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Giurisdizione giudice ordinario per incarichi esteri

La Corte di Cassazione conferma la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia per risarcimento del danno da perdita di chance, avviata da un dirigente ministeriale escluso da un incarico all’estero. La Corte chiarisce che, non trattandosi di personale della carriera diplomatica, il rapporto di lavoro è di natura contrattuale e privatistica, escludendo la competenza del giudice amministrativo.

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Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Giurisdizione Giudice Ordinario: Incarichi Dirigenziali all’Estero e Risarcimento Danni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha fornito un importante chiarimento sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al pubblico impiego, in particolare quando si tratta di incarichi dirigenziali all’estero. La decisione stabilisce un confine netto tra il personale della carriera diplomatica, soggetto a regole speciali, e il personale dirigenziale contrattualizzato, il cui rapporto di lavoro rientra a pieno titolo nell’ambito privatistico e, di conseguenza, nella competenza del tribunale civile.

I Fatti di Causa

Un dirigente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) aveva partecipato a una procedura per il conferimento dell’incarico di console generale d’Italia in una città estera. A seguito della sua esclusione, il dirigente ha agito in giudizio non per ottenere l’incarico, ma per chiedere al Ministero un risarcimento del danno da perdita di chance. A suo avviso, l’amministrazione aveva violato i principi di correttezza e buona fede durante la procedura selettiva.
La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. Contro questa sentenza, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la materia dovesse essere trattata dal giudice amministrativo, data la natura pubblicistica dell’atto di nomina.

La Questione sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario

Il fulcro della controversia risiede nella corretta individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda del dirigente. Il Ministero sosteneva che, trattandosi di un atto di gestione del rapporto di servizio di personale destinato all’estero, la giurisdizione appartenesse al giudice amministrativo, in virtù di una disciplina speciale che regola tali assegnazioni. La difesa del lavoratore, al contrario, insisteva sulla natura contrattuale e privatistica del rapporto di impiego, che attrae la controversia nella sfera di competenza del giudice del lavoro.

La Tesi del Ministero Ricorrente

Il Ministero ha basato il proprio ricorso su due motivi principali:
1. La violazione della disciplina speciale sull’assegnazione dei posti funzione all’estero, che a suo dire avrebbe dovuto prevalere sulle norme generali del pubblico impiego.
2. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia riguarderebbe l’impugnazione di un provvedimento amministrativo legato alla gestione del personale della carriera diplomatica.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Le motivazioni si fondano su una distinzione cruciale tra le diverse categorie di personale che operano presso il MAECI.

La Corte ha preliminarmente chiarito che il dirigente in questione non appartiene alla carriera diplomatica in senso stretto (che include figure come segretario di legazione, consigliere, ambasciatore), la quale è soggetta a un ordinamento speciale e, per le controversie relative, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 165/2001. Trattandosi di una norma di carattere eccezionale, non può essere applicata per analogia ad altre categorie di personale.

Il ricorrente, invece, è un dirigente inserito nei ruoli del Ministero il cui rapporto di lavoro è contrattualizzato e regolato dalle norme generali sul pubblico impiego (art. 63 del D.Lgs. 165/2001). In questo contesto, gli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali sono considerati atti di gestione del rapporto di lavoro posti in essere con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che la domanda del lavoratore non era volta a ottenere l’annullamento dell’atto di nomina di un altro candidato o il conferimento dell’incarico per sé. Piuttosto, la richiesta era di natura puramente risarcitoria, basata sulla presunta violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro pubblico durante la fase procedurale. Tale pretesa si fonda su posizioni di diritto soggettivo che scaturiscono direttamente dal contratto di lavoro e, come tali, rientrano pienamente nella giurisdizione del giudice ordinario.

Conclusioni

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale nel riparto di giurisdizione nel pubblico impiego: la natura della domanda e la categoria di personale coinvolto sono determinanti. Per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro contrattualizzato, anche se appartenenti a un’amministrazione con funzioni speciali come il Ministero degli Esteri, le controversie relative agli atti di gestione del rapporto, incluse quelle per risarcimento danni, spettano al giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rimane un’eccezione, limitata alle specifiche categorie di personale espressamente previste dalla legge, come quello della carriera diplomatica.

A quale giudice spetta decidere una causa per risarcimento danni da perdita di chance per un incarico dirigenziale all’estero?
La competenza spetta al giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha stabilito che, quando il lavoratore è un dirigente con un rapporto di lavoro contrattualizzato (e non appartenente alla carriera diplomatica), la controversia riguarda la gestione di un rapporto di natura privatistica e quindi rientra nella giurisdizione ordinaria.

Perché la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il personale del Ministero degli Affari Esteri è un’eccezione prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 e si applica solo al personale della carriera diplomatica. Poiché il lavoratore in questo caso era un dirigente e non un diplomatico, non si può estendere tale eccezione. La sua domanda, inoltre, non mirava all’annullamento di un atto amministrativo, ma a un risarcimento basato su diritti soggettivi derivanti dal contratto di lavoro.

Qual è la differenza fondamentale rispetto a un dipendente della carriera diplomatica?
La differenza fondamentale risiede nella natura del rapporto di impiego. Il personale della carriera diplomatica è soggetto a un ordinamento speciale di diritto pubblico, e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il personale dirigenziale, invece, ha un rapporto di lavoro ‘contrattualizzato’, assimilato a quello privato, per cui le controversie sono di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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