Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11051 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7098/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E DEI RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello Bologna n. 310/2020 depositata il 02/09/2020.
Oggetto: Pubblico impiego privatizzato -Procedure di riqualificazione personale e passaggio area -Blocco della procedura -Annullamento da parte del giudice amministrativoGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 04/04/2024 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 310/2020, pubblicata il 2 settembre 2020, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione dell’appellato RAGIONE_SOCIALE, ha disatteso l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 35/2019, la quale, a propria volta, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda formulata dall’appellante
Questo ultimo, infatti, aveva chiesto di accertare che l’inquadramento nella superiore area, da esso ottenuto, doveva avere decorrenza 1° ottobre 2007, anziché 1° gennaio 2009.
La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, ha, in primo luogo, escluso la sussistenza di un profilo di litisconsorzio sostanziale o processuale rispetto gli altri dipendenti già utilmente collocatisi in graduatoria ai fini della progressione successiva all’inquadramento, e, in secondo luogo, ha rilevato che l’inquadramento in questione derivava da un decreto del Direttore Generale a propria volta basato su un giudicato amministrativo e sulla successiva nomina di commissario ad acta all’esito di ricorso ex art. 114 C.P.A.
Ha pertanto concluso che anche l’atto di definitivo inquadramento e la relativa decorrenza venivano a rientrare nell’ambito della esecuzione della prima pronuncia del giudice amministrativo e che, conseguentemente, anche l’eventuale illegittimità dell’atto di inquadramento doveva essere dedotta innanzi al giudice dell’ottemperanza.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre NOME COGNOME.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. 63, D. Lgs. 165/2001.
Argomenta il ricorso che, se, da un lato, il giudizio finalizzato al passaggio di area ed il successivo giudizio di ottemperanza rientravano nella giurisdizione del giudice amministrativo – comportando il primo la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ed investendo il secondo il mancato completamento della procedura di passaggio dall’altro lato, la controversia successivamente proposta innanzi il Tribunale di Parma concerneva fatti diversi, e cioè le modalità che avevano condotto alla individuazione della decorrenza dell’inquadramento giuridico dei ricorrenti, essendo tali profili ‘oggetto di atti ed attività tipiche del datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato, come quello del quale qui si discute’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. 102 c.p.c.
Il ricorso rammenta che nel giudizio di primo grado, a seguito delle difese del RAGIONE_SOCIALE -il quale aveva eccepito che il riconoscimento della progressione economica da FI a F2 dell’Area II avrebbe comportato un pregiudizio
per gli altri dipendenti già utilmente collocatisi in graduatoria, i quali avrebbero corso il rischio di essere estromessi dalla stessa -essi avevano chiesto al Tribunale di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei 35 candidati vincitori della graduatoria e che il Tribunale aveva disposto detta integrazione, autorizzando la notifica nelle forme di cui all’art. 151 c.p.c.
Si duole, quindi, che la Corte territoriale abbia invece escluso la sussistenza di un litisconsorzio sostanziale o processuale.
Occorre preliminarmente esaminare l’istanza , formulata nella parte conclusiva del ricorso, con la quale si sollecita a questa Corte ad autorizzare – come ‘espletamento degli incombenti di cui all’art. 371 -bis c.p.c.’ -la notifica del ricorso nei confronti dei 35 candidati vincitori della graduatoria.
L’istanza, collegata al secondo motivo di ricorso, non può trovare accoglimento, dal momento che il disposto di cui al citato art. 371bis c.p.c. -che peraltro disciplina i correlati ma distinti profili dell’intestazione del ricorso per integrazione del contraddittorio e del termine per il suo deposito – si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso in sede di legittimità non sia stato in precedenza notificato (nonché – per interpretazione estensiva che comunque riguarda sempre il profilo del mancato rispetto del termine per il deposito – nell’ipotesi in cui la Corte abbia ordinato, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità: cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19706 del 2015).
Nell’ipotesi in cui la mancata integrazione del contradditorio sia da riferirsi ad un precedente grado di giudizio -come viene dedotto nella
specie -risulta invece evidente che a venire in rilievo sarà non il profilo del l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità ma piuttosto la verifica di fondatezza del dedotto vizio della decisione impugnata per essere stata la stessa assunta, appunto, senza la previa verifica di integrità del contraddittorio.
Appare a questo punto opportuno esaminare il secondo motivo di ricorso, evidentemente connesso all’istanza appena esaminata, in quanto riferito, appunto, al vizio che affliggerebbe la decisione impugnata per mancato rispetto dell’art. 102 c.p.c. ( rectius 331 c.p.c.).
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso, infatti, presenta una serie di carenze che ne evidenziano la non conformità al disposto di cui all’art. 366 c.p.c. con riferimento sia al n. 3) sia al n. 6) di tale previsione, risultando il motivo del tutto mutilo sia nella ricostruzione dello sviluppo processuale di tale specifico profilo sia nella specifica riproduzione dei passaggi fondamentali degli atti processuali -e quindi della specifica localizzazione di questi ultimi – dai quali dovrebbe emergere il dedotto vizio.
Va invero rimarcato che la ricostruzione processuale offerta dal ricorso appare, in ordine allo specifico profilo cui il motivo è riferito, sia carente sia confusa: se, infatti, vi è menzione di un ordine di integrazione del contraddittorio adottato dal giudice di prime cure (pag. 10 del ricorso), risultano assolutamente non esplicate le ragioni per le quali l’odierno ricorrente già appellante -avrebbe omesso di procedere alla citazione diretta dei presunti controinteressati già con l’atto di appello , formulando invece (stando a quanto affermato a pag. 11 del ricorso) un’istanza di integrazione del contraddittorio .
Dette carenze si traducono anche nella constatazione dell’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che necessariamente dall’ammissibilità del
motivo di ricorso discende l’esercizio del potere -dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).
Ai profili di inammissibilità sinora evidenziati si aggiunge, infine, quello costituito dalla confessata incapacità della parte di individuare tali presunti litisconsorti, dovendosi richiamare sul punto il costante orientamento di questa Corte, a mente del quale la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l’onere di indicare i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l’integrazione (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013).
Il primo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
Anche in questo caso l ‘inammissibilità discende dalle carenze che caratterizzano il contenuto dell’impugnazione, la quale risulta inottemperante al rispetto dagli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c.
Il canone di specificità e completezza dettato da tale ultima previsione, infatti, avrebbe imposto ai ricorrenti di riprodurre nei passaggi essenziali i provvedimenti che costituiscono il presupposto storico e giuridico della vicenda ora in esame, e cioè sia la decisione del TAR Lazio n. 1412/2011 -sulla cui base veniva ad essere individuato l’ambito del successivo giudizio di ottemperanza sia i successivi atti adottati dal Commissario ad acta in sede, appunto, di ottemperanza.
Il ricorso in esame, invece, ha radicalmente omesso detti necessari contenuti, limitandosi a generici riferimenti a tali atti ed in tal modo precludendo la valutazione nel merito del ricorso, in quanto l’inquadramento del contenuto degli atti medesimi costituiva presupposto imprescindibile per la decisione di questa Corte, alla luce del costante orientamento che esclude la giurisdizione del giudice ordinario qualora il provvedimento di ottemperanza abbia provveduto sulla questione controversa e non sia stato impugnato nelle forme previste (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 36027 del 2022; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 25160 del 2022; Cass. Sez. U, Sentenza n. 32626 del 2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12674 del 20/06/2016 e la stessa Cass. Sez. U, Sentenza n. 27277 del 19/12/2011, invocata dai ricorrenti), tenuto conto anche del disposto di cui all’art. 114, comma 6, C.P.A. nella formulazione ratione temporis vigente.
Risulta, anche in tal caso, preclusa anche la possibilità di procedere all’esame diretto degli atti, in quanto, se è vero che in ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n. 1), c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8074 del 21/04/2015), opera anche in questo caso la già richiamata regola che subordina l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio al rispetto del canone di specificità.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato integralmente inammissibile.
Non vi è luogo a statuire sulle spese, essendo rimasto il RAGIONE_SOCIALE intimato.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 4 aprile 2024.