Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 280 – 2021 R.G. proposto da:
DITTA NOME RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Manfredonia, al INDIRIZZO presso l o studio dell’a vvocato COGNOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE di MANFREDONIA -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1730/2020 della Corte d’Appello d i Bari, udita la relazione nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la ‘RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Foggia il Comune di Manfredonia.
Premetteva che in virtù di concessione del Comune di Manfredonia da ultimo rinnovata con deliberazione del Consiglio comunale in data 31.3.1995 gestiva il servizio di trasporto pubblico lungo la linea ‘ Manfredonia -Bivio Ruggiano -San Salvatore e ritorno ‘ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premetteva che con ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. del 7.2.2011 aveva chiesto al Tribunale di Foggia -ex sezione distaccata di Manfredonia disporsi consulenza tecnica, onde quantificare le somme ad essa spettanti per l’aumento dei costi di gestione del servizio relativo alla linea suindicata con particolare riferimento ‘al costo del lavoro, del carburante, delle gomme e di quant’altro occorrente per la corretta gestione del servizio’ (così ricorso, pag. 2) .
Premetteva che il consulente tecnico nominato a seguito del ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. aveva determinato in euro 145.869,42, comprensivi di rivalutazione ISTAT, il disavanzo da essa attrice sofferto negli anni dal 2004 al 2008 ai fini della gestione del trasporto pubblico lungo la linea summenzionata (cfr. ricorso, pagg. 3 -4) .
Chiedeva quindi ‘ritenere dovuta la somma di euro 145.869,42 (…) e, per l’effetto, condannare il Comune di Manfredonia (…) al pagamento, in favore (…), della somma di euro 145.869,42, oltre gli interessi dalle singole scadenze di maturazione del credito al soddisfo , (…)’ (cfr. ricorso, pag. 4, ove sono testualmente riprodotte le conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.) .
Si costituiva il Comune di Manfredonia.
Instava pregiudizialmente perché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito G.O.; nel merito chiedeva rigettarsi l’avversa domanda.
Con sentenza n. 993 del 26.4.2017 il Tribunale di Foggia dichiarava il difetto di giurisdizione.
La ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva il Comune di Manfredonia.
Con sentenza n. 1730/2020 la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame e condannava l’appella nte alle spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Comune di Manfredonia non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o errata applicazione del combinato disposto dell’art. 6 legge n. 537/1993, degli artt. 113, 115, 133 e 224, 3° co., d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2 della direttiva comunitaria n. 93/1998.
Deduce che ha errato la Corte di Bari ad opinare -a conferma del primo dictum – per il difetto di giurisdizione del G.O., segnatamente ad opinare nel senso che ‘la controversia rientra nell’ambito della revisione prezzi’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Deduce che nella specie, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 23 del d.lgs. n. 163/2006, non si applica la disciplina del ‘codice dei contratti pubblici’ (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce in particolare che l’esperita domanda rientra nella giurisdizione del G.O., ‘non essendo ravvisabili nel relativo procedimento amministrativo elementi di discrezionalità (…) ma esclusivamente parametri normativ i predeterminati , in considerazione dei quali l’impresa concessionaria risulta titolare di una posizione di diritto soggettivo (…)’ (così ricorso, pagg. 12 -13) .
Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Si configura nella specie e va pertanto affermata la giurisdizione del G.O.
È sufficiente il rinvio alla univoca elaborazione, in tema, delle sezioni unite di questa Corte. Evidentemente, in questi termini, ai sensi della seconda parte del 1° co., dell’art. 374 cod. proc. civ., appieno si giustifica la pronunzia di questa sezione semplice.
Ebbene, le sezioni unite hanno fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni, che in toto sono riferibili alla fattispecie de qua .
Ovvero che ‘le controversie attinenti alla misura dei compensi spettanti alle imprese esercenti i servizi di trasporto locale in concessione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili nel procedimento amministrativo di determinazione del quantum momenti di valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma venendo in considerazione esclusivamente l’applicazione di parametri di natura normativa, di cui si conte sta la corretta applicazione, con la conseguente qualificazione in termini di diritti soggettivi delle posizioni giuridiche azionate, correlate all’adempimento di
obbligazioni pecuniarie derivanti dall’applicazione di criteri predeterminati a carico dell’amministrazione concedente’ (così in motivazione Cass. sez. un. 22.7.2016, n. 15201) .
Ovvero che ‘non rileva che si versi in materia di pubblici servizi, occorrendo pur sempre, per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, che la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo (C. Cost. n. 204/2004) e, comunque, che non si tratti di corrispettivi, qualifica, questa, inclusiva anche dei contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione’ (così in motivazione Cass. sez. un. 22.7.2016, n. 15201).
Ovvero che ‘la controversia non è riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo già prevista dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, poiché tale norma è stata abrogata dal D. Lgs. n. 163 del 2006, art. 256, mentre l’omologa norma dell’art. 244 dello stesso decreto legislativo, che attribuisce la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in tema di clausola di revisione prezzi, non può essere applicata in relazione al servizio al pubblico di autotrasporto; ciò perché l’art. 23 espressamente dispone che «il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’art. 2, par. 4, della stessa»’ (così in motivazione Cass. sez. un. 22.7.2016, n. 15201) .
In tema si vedano altresì Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8048, e Cass. sez. un. 14.11.2012, n. 19828.
12. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1730/2020 della Corte d’Appello di Bari e la sentenza n. 993/2017 del Tribunale di Foggia vanno cassate
con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione ovvero in persona di diverso magistrato (cfr. Cass. sez. un. 25.1.1985, n. 353, secondo cui, in sede di ricorso avverso la sentenza d ‘ appello che abbia negato la giurisdizione del giudice ordinario, a conferma della sentenza di primo grado, le Sezioni Unite della suprema Corte, rilevata la sussistenza di detta giurisdizione, devono annullare entrambe le indicate pronunce, e rinviare, ai sensi dell ‘ art. 383, 3° co., cod. proc. civ., al giudice di primo grado, cui il giudice d ‘ appello avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti; Cass. sez. lav. 7.10.2015, n. 20098) . In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti processuali perché la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
cassa la sentenza n. 1730 /2020 della Corte d’Appello di Bari e la sentenza n. 993/2017 del Tribunale di Foggia e rinvia al Tribunale di Foggia in diversa composizione ovvero in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte