monte, della Regione Campania nella determinazione delle soglie massime di prestazioni poste a carico del SSN.
In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nella devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente ha denunciato la sussistenza di un conflitto reale negativo di giurisdizione, di cui chiede la risoluzione, poiché il giudice amministrativo prima, e il giudice ordinario poi, ciascuno con sentenza, hanno negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto. Ha prospettato
la maggiore attinenza della fattispecie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La ricorrente ha illustrato che il nucleo della controversia verte sulla riduzione del tetto di spesa già riconosciutole.
In sostanza, con il decreto n. 4 del 2013 del Commissario ad acta è stato riconosciuto alla società ricorrente un budge t – espressamente definito definitivo, attesa la scelta dell’amministrazione di coprire con il 60% delle economie di macroarea le quote di tetto 2011 non sfruttate a causa dell’applicazione del DCA n. 58/2010.
Ad avviso della società, la conseguenza di tale accordo sarebbe stata la seguente: poiché essa struttura sanitaria per l’anno 2011 aveva subito un forte abbattimento del proprio fatturato a causa dell’applicazione del DCA n. 58/2010, il tetto di spesa per l’anno 2012 doveva essere determinato sommando al budget dell’anno 2011 la quota accantonata in virtù dell’accordo anzidetto.
Ha riconosciuto che in effetti il medesimo decreto n. 4/2013 subordinava il riconoscimento dell’incremento di fatturato a una serie di condizioni, ma tali condizioni sono state contestate poiché legate al verificarsi di circostanze meramente potestative.
Nonostante il riconoscimento del maggiore tetto di spesa per l’anno 2012, con la nota impugnata innanzi al TAR, l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di emettere nota di credito per l’incremento che è stato assegnato.
La ricorrente, quindi, ha chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma che avrebbe dovuto integrare, per il 2012, il budget 2011, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, dal momento in cui doveva essere corrisposta a quello dell’effettiva corresponsione.
Ad avviso della ricorrente, come affermato da una parte della giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoghe, si verterebbe in ipotesi di accertamento della legittimità dell’attività amministrativa provvedimentale, dell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2. In via preliminare, va osservato che come già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 1919 del 2021) essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo , ai sensi dell’a rt. 41, cod. proc. civ., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso è ammissibile in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato.
Ritenuta ammissibile la denuncia del conflitto negativo di giurisdizione, lo stesso va risolto facendo applicazione del criterio del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della pronuncia chiesta, ma e soprattutto in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante , si v., Cass., S.U., n. 2368 del 2024, n. 20350 del 2018).
3. Costituisce principio consolidato (Cass., S.U., n. 26200 del 2019, che richiama tra le altre: Cass., S.U., 28053 del 2018; Cass., S.U., n. 30963 del 2022, n.1602 del 2022, n. 23744 del 2020, n. 32505 del 2019, n.31029 del 2019) l’affermazione che le controv ersie concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi», nei rapporti qualificabili come concessione di pubblico servizio tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall’art. 133, comma 1, lettera c ), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la PRAGIONE_SOCIALEA. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio ‘obbligo pretesa’, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della PRAGIONE_SOCIALE sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra quest’ultima e il
concessionario si configura secondo il binomio ‘potere interesse’ e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Invero, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell’ambito di a ppositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere.
Come precisato dalla già richiamata ordinanza n. 31029 del 2019, la giurisdizione ordinaria in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» si estende alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento della concessione di servizio pubblico, nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell’ambito di un r apporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge, quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio.
L’accertamento dell’adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa.
La legge, dunque, ha espressamente escluso la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie sui diritti soggettivi in materia concessoria (in tema di ‘indennità, canoni ed altri corrispettivi’), nonostante l’inerenza dei diritti all’ambito della giurisdizione esclusiva (art. 7, comma 5, cod. proc. amm., e art. 133, comma 1, n. 6 lett. c , del d.lgs. n. 104 del 2010), restandone confermata la pienezza della giurisdizione ordinaria nelle vicende patrimoniali attinenti alla fase esecutiva delle concessioni.
Alla luce di detti principi, va osservato quanto segue.
La ricorrente con il ricorso al TAR Campania, RAGIONE_SOCIALE, e in sede di riassunzione ha impugnato la richiesta , indirizzatele dall’RAGIONE_SOCIALE, di emettere not a di credito per lo sforamento del tetto di spesa, come sopra precisato.
4.1. Come si evince dagli atti di causa, il petitum sostanziale verte su contenuti patrimoniali, inerenti alla corretta determinazione dei rapporti di dare/avere intercorrenti tra la parte ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE in forza dell’applicazione di parametri univocamente definiti a livello contrattuale e/o provvedimentale, che avrebbero dovuto trovare attuazione per l’anno 2012 , secondo la ricorrente, in ragione della distribuzione delle quote di tetto anno 2011 non sfruttate a causa dell’applicazione del DCA n. 58/2010.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel sistema di accreditamento, la natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, è di tipo sostanzialmente concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A., ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico (vedi, Cass. S.U., n. 16336 del 2019, Cass., n. 7019 del 2020, n. 10154 del 2023).
In tale sistema, i rapporti tra il SSN e le strutture private accreditate sono regolati: da una fase, programmatica ed unilaterale, affidata alla Regione; dai provvedimenti di accreditamento, che la disciplina statale configura come discrezionali e per i quali rileva il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ‘LEA’ (v., Corte cost., sentenza n. 32 del 2023, che richiama la sentenza n. 36 del 2021); da una fase contrattuale con le singole strutture, affidata alla Regione ed alle RAGIONE_SOCIALE, in assenza della quale le Aziende e gli enti del SSN non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate.
Per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, sussiste dunque l’obbligo di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio. Con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della
eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ Amministrazione assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSN, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (si v., citata Cass., n. 10154 del 2023, Cass., n. 26362 del 2020).
6. In ragione del petitum sostanziale, quindi, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, disattendendo sul punto le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, pur convenendo sui criteri di riparto indicati nella requisitoria.
In base al petitum sostanziale, secondo i principi affermati da questa Corte, già sopra richiamati, viene in rilievo, nell’ambito del sistema sanitario di accreditamento di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 (assimilabile ad un rapporto concessorio di pubblico servizio), la determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati, senza che rientri nel thema decidendum alcun profilo legato all ‘ esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali; in particolare, il giudice ordinario potrà direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito vantato dal privato accreditato, vagliando, appunto, la contestata ‘appropriatezza’ dei ricoveri e dei DRG (v., c itata Cass., S.U., n. 31029 del 2019).
Nel caso di specie, peraltro, oggetto principale dell’ impugnazione è la ‘note’ della RAGIONE_SOCIALE, relativ a ai rapporti obbligatori di debito/credito, che non esprime alcuna posizione autoritativa (si v., Cass., S.U., n. 1602 del 2022).
Né argomenti a contrario possono trarsi dalla dedotta contestazione della note della ASL, di richiesta di emissione della note di credito, anche in relazione alla prospettata illegittimità dei DCA e dei DPRC.
Ed infatti (v., Cass., S.U., n. 28053 del 2018) per evitare che la previsione della giurisdizione ordinaria in materia di concessioni si svuoti del tutto, ed essa
venga posta nel nulla dalla prospettata incidenza del potere autoritativo sull’oggetto attribuito a detta giurisdizione, deve distinguersi il caso in cui il provvedimento già preveda il comportamento nei contenuti che ha poi assunto, dal caso, quale quello in esame, in cui il comportamento (nota di richiesta emissione nota di credito con riguardo al rapporto contrattuale tra l’ASL e il soggetto accreditato) non era previsto dal provvedimento o non lo era con il contenuto adottato, con la conseguenza che il provvedimento, in quanto incidente – con riferimento alla specie di cui è processo – sulla debenza di indennità, canoni e altri corrispettivi, è comportamento sindacabile dall’A.G.O.
In altri termini, compete all’ARAGIONE_SOCIALE. il riconoscere se il comportamento tenuto dalla P.A. ed incidente su quella debenza è previsto dal provvedimento che viene posto a fondamento della sua adozione. In questo caso l’ARAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. non si ingerisce sull’àmbito di efficacia del provvedimento con una valutazione della sua legittimità, che non le compete, ma procede solo alla mera attività di individuazione ricognitiva del se quel comportamento è riconducibile a quell’àmbito oppure si presenta tenuto in assenza di tale riconducibilità.
Va infine osservato che queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 13592 del 2022, punto 5 delle ‘Ragioni della decisione’), in analoga fattispecie (richiesta emissione di note di credito, per ragioni varie, inclusa la non appropriatezza di alcune prestazioni in quanto rese in violazione di decreto del Commissario ad acta ), esaminando simile difesa, hanno già preso in esame l’orientamento del giudice amministrativo espresso anche nelle decisioni richiamate dalla ricorrente. Con statuizione coerente con i principi già sopra richiamati, ai quali si è data continuità, la suddetta ordinanza n. 13592 del 2022 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che le domande proposte in causa, come nella specie, non hanno investito il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della PRAGIONE_SOCIALE, seppure nell’am bito di un rapporto concessorio avente ad oggetto un servizio pubblico, venendo in rilievo, piuttosto, l’accertamento della conformità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni ospedaliere erogate ai termini concordati o, comunque, imposti alla struttura privata.
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio.
C osì deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024.