Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16983 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16983 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30300/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 574/2020 depositata il 19/02/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Su ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, la RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale di Como con decreto n. 505/2015 ingiungeva al RAGIONE_SOCIALE di Locate Varesino (di seguito il RAGIONE_SOCIALE) di corrispondere alla società ingiungente l’importo di euro 20.000,00 a titolo di rette maturate nel periodo dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2014 per la frequentazione da parte di NOME COGNOME del suo RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione il RAGIONE_SOCIALE, che: in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito l’RAGIONE_SOCIALE) al fine RAGIONE_SOCIALE corretta suddivisione RAGIONE_SOCIALE spesa; mentre, nel merito, deduceva che, se una quota sociale poteva essere riconosciuta, questa non poteva superare la quota di legge (pari al 30% RAGIONE_SOCIALE retta complessiva).
Costituitasi l’RAGIONE_SOCIALE ed istruita la causa, il Tribunale di Como con sentenza n.1170/2018 affermava la propria giurisdizione con riferimento alla domanda svolta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda svolta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la corresponsione RAGIONE_SOCIALE quota del 70% RAGIONE_SOCIALE medesima retta.
In particolare, al riguardo di detta ultima domanda, il giudice di primo grado rilevava che:
la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di limitare ad euro 58/die la sua partecipazione alle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria era fondata su una delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale (la delibera n. 399 del 5.8.2010), che – pur presentandosi come lesiva RAGIONE_SOCIALE normativa statale (alla quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 secondo comma lett. M Cost., compete la determinazione dei livelli essenziali RAGIONE_SOCIALEe prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale) ed, in particolare, del dpcm 29.11.2011 (che prevede una ripartizione RAGIONE_SOCIALEe relative spese tra comune e Servizio Sanitario nella misura del 30% e del 70%) – coinvolgeva scelte di programmazione sanitaria, riguardo alle quali l’Amministrazione conserva poteri autoritativi e di controllo anche nella fase attuativa;
b) nella specie non si trattava di esaminare il diritto soggettivo del cittadino alla prestazione socio-sanitaria (questione che sarebbe stata di competenza del giudice ordinario) e neppure di esaminare il corrispettivo dovuto dal RAGIONE_SOCIALE alla struttura privata che tale prestazione aveva erogato al cittadino in esecuzione RAGIONE_SOCIALE convenzione (anch’essa di competenza del giudice ordinario, come riconosciuto dal Tribunale che infatti aveva accolto la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE), bensì RAGIONE_SOCIALE pretesa del RAGIONE_SOCIALE di ottenere il rimborso di quanto pagato alla struttura privata oltre i limiti di spesa stabiliti da provvedimento amministrativo RAGIONE_SOCIALE Regione: era dunque la legittimità di tali limiti (fissati nell’ambito dei compiti di programmazione sanitaria e dei relativi impegni finanziari) che veniva in rilievo, senza alcun coinvolgimento dei diritti dei privati, e in ordine a ciò sussisteva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prescritta dall’art. 33 d.lgs. 31.3.1998 n. 80 (anche a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza n.2004/2004 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale).
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, che – dopo aver dedotto che quel giudice, affermando erroneamente la giurisdizione del giudice amministrativo,
si era posto in contrasto con giurisprudenza consolidata sia di questa Corte che del Consiglio di Stato – chiedeva la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla restituzione RAGIONE_SOCIALE quota a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a rimborsargli la quota di sua spettanza; e contestava altresì la liquidazione a suo carico RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, sproporzionata tenuto conto RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE controversia.
Si costituiva soltanto l’RAGIONE_SOCIALE mentre la RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
In sede di udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, il RAGIONE_SOCIALE dava atto di aver concluso una transazione con la RAGIONE_SOCIALE ed insisteva nell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 574/2020, rigettando l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE di Locate Varesino.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Nessuna difesa è stata svolta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Per l’adunanza camerale del 31 gennaio 2024 il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
La trattazione del ricorso è stata rinviata per impedimento del Relatore all’odierna adunanza, in vista RAGIONE_SOCIALE quale il Difensore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha nuovamente depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare la motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione entro sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Locate Varesino articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1. n. 1 e n. 3 c.p.c.; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 co. 1 del d.leg. n. 104/2010 (c.d. codice del processo amministrativo). Violazione del d.P.C.M. 14/02/2001 (tabella allegata – area disabili – punto 2). Violazione del d.P.C.M. 29/11/2001 (Allegato 1C- Punto 8 Assistenza territoriale semiresidenziale – Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali – lett. b) prestazioni diagnostiche terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi’ nella parte in cui la corte territoriale, negando la giurisdizione del giudice ordinario, ha statuito in modo irriducibile rispetto al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 co. 1 del d.lgs. n. 104/2010, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza, amministrativa (Cons. Stato n. 498/2015 e n. 3133/2013) e civile (SU ord. N. 18978/2017).
Censura la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte territoriale nella parte in cui la corte territoriale ha affermato: ‘Come osservato nella sentenza impugnata, infatti, non si tratta nella fattispecie di esaminare il diritto soggettivo del cittadino alla prestazione socio-sanitaria (questione che sarebbe stata di competenza del giudice ordinario) né quello del corrispettivo dovuto dal RAGIONE_SOCIALE alla struttura privata che tale prestazione ha erogato al cittadino in esecuzione RAGIONE_SOCIALE convenzione (anch’essa di competenza del giudice ordinario, come riconosciuto dal Tribunale che infatti ha accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierno appellante) -ipotesi cui si riferiscono le pronunce richiamate dalla Difesa RAGIONE_SOCIALE‘appellante a sostegno RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del GO anche sulla domanda del RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, bensì RAGIONE_SOCIALE pretesa del RAGIONE_SOCIALE di ottenere il rimborso di quanto pagato alla struttura privata oltre i limiti di spesa stabiliti da provvedimento amministrativo RAGIONE_SOCIALE Regione: è dunque la legittimità di tali limiti (fissati nell’ambito dei compiti di programmazione sanitaria e dei relativi impegni finanziari) che viene qui in rilievo, senza alcun
coinvolgimento dei diritti dei privati, e in ordine a ciò sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prescritta dall’art 33 d.lgs. 31.3.1998 n.BO (anche a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2004/2004 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale)’.
Si duole che la corte territoriale, tanto statuendo, ha obliterato da un lato la portata RAGIONE_SOCIALE‘art 133 del vigente Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n.104/2010, dall’altro il fondamentale dictum RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, che ha accertato la giurisdizione del Giudice ordinario (sul presupposto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi e che i presupposti RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, poste a carico dei Comuni, sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurati come diritti RAGIONE_SOCIALEe persone che si trovano in stato di bisogno).
1.2. Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1. n. 3 c.p.c.; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c.’ nella parte in cui la corte territoriale ha condannato esso comune al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in complessivi euro 1889,00.
Sostiene che detta statuizione è errata ed ingiusta: sia perché una siffatta condanna alle spese appare sproporzionata rispetto al valore RAGIONE_SOCIALE causa; sia perché è frutto di una errata denegata giurisdizione.
Osserva che errata era stata anche la statuizione RAGIONE_SOCIALEe spese da parte del giudice di primo grado, in quanto questi, pur riconoscendo che esso comune aveva titolo a ripetere le somme dall’RAGIONE_SOCIALE, aveva compensato le spese tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Come sopra rilevato, nel giudizio di merito è stato oggetto di contestazione tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE la suddivisione tra quota
sociale e quota sanitaria in relazione alle rette di frequenza di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di un utente, maturate nel periodo dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2014. In sintesi: la quota sociale RAGIONE_SOCIALE retta esposta dall’ente gestore (che non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità) era pari a € 1.250,00/mese, vale a dire € 56,81/ die (su base ventidue giorni), mentre la quota sanitaria che l’RAGIONE_SOCIALE dichiarava di sostenere legittimamente, calcolata in base al ‘ sistema regionale NOME, era pari a ‘Euro 58,00 pro/die’, vale a dire € 1.276,00/mese (sempre su base ventidue giorni).
Occorre aggiungere che la Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004 ha dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a), RAGIONE_SOCIALE legge 21 luglio 2000, n. 205, nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura RAGIONE_SOCIALEe situazioni soggettive coinvolte. E che la normativa vigente all’epoca dei fatti (il d.P .C.M. 14/02/2001, tabella allegata – area disabili – punto 2; ed il d.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1C – Punto 8 Assistenza territoriale semiresidenziale – Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali lett. b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi) stabiliva che la retta complessiva di quella tipologia di unità di offerta doveva suddividersi per il 70% in capo alla quota sanitaria (e quindi all’RAGIONE_SOCIALE) e per il 30% in capo alla quota sociale (e quindi alla diade RAGIONE_SOCIALE/utente).
Pertanto, secondo il meccanismo seguito dall’RAGIONE_SOCIALE, la retta complessiva (quota sanitaria + quota sociale) sarebbe stata di € 2.526,00/mese (pari a € 114,81/die, su base ventidue giorni) e la stessa si sarebbe dovuta suddividere in una quota sociale di € 1.250,00/mese (pari al 49,49% RAGIONE_SOCIALE retta, in luogo del prescritto 30%) ed in una quota sanitaria di € 1.276,00/mese (pari al 50,51% RAGIONE_SOCIALE retta, in luogo del prescritto 70%).
Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte – nel decidere il conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 2481/2023 del 7 agosto 2023, in ordine alla controversia promossa dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso in opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 avverso ordinanzaingiunzione inerente al rimborso di spese di rette per ricovero di anziani anticipate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – hanno di recente ribadito (cfr. SU n. 9953/2024) il principio di diritto (già da esse affermato con ord. n. 18978/2017), per il quale nelle controversie tra pubbliche amministrazioni aventi ad oggetti l’ascrizione/suddivisione dei costi assistenziali, tra costi sociali e costi sanitari, si deve riconoscere la giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto i presupposti RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e, quindi, le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi.
In definitiva, va qui ribadito che la controversia promossa da un comune nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente per ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE quota di retta giornaliera corrisposta a titolo di integrazione agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di soggetti non autosufficienti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio (non si ricollega all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali RAGIONE_SOCIALE P .A., ma) ha ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.
Ne consegue che, trattandosi di questione di giurisdizione sulla quale le Sezioni Unite si sono già pronunciate, questa sezione semplice può trattenere il ricorso ex 374, comma primo, secondo periodo; e, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 353 c.p.c. (che è stato abrogato sì dal d.lgs. n. 149/2022, ma che era vigente ratione temporis ),
affermata la giurisdizione del giudice ordinario, la causa va rimessa davanti al Tribunale di Como, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, per l’esame nel merito.
2.2. Dall’accoglimento del motivo primo consegue l’assorbimento del motivo secondo, concernente la statuizione sulle spese processuali.
Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, la causa va rinviata al Tribunale di Como, in persona di diverso magistrato, perché proceda ad esaminare il merito RAGIONE_SOCIALE domanda.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Como, in persona di diverso magistrato, perché proceda ad esaminare il merito RAGIONE_SOCIALE domanda.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024, nella camera di consiglio