Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4538-2023 proposto da:
MINISTERO DEGLI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente- avverso la sentenza n. 5179/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/01/2023 R.G.N. 1077/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.4538/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 07/11/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.1.2023 la corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede n. 962 del 2.2.2022, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda del lavoratore in epigrafe volta a ottenere la condanna del MAECI al risarcimento del danno da perdita di chances non patrimoniale per violazione degli obblighi di buona fede nella procedura che aveva escluso il conferimento allo stesso dell’incarico di console generale d’Italia a Bahìa Blanca.
In particolare, la corte ha ritenuto che si trattava di conferimento di incarico dirigenziale disciplinato dall’articolo 19 del decreto 165 del 2001.
Avverso tale sentenza ricorre il COGNOME per due motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione degli artt. 3, 45, 63 del d.lgs. n. 165/2001, del D.M. n. 1212 del 2013, del D.M. n. 71 del 2007, del d.P.R. n. 368 del 2000 e del d.P.R. n. 18 del 1967, per non avere la Corte territoriale applicato la disciplina speciale su assegnazione dei posti funzione all’estero.
Il secondo motivo deduce il difetto di giurisdizione e la violazione degli articoli 1 e 37 c.p.c., 7 co. 4 del codice del processo amministrativo, per avere la corte territoriale ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario.
E’ preliminare l’esame del secondo motivo.
Il ricorrente chiede che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia attiene all’impugnazione di un provvedimento amministrativo corrispondente ad un atto di gestione del rapporto di servizio del personale della carriera diplomatica.
Occorre premettere che, nell’ambito del Ministero degli Affari Esteri, il personale appartiene a carriere distinte, distinguendosi -ai sensi dell’art. 93 del d.P.R. n. 18/1967il personale della carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, quello della dirigenza ed il personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché gli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura. La carriera diplomatica in senso proprio è poi disciplinata dagli artt. 99 e seguenti d.P.R. n. 18/1967 e si articola nei diversi gradi di segretario di legazione, consigliere di legazione, consigliere d’ambasciata, ministro plenipotenziario e ambasciatore .
Ciò posto, deve rilevarsi che dagli atti risulta che il ricorrente non appartiene alla carriera diplomatica, e che si tratta di un dirigente, inserito nei ruoli RAGIONE_SOCIALE, non riconducibile a ll’anzidetta carriera e destinato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 36 del 2000, a un posto funzione all’estero.
In tale contesto, l’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 si riferisce al personale appartenente alla carriera diplomatica, alla quale pacificamente non appartiene il COGNOME, e, pertanto, l’ambito della giurisdizione esclusiva, che ha carattere eccezionale, non può essere
esteso valorizzando la natura della funzione che, in via eccezionale, può essere conferita anche a personale contrattualizzato non appartenente alla carriera diplomatica.
Vengono in discussione infatti atti che si inseriscono in un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, e, pertanto, non possono essere attratti dalla giurisdizione esclusiva, in relazione alla quale ciò che rileva è la connotazione pubblicistica del rapporto, non la natura del potere esercitato né la posizione giuridica soggettiva fatta valere.
Il Collegio è consapevole che Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 15470 del 15/10/2003 (Rv. 567470 – 01) ha affermato che le assegnazioni su posti diplomatico consolari all’estero sono rimaste assoggettate a un regime pubblicistico e relative controversie non appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e cioè anche in ragione della posizione soggettiva di mero interesse legittimo fatta valere dal lavoratore per l’incarico di che trattasi; il precedente tuttavia si riferiva a fattispecie nella quale era stato domandato il conferimento dell’incarico, mentre nel caso di specie la domanda era volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito a causa della violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede in relazione a procedura aperta ai dirigenti amministrativi per il conferimento dell’incarico di funzione all’estero.
Il primo motivo di ricorso, che è volto ad evidenziare la specialità della disciplina rispetto a quella generale sul conferimento degli incarichi direttivi non è dirimente rispetto alla questione posta di giurisdizione
perché in tema di impiego pubblico le regole di riparto vanne tratte dagli artt. 3 e 63 del d.lgs. n. 165/2001 e la natura fiduciaria della scelta può incidere sulla eventuale fondatezza della pretesa e non sulla individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
N on sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre