Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3735 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 3735 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
Oggetto
REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13005-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA SEZIONE DISTCCATA DI REGGIO CALABRIA, con ordinanza n. 518/2023 depositata il 19/06/2023 nella causa tra:
COGNOME NOME;
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA;
-resistenti non costituiti in questa fase-
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del conflitto di giurisdizione, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, tecnico motorista navale, premesso che gli era stata negata, in relazione all’anno 2008, l’iscrizione presso gli appositi elenchi del personale disponibile all’imbarco tenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, che in accoglimento del ricorso gerarchico avverso il diniego di inserimento nei turni generali di collocamento il RAGIONE_SOCIALE aveva disposto il suo ripristino al Turno Generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Collocamento , riconoscendo quindi l’irreg olarità amministrativa, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria chiedendo l’accertamento del danno patrimoniale conseguente alla dedotta mancata iscrizione e la condanna dei convenuti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al relativo risarcimento .
Con sentenza n. 206/2018 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, ha dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il giudice ordinario ha fondato la statuizione declinatoria RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione sulla considerazione che la controversia rientrava nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 co.2 c.p.a., a mente del quale è al giudice amministrativo che «può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio obbligatoria» . Ha evidenziato che l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo prescindeva dall’accertamento <> RAGIONE_SOCIALEa natura vincolata RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza formulata dal marittimo , per l’assenza di margini di discrezionalità in capo all’ente procedente. Ha argomentato che la consistenza RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva vantata dal privato -se di diritto soggettivo ovvero d’interesse legittimo dirimente al fine del radicamento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, risultava influenzata dall’esistenza di un <> potere pubblico, sebbene di natura vincolata. Ha rammentato che la natura obbligatoria RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione (id est: RAGIONE_SOCIALEa potestà pubblica conferita alla RAGIONE_SOCIALE) era espressamente sancita dall’art. 1 co.1 D.M. 584/1992, quantomeno per determinate categorie di marittimi disoccupati.
Con ordinanza n. 518/2023 il TAR Calabria, davanti alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta, ha sollevato di ufficio il conflitto (negativo) di giurisdizione. Ha argomentato che la giurisdizione per le controversie relative all’iscrizione nell’ufficio di collocamento RAGIONE_SOCIALEa gente di mare di cui al DM 13 ottobre 1992 n. 584 -Regolamento recante
norme per il funzionamento degli Uffici di collocamento RAGIONE_SOCIALEa gente di mare apparteneva alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria ordinaria ed alla competenza per materia del giudice del lavoro; ciò in quanto l’iscrizione nelle liste di collocamento, ivi incluse quelle relative alla gente di mare, si configura quale atto di accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina di settore e nell’esercizio di tale funzione l’Amministrazione pubblica svolge una attività di certazione, di natura non autoritativa, priva di profili discrezionalità, a fronte RAGIONE_SOCIALEa quale i soggetti che si trovano nelle condizioni prescritte possono vantare un diritto soggettivo all’iscrizione nelle liste in questione ed al conseguente avviamento al lavoro. Ha rappresentato che la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘ a.g.o. si estende inoltre anche agli atti conseguenti all’iscrizione nelle liste del collocamento, ivi compresi gli atti di avviamento al lavoro o i possibili annullamenti già disposti, ovvero alle pretese di natura risarcitoria connesse alla disciplina sul collocamento obbligatorio trattandosi di atti che involgono i diritti soggettivi degli interessati.
Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
1.1. L’art. 30 d. lgs. n. 104/ 2010, rubricato ‘Azioni di condanna’, posto dal Giudice del lavoro di Reggio Calabria a fondamento RAGIONE_SOCIALEa statuizione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nella parte di interesse così recita: <>.
1.2. Reputa il Collegio che il diniego di giurisdizione del giudice ordinario fondato sul disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 2, d. lgs. n. 104/2010 sia frutto RAGIONE_SOCIALEa non corretta ricognizione RAGIONE_SOCIALEa portata normativa RAGIONE_SOCIALEa richiamata disposizione la quale non introduce alcuna previsione destinata ad incidere sul criterio fondamentale di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione rappresentato -salvi i casi di giurisdizione esclusiva- dalla natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio. Pertanto a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo non è sufficiente, come mostra, viceversa, di opinare la sentenza del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, che venga denunziato il mancato esercizio di un’attività obbligatoria da parte di una Pubblica Amministrazione, richiedendosi pur sempre la verifica RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALEa posizione del privato rispetto a quella determinata attività amministrativa. In altri termini, occorrerà verificare se il potere amministrativo del cui mancato esercizio ci si duole, sia finalizzato in via diretta ed
immediata ad assicurare l’interesse del privato che si assume leso dalla condotta omissiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o se l’acquisizione o la conservazione di un determinato bene RAGIONE_SOCIALEa vita del privato sia assicurato non in modo immediato dalla norma attributiva del potere, finalizzata ad assicurare in modo diretto il solo interesse pubblico, a tal fine conferendo all’autorità amministrativa la potestà di scelta discrezionale in ordine alla disposizione degli interessi e alla fissazione del precetto giuridico. Quanto ora osservato trova conferma nel l’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 cit. che, in coerenza con il tradizionale criterio di ripartizione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tra il giudice amministrativo e quello ordinario, legato, salva l’ipotesi di giurisdizione esclusiva, alla natura RAGIONE_SOCIALEa posizione che si confronta con il potere amministrativo, riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi e -nei soli casi di giurisdizione esclusiva -quelle relative a diritti soggettivi.
1.3. Tanto premesso, ricordato che la fattispecie in esame non è riconducibile alle materie di giurisdizione esclusiva indicate dall’art. 133 d. lgs . n. 104/2010, occorrerà indagare sulla natura RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa quale il COGNOME ha lamentato la lesione quale conseguenza del rifiuto di iscrizione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nel Turno Generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Coll ocamento per l’anno 2008.
1.4. Questa Corte, in fattispecie analoghe a quella in esame nelle quali si controverteva sul diritto alla iscrizione nelle liste di collocamento o sulla permanenza in tali liste degli iscritti, sulla considerazione che alla pubblica autorità è in tali casi riservata una mera attività di ricognizione di
circostanze fattuali oggettivamente determinate o determinabili, attività non implicante esercizio di discrezionalità amministrativa e non comportante alcun apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico, ha riconosciuto alla situazione dedotta consistenza di diritto soggettivo con conseguente affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un., n. 24400 del 2007, Cass. Sez. Un., n. 16621 del 2005, Cass. Sez. Un. n. 12096 del 2003, Cass. Sez. Un. n. 11352 del 1998, Cass. n. 10489 del 1996).
1.5. In un remoto precedente relativo alla iscrizione nelle matricole RAGIONE_SOCIALEa gente di mare è stato affermato che <> (Cass. Sez. Un., n. 2422 del 1976).
1.6. I richiamati precedenti orientano anche in relazione alla fattispecie in esame nel senso RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario. Invero, la normativa secondaria di riferimento, per quel che
in questa sede rileva, è costituita dal D.M. n. 584/1992 del RAGIONE_SOCIALE con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento RAGIONE_SOCIALEa gente di mare, il quale stabilisce che l’iscrizione presso il Turno generale avvenga sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato accompagnata dalla dichiarazione di disoccupazione, riservando all’RAGIONE_SOCIALE che gestisce il collocamento una mera attività accertativa RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di determinati requisiti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione (v. in particolare art. 4, Comma 6 del Regolamento cit.). Tale disciplina non consente di configurare alcuna discrezionalità in capo all’ente gestore del collocamento e tantomeno lo svolgimento di attività finalizzata in via diretta alla tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico e solo in via mediata di quella del privato. All’autorità amministrativa è , infatti, riservata una mera attività ricognitiva del ricorrere di determinati presupposti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione; non è dato rinvenire nell’ambito di tale attività ricognitiva, di contenuto vincolato, l’esercizio di poteri autoritativi da parte RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. e men che meno la necessità di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico; pertanto, a fronte di un’attività estrinsecantesi nel mero riscontro di dati oggettivi, la posizione del privato non può che avere la consistenza di diritto soggettivo, particolarmente qualificato per attenere lo stesso a valori primari costituzionalmente garantiti, diritto non suscettibile di essere inciso dallo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa quale frutto di una valutazione discrezionale correlata ad un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico, apprezzamento la cui considerazione esula del tutto dall’agire RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione.
Alla declaratoria RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario non consegue il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, non avendo le parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti. Cassa la statuizione declinatoria RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria.
Roma, così deciso il 21 novembre 2023