Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20053 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20053 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
sul ricorso r.g.n.20884/2023 proposto da:
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente della Giunta RAGIONE_SOCIALE pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso gli Uffici della Delegazione romana della Regione, rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
– controricorrenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8786/2022 del TRIBUNALE di BARI.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale conclude per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
Fatti di causa
Con ricorso, ex art. 414 cod. proc. civ., depositato il giorno 8 agosto 2022, notificato alla Regione RAGIONE_SOCIALE e iscritto con r.g.n. 8786/2022 presso il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, NOME COGNOME chiese di:
accertare l’illegittimità della delibera della Giunta RAGIONE_SOCIALE n.1168/2019 e dichiararne la disapplicazione incidenter tantum;
accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità e, comunque, l’invalidità del licenziamento irrogatogli, in data 23 luglio 2019 con decorrenza retroattiva al 10 maggio 2019, in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto con la Regione RAGIONE_SOCIALE;
condannare l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE, in solido e/o ognuna per quanto di sua competenza, al pagamento delle retribuzioni afferenti alle mensilità occorse ed occorrende dalla data di efficacia del licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto (giugno 2019-agosto 2022) quantificate in euro 380.000,00;
condannare l’RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni morale, esistenziale e alla vita di relazione, la cui quantificazione veniva rimessa al Giudice adito.
La Regione RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, eccepì, in via assolutamente preliminare, l’inammissibilità della domanda per carenza assoluta di giurisdizione, atteso che la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente non era in alcun modo riconducibile a un atto di gestione del rapporto di lavoro, posto in essere dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, quale datore di lavoro, ma direttamente discendente dalla Legge RAGIONE_SOCIALE n. 19/2009 che aveva attribuito tutte le funzioni di Direttore generale ai Commissari; in via gradata, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di domanda diretta a disapplicare un provvedimento amministrativo.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE eccependo, anch’essa, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Il Giudice monocratico, in funzione del Giudice del lavoro, del Tribunale di Bari, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 9 maggio 2023, rinviava la causa per la discussione sulle istanze istruttorie e per eventuale formulazione di proposta transattiva ritenendo che le eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute potessero essere decise unitamente al merito.
Con ricorso, per regolamento preventivo di giurisdizione ex art.41 cod. proc. civ., la Regione RAGIONE_SOCIALE, eccependo la violazione degli artt. 4 e 5 della legge n.248 del 1865 all. E, dell’art.63 del T.U. n.165 del 2001 e la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedeva a questa Corte a Sezioni Unite di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario dichiarando la giurisdizione del Giudice amministrativo.
NOME COGNOME, costituitosi con controricorso, chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o comunque infondato, dovendosi confermare la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONE_SOCIALE depositava controricorso aderendo alle conclusioni rassegnate dalla Regione RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte chiedendo che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il ricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE tralasciata l’eccezione formulata in via principale nel giudizio presupposto circa il difetto assoluto di giurisdizionechiede a questa Corte affermarsi che la giurisdizione, in quel giudizio, appartiene al Giudice amministrativo.
Secondo la prospettazione difensiva, avendo il AVV_NOTAIO COGNOME chiesto espressamente la disapplicazione della delibera di Giunta RAGIONE_SOCIALE n.1168 del 2019 (con la quale, in diretta applicazione della legge RAGIONE_SOCIALE n.19/2019, si era dato mandato al Direttore della Sezione Personale per ogni altro adempimento necessario per consentire la piena funzionalità degli organi commissariali ivi compresa la risoluzione del contratto con il Direttore generale) il petitum sostanziale, proposto innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bari, investirebbe direttamente l’atto con cui la Giunta aveva disposto la rimozione del contratto di lavoro, atto che non rientrerebbe tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, ma costituirebbe esercizio di potere amministrativo di macro organizzazione, in quanto diretto ad incidere sugli assetti organizzativi e amministrativi dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue, sempre secondo la prospettazione difensiva, che essendo l’atto direttamente e immediatamente produttivo degli effetti lesivi lamentati dal AVV_NOTAIO COGNOME, la relativa delibera non poteva essere disapplicata sic et simpliciter dal Giudice ordinario e che la giurisdizione appartiene al Giudice amministrativo.
Il motivo è infondato, condividendosi le conclusioni del Procuratore generale nel senso della ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario.
L’art. 63, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 precisa che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
contro
versie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilit à̀ dirigenziale, nonch é́ quelle concernenti le indennit à̀ di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorch é́ vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (cfr., di recente tra le altre, Cass., sez. un., 24 gennaio 2024, n. 2368).
Nel caso di specie, l’originario ricorrente ha chiesto di accertare, incidentalmente, l’illegittimità della delibera della Giunta RAGIONE_SOCIALE, e quindi, la nullità e, comunque, l’invalidità del licenziamento irrogato, chiedendo, come ulteriormente specificato in controricorso, di essere reintegrato nel posto di direttore generale, poiché il licenziamento è avvenuto con modalità procedurali che hanno violato il diritto alla conservazione del posto di lavoro, sostenendo di avere diritto a che il rapporto di lavoro (a tempo determinato) prosegua senza soluzioni di continuità sino alla naturale scadenza, con condanna della Pubblica amministrazione al pagamento delle retribuzioni afferenti alle mensilità occorse ed occorrende dalla data di efficacia del licenziamento sino alla naturale scadenza del contratto ed al risarcimento del danno.
Il rapporto dedotto in giudizio è, quindi, inequivocabilmente, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, consistito nell’incarico di Direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE, e il petitum sostanziale attiene alla prosecuzione di quel
rapporto o, quanto meno, a fronte di una cessazione unilaterale dedotta come illegittima, alla reintegra per equivalente.
Si tratta, pertanto, di una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, non rilevando, ai fini della giurisdizione, l’invocata illegittimità dell’atto amministrativo di macroorganizzazione con il quale tale incarico è stato assegnato – rispetto al quale il giudice ordinario può procedere, in via incidentale, alla sua disapplicazione – atteso che la controversia non investe la verifica della generale legittimità del provvedimento amministrativo ma esclusivamente l’assegnazione dell’incaric o dedotto in giudizio e il rapporto contrattuale che ne è derivato e del quale si assume l’illegittima risoluzione.
In tal senso è fermo, ormai, l’orientamento di questa Corte sin da Cass ., Sez. Un., 4 luglio 2014 n. 15304, seguita da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2017 n.15276 così massimata:<>.
Successivamente (v. Cass., Sez. U., 17 dicembre 2018 n.32625 ) si è espressamente statuito che <>.
Il principio è stato poi, ulteriormente, ribadito da Cass., S.U., 10 novembre 2020 n. 25210, a mente della quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal dipendente di un RAGIONE_SOCIALE per ottenere il riconoscimento del diritto a un superiore inquadramento, previa disapplicazione del decreto del Presidente della Regione contenente un diverso criterio di classificazione del personale e da Cass., sez. un., 12 marzo 2021 n.7032.
Alla luce di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, il ricorso va rigettato con affermazione della giurisdizione in capo al giudice ordinariotribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, il quale provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario – Tribunale di Bari in funzione di Giudice del lavoro – dinnanzi al quale rimette le parti e al quale demanda la regolazione delle spese di questo giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.