Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n.r.g. 22587/2024 proposto dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado DI CASERTA, con ordinanza n. 987/2024 depositata il 01/08/2024 nella causa tra: COGNOME
-ricorrente non costituita in questa fase –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -CASERTARAGIONE_SOCIALE;
-resistenti non costituite in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario.
Fatti di causa.
1.NOME COGNOME, con atto di citazione, in opposizione ex art.615 cod. proc. civ., conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, l’Agenzia delle entrate -riscossione nonché la società RAGIONE_SOCIALE per sentire dichiarare la nullità della cartella con la quale le era stato intimato il pagamento di 84,16 euro, relativo al compenso dovuto per i controlli effettuati sull’impianto termico installato nella propria abitazione.
Il Giudice di pace, con sentenza n.2196/2023, depositata il giorno 8 maggio 2023, dichiarava il difetto di giurisdizione per essere competente il giudice tributario.
Riassunto il giudizio innanzi al Giudice tributario, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, con ordinanza n.987/2024 depositata in data 1 agosto 2024, rilevato che, da giurisprudenza di questa Corte, in tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico la posizione del privato è di diritto soggettivo e, quindi, tutelabile innanzi al Giudice ordinario, sollevava d’ufficio conflitto ne gativo di giurisdizione.
Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis -1 cod. proc. civ.
Le parti, alle quali il regolamento è stato comunicato, non hanno svolto difese.
Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Secondo il costante orientamento di questa Corte <<ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del " petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in
relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis , Cass. civ., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022). Il petitum sostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Alla luce di tali principi, il conflitto va risolto, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, affermando che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. Dall' esame della domanda originariamente proposta dall'attuale parte ricorrente è possibile rilevare che oggetto di contestazione era, esclusivamente, la pretesa di una prestazione pecuniaria, da parte dell'ente locale, dall'attrice ritenuta non dovuta per la mancata esecuzione delle operazioni di verifica degli impianti prevista dalla legge n. 10 del 1991; verifica, alla quale ella affermava essere correlato l'obbligo di pagamento.
2.2 Sulla giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio queste Sezioni unite si sono già pronunciate affermando che, in tali casi, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo – suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa.
In applicazione di tale principio e in fattispecie analoga alla presente già Cass., Sez. Un., 30 novembre 2006 n. 25520 ha affermato che spetta al giudice
ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso della somma corrisposta ad un Comune quale contributo alla costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli degli impianti termici previsti dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sul presupposto dell'asserita abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e quindi dell'inefficacia della delibera comunale che aveva imposto il predetto onere, della quale l'attore aveva chiesto la disapplicazione, in quanto adottata in carenza di potere.
2.3. Il principio è stato, poi, ribadito da Cass., Sez. U., 16 marzo 2007 n. ri 6074 e 6081 le quali hanno affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di accertamento negativo proposta dal titolare di un impianto termico individuale per sentir dichiarare non dovuto il contributo previsto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 per l'attività di controllo di detti impianti, affidata all'Amministrazione Provinciale, sul presupposto della mancata esecuzione della verifica prevista dalla legge, alla quale, secondo l'attore, sarebbe subordinato l'obbligo di pagamento.
3.Non ravvisandosi idonee ragioni per discostarsi dai principi di cui sopra e in adesione agli stessi, sulla controversia in esame va, pertanto, affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti.
Atteso il carattere officioso del presente procedimento non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 15