Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 4846  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11640/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in  INDIRIZZO  presso  il  AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocata COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALESULMONA -LRAGIONE_SOCIALEAQUILA, elettivamente domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo studio dell’avvocato COGNOME. che la rappresenta e difende -controricorrente-
nonché contro COGNOME NOME, DI DONATO ATTILIO
-intimati- per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al TRIBUNALE di L’AQUILA, rg. n. 1461/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.-La RAGIONE_SOCIALE, struttura sanitaria accreditata  per  l’erogazione  di  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera con la Regione Abruzzo e con il Servizio sanitario, ha proposto ricorso per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione  con  riguardo  al  giudizio pendente  dinanzi  al  Tribunale  ordinario  di  L’RAGIONE_SOCIALE,  numero  r.g. 1461/2020,  chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Resiste  con  controricorso  la  RAGIONE_SOCIALE,  la quale  chiede  invece  che  sia  dichiarata  la  giurisdizione  del  giudice ordinario.
Non hanno svolto attività difensive in questo giudizio per regolamento gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte chiedendo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
2. La causa ha ad oggetto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 340/2020, intimato dalla RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento della somma di € 176.840,99, oltre interessi, a saldo dei compensi spettanti alla struttura per le erogazione di prestazioni di chirurgia vertebrale in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale nei mesi di gennaio-febbraio 2020.
3. L’opponente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE L’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito che, all’esito dei controlli di appropriatezza effettuati dai Nuclei Operativi di Controllo (NOC) all’interno della struttura, erano risultate prestazioni inappropriate per un ammontare di € 176.840,99, per il quale l’amministrazione sanitaria aveva richiesto alla struttura l’emissione di apposite note di credito, somma perciò poi decurtata dalle remunerazioni per le prestazioni oggetto della pretesa monitoria.
L’opposta società RAGIONE_SOCIALE ha controdedotto l’illegittimità del verbale NOC dell’11 febbraio 2020, le cui risultanze, come visto, erano state poste a fondamento della decurtazione delle remunerazioni dovute alla struttura per l’attività sanitaria svolta nel 2018, pari all’importo detratto a compensazione sui saldi spettanti alla RAGIONE_SOCIALE per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Tale verbale dell’11 febbraio 2020 è stato peraltro autonomamente impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dinanzi al T.A.R. Abruzzo -L’RAGIONE_SOCIALE, in procedimento che le parti indicano come ancora pendente, all’esito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal Tribunale ordinario di L’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio n. 640/2020 R.G. con sentenza del 6 aprile 2021, n. 213.
Nel  presente  giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  rg.  n. 1461/2020, il giudice istruttore del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE,  ritenuta  la causa matura per la decisione, ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.  –  La  ricorrente  per  regolamento  RAGIONE_SOCIALE  espone  che,  ‘sebbene  la  scelta  iniziale  della  ricorrente  abbia riguardato  la  giurisdizione  ordinaria,  alla  luce  dei  rilievi  mossi  dalla ASL opponente e delle controdeduzioni sollevate  dalla  RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di merito, sovrapponibili a quelle già dedotte nel giudizio
pendente dinanzi al T.A.R. L’RAGIONE_SOCIALE n. 246/2021 R.G. (riassunto all’esito della sentenza resa dal Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE n. 213/2021 del 06 aprile 2021), per la controversia in esame sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo’. Per la ricorrente, involgendo la causa ‘profili di legittimità del verbale ispettivo del NOC dell’11 febbraio 2020’, ‘ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 133, 1° co., lett. c) c.p.a., la competenza giurisdizionale a decidere su dette questioni appartiene al Giudice Amministrativo’.
2. -Va  dapprima  riconosciuto  l’interesse  della  RAGIONE_SOCIALE,  che  ha  instaurato  il  giudizio  di  merito  dinanzi  al Tribunale ordinario di L’RAGIONE_SOCIALE, a proporre il regolamento preventivo di  giurisdizione,  sussistendo in capo ad essa, alla luce delle vicende inerenti  al  parallelo  giudizio  di  impugnazione  del  verbale  dell’11 febbraio 2020, un ragionevole dubbio sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito (Cass. Sez. Unite, n. 15122 del 2022).
3.
–
Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
3.1. – La causa promossa dalla RAGIONE_SOCIALE ha  ad  oggetto  il  pagamento  dei  corrispettivi  dovuti  alla  struttura privata  operante  in  regime  di  accreditamento  per  le  prestazioni sanitarie  rese  in  esecuzione  del  rapporto,  a  carattere  paritario  e contenuto meramente patrimoniale, di concessione di pubblico servizio, e perciò appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
3.2. – Non assume altrimenti rilievo, ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, la circostanza che l’ASL intimata con decreto ingiuntivo abbia, come nella specie, eccepito in compensazione un proprio controcredito fondato sull’esito dei controlli di appropriatezza da essa eseguiti e sul conseguente accertamento dell’inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio. Siffatta eccezione non verte sull’esercizio,
da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali, né si sostanzia in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa la legittimità del provvedimento e la verifica dell’azione della PRAGIONE_SOCIALE. posti a fondamento della medesima eccezione (questione pregiudiziale che viene dedotta come oggetto di separato processo amministrativo pendente), sicché influisce soltanto sul merito della controversia e sulla fondatezza della pretesa, ma non sulla giurisdizione, determinata invece dalla domanda come prospettata (Cass. Sez. Unite n. 24338 del 2024; n. 13592 e n. 1602 del 2022; n. 31029 del 2019; n. 28053 del 2018).
4. -Deve  quindi  dichiararsi  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE  nei  confronti  della  RAGIONE_SOCIALE, rimettendo  le  parti  dinanzi  al  Tribunale  di  L’RAGIONE_SOCIALE  anche  per  la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  delle  Sezioni  Unite