Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 4846 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11640/2024 R.G. proposto da:
PRESIDIO OSPEDALIERO RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso il dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocata COGNOME
-ricorrente-
contro
ASL N. 1 AVEZZANO -SULMONA -L’AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOMECOGNOME NOMECOGNOME che la rappresenta e difende -controricorrente-
nonché contro COGNOME NOME COGNOME
-intimati- per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al TRIBUNALE di L’AQUILA, rg. n. 1461/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.-La Presidio Ospedaliero RAGIONE_SOCIALE, struttura sanitaria accreditata per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera con la Regione Abruzzo e con il Servizio sanitario, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di L’Aquila, numero r.g. 1461/2020, chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Resiste con controricorso la ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, la quale chiede invece che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Non hanno svolto attività difensive in questo giudizio per regolamento gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte chiedendo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
2. La causa ha ad oggetto l’opposizione proposta dalla ASL 1 di Avezzano -Sulmona L’Aquila dinanzi al Tribunale di L’Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 340/2020, intimato dalla Presidio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento della somma di € 176.840,99, oltre interessi, a saldo dei compensi spettanti alla struttura per le erogazione di prestazioni di chirurgia vertebrale in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale nei mesi di gennaio-febbraio 2020.
3. L’opponente Azienda Sanitaria n. 1 di Avezzano Sulmona L’Aquila ha eccepito che, all’esito dei controlli di appropriatezza effettuati dai Nuclei Operativi di Controllo (NOC) all’interno della struttura, erano risultate prestazioni inappropriate per un ammontare di € 176.840,99, per il quale l’amministrazione sanitaria aveva richiesto alla struttura l’emissione di apposite note di credito, somma perciò poi decurtata dalle remunerazioni per le prestazioni oggetto della pretesa monitoria.
L’opposta società RAGIONE_SOCIALE Villa Letizia ha controdedotto l’illegittimità del verbale NOC dell’11 febbraio 2020, le cui risultanze, come visto, erano state poste a fondamento della decurtazione delle remunerazioni dovute alla struttura per l’attività sanitaria svolta nel 2018, pari all’importo detratto a compensazione sui saldi spettanti alla Casa di Cura per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Tale verbale dell’11 febbraio 2020 è stato peraltro autonomamente impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME dinanzi al T.A.R. Abruzzo -L’Aquila, in procedimento che le parti indicano come ancora pendente, all’esito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal Tribunale ordinario di L’Aquila nel giudizio n. 640/2020 R.G. con sentenza del 6 aprile 2021, n. 213.
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rg. n. 1461/2020, il giudice istruttore del Tribunale di L’Aquila, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente per regolamento Presidio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE espone che, ‘sebbene la scelta iniziale della ricorrente abbia riguardato la giurisdizione ordinaria, alla luce dei rilievi mossi dalla ASL opponente e delle controdeduzioni sollevate dalla Casa di Cura nel giudizio di merito, sovrapponibili a quelle già dedotte nel giudizio
pendente dinanzi al T.A.R. L’Aquila n. 246/2021 R.G. (riassunto all’esito della sentenza resa dal Tribunale di L’Aquila n. 213/2021 del 06 aprile 2021), per la controversia in esame sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo’. Per la ricorrente, involgendo la causa ‘profili di legittimità del verbale ispettivo del NOC dell’11 febbraio 2020’, ‘ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 133, 1° co., lett. c) c.p.a., la competenza giurisdizionale a decidere su dette questioni appartiene al Giudice Amministrativo’.
2. -Va dapprima riconosciuto l’interesse della Presidio RAGIONE_SOCIALE, che ha instaurato il giudizio di merito dinanzi al Tribunale ordinario di L’Aquila, a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, sussistendo in capo ad essa, alla luce delle vicende inerenti al parallelo giudizio di impugnazione del verbale dell’11 febbraio 2020, un ragionevole dubbio sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito (Cass. Sez. Unite, n. 15122 del 2022).
3.
–
Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
3.1. – La causa promossa dalla RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti alla struttura privata operante in regime di accreditamento per le prestazioni sanitarie rese in esecuzione del rapporto, a carattere paritario e contenuto meramente patrimoniale, di concessione di pubblico servizio, e perciò appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
3.2. – Non assume altrimenti rilievo, ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, la circostanza che l’ASL intimata con decreto ingiuntivo abbia, come nella specie, eccepito in compensazione un proprio controcredito fondato sull’esito dei controlli di appropriatezza da essa eseguiti e sul conseguente accertamento dell’inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio. Siffatta eccezione non verte sull’esercizio,
da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali, né si sostanzia in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa la legittimità del provvedimento e la verifica dell’azione della P.A. posti a fondamento della medesima eccezione (questione pregiudiziale che viene dedotta come oggetto di separato processo amministrativo pendente), sicché influisce soltanto sul merito della controversia e sulla fondatezza della pretesa, ma non sulla giurisdizione, determinata invece dalla domanda come prospettata (Cass. Sez. Unite n. 24338 del 2024; n. 13592 e n. 1602 del 2022; n. 31029 del 2019; n. 28053 del 2018).
4. -Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ASL 1 di Avezzano -Sulmona L’Aquila nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di L’Aquila anche per la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite