Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 26602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 26602 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 68732024 per regolamento di giurisdizione d’ufficio proposto da:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA -SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, con ordinanza n. 1120/2024 depositata il 21/03/2024, nella causa tra
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COMUNE DI ACQUEDOLCI, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
– intimati non costituiti in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, il quale chiede che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia affermare la giurisdizione del giudice ordinario;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La RAGIONE_SOCIALE, con contratto stipulato in data 21 luglio 1986, era risultata affidataria in concessione della costruzione dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale di RAGIONE_SOCIALE e della sua gestione. La durata della concessione era stata fissata in venti anni, con riserva a favore del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 9 del contratto, del ‘diritto degli impianti’ installati, alla scadenza del rapporto contrattuale, al prezzo di stima stabilito da un tecnico nominato dal RAGIONE_SOCIALE d’accordo tra le parti.
Con nota prot. n.1867 in data 18 luglio 2005, il RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato la disdetta del contratto e con relazione tecnica in data 20 luglio 2006 era stato individuato il valore dell’impianto nell’importo pari ad euro 156.784,03.
Con delibera di Giunta Municipale n.31 in data 6 marzo 2007 l’ente esercitava ‘il diritto di riserva sull’impianto elettrico del cimitero acquistando lo stesso dalla ditta RAGIONE_SOCIALE e per esso dagli eredi subentrati nei rapporti patrimoniali per il prezzo di stima di € 156.784,03′, senza tuttavia indicare i mezzi per far fronte al relativo impegno di spesa.
Essendo stato riconsegnato l’impianto al RAGIONE_SOCIALE, questi con delibera in data 18 aprile 2008 proponeva di adottare le necessarie determinazioni al fine di definire i rapporti contrattuali con la ditta RAGIONE_SOCIALE, e deliberava ‘ di prevedere l’assunzione di un mutuo, nel caso in cui non fosse possibile reperire diversamente le necessarie risorse finanziarie ‘, ma malgrado l’adozione di tali atti nessuna somma era versata alla concessionaria.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, chiesto al Tribunale di PattiSezione distaccata di Sant’Agata di Militello, di voler ingiungere al RAGIONE_SOCIALE il pagamento del corrispettivo, ma il Tribunale -pur riconoscendo che il RAGIONE_SOCIALE avesse formalmente esercitato la facoltà di riscatto degli impianti con la deliberazione di GM n.31 del 6 marzo 2007 -con decreto in data 8 gennaio 2009 ha respinto il ricorso, attesa l’inesistenza di un impegno di spesa.
In particolare, rilevava che: ‘ -che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 (art. 191, comma 1 del d.lgs. n. 267/00); – che nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1,2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconducibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura (art. 191, comma 3 del citato testo unico); ‘ concludendo ‘ che, pertanto, in assenza di una deliberazione idonea giuridicamente a far sorgere un rapporto obbligatorio tra il privato ricorrente e l’amministrazione comunale, il ricorso non può non andare incontro al rigetto ‘.
Quindi, con atto di citazione del 16 marzo 2009, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto un giudizio dinanzi al Tribunale di Patti per la condanna di tutte le persone fisiche convenute (amministratori e funzionari del RAGIONE_SOCIALE) contrattualmente obbligate, in forza del disposto di cui all’art. 191 D. Lgs. n. 267/2000, nei confronti della società a corrispondere il prezzo di stima dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori ed, in via meramente subordinata, per il caso in cui il Tribunale avesse ritenuto regolarmente instaurato il rapporto obbligatorio con il RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento della medesima somma.
Con sentenza n. 751/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022, il Tribunale di Patti ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed affermato la sussistenza, in materia, della giurisdizione amministrativa.
Il giudizio era riproposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia -sezione distaccata di Catania, chiedendo, di:
‘1. – Ritenere e dichiarare tutte le convenute persone fisiche, in forza del disposto di cui all’art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 o della norma ritenuta applicabile dal Tribunale, contrattualmente obbligate nei confronti della Società attrice a corrispondere il prezzo di stima dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condannarle solidalmente ovvero in subordine per quanto di rispettiva spettanza al pagamento dell’importo complessivamente pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori nella misura fissata dal D. Lgs. n. 231/2002 ovvero in via subordinata in misura pari al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto (ossia dalla data delle deliberazioni di G.M. del 6 marzo 2007 o di RAGIONE_SOCIALE del 18 aprile 2008 ovvero dalla data di consegna dell’impianto 5 ottobre 2007 o, ancora, dalle richieste di pagamento inoltrate al RAGIONE_SOCIALE dalla Società attrice 16.04.2007 o da quanto ritenuto giusto dal Tribunale) fino all’effettivo soddisfo secondo quanto chiesto nella narrativa dell’atto di citazione e negli atti successivamente depositati e in corso di causa.
2.- In via surrogatoria delle convenute persone fisiche condannare anche il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell’istante Società, a titolo di ingiustificato arricchimento, il prezzo di stima dell’acquisito impianto elettrico del cimitero comunale per l’importo complessivamente pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori nella misura fissata dal D.lgs. n. 231/2002, ovvero in via subordinata in misura pari al tasso legale, ed alla
rivalutazione monetaria dal dovuto come indicato al paragrafo precedente fino all’effettivo soddisfo secondo quanto chiesto nella narrativa del presente atto, dell’atto di citazione e negli atti successivamente depositati e in corso di causa; mentre, per la parte di corrispettivo ritenuto non riconoscibile a titolo di ingiustificato arricchimento, condannare direttamente le convenute persone fisiche.
3.-Per l’ipotesi in cui codesto On.le Tribunale ritenga sussistenti tutti i presupposti affinché possa ritenersi instaurato regolarmente il rapporto obbligatorio con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, condannare quest’ultimo al pagamento del prezzo di stima dell’impianto di illuminazione votiva per l’importo complessivamente pari ad € 156.784,03, che oltre agli interessi moratori nella misura fissata dal D.lgs. n. 231/2002 ovvero, in via subordinata in misura pari al tasso legale alla rivalutazione monetaria dal dovuto come indicato ai paragrafi precedenti fino all’effettivo soddisfo secondo quanto chiesto nella narrativa dell’atto di citazione e negli atti successivamente depositati e in corso di causa.
4.- In via subordinata, per la non temuta ipotesi che codesto Ecc.mo Tribunale, per qualsivoglia ragione, ritenga non essersi ancora verificato l’effetto traslativo della proprietà dell’impianto di illuminazione votiva e comunque ritenga di non accogliere le conclusioni prima formulate, si chiede di condannare il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla relativa immediata restituzione, nonché, altresì, di condannare in favore della RAGIONE_SOCIALE tutti i convenuti in solido o chi di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto del mancato sfruttamento economico dell’impianto. Tali danni saranno pari agli importi che sarebbero stati incassati dalla Società istante per ogni anno dal momento in cui è stata adottata
la delibera del RAGIONE_SOCIALE di consegna dell’impianto (6 marzo 2007) oppure, in subordine, dalla data di consegna dell’impianto al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (5 ottobre 2007) o dal diverso momento riconosciuto giusto dal Tribunale fino a quando sarà effettivamente restituito l’impianto, oltre interessi moratori nella misura fissata dal Dec. Legislat. 231-2002 o, in subordine, al tasso legale, e rivalutazione monetaria.’
Nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE nonché degli amministratori persone fisiche, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, confutando le censure contenute in ricorso, il TAR adito con ordinanza n. 1120 del 21 marzo 2024 ha sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione, quanto alle domande di cui ai primi tre capi sopra riportati, disponendo la rimessione alle Sezioni Unite per la relativa decisione.
Si è costituta la società RAGIONE_SOCIALE rimettendosi alla decisione di questa Corte.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa fase.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
In via preliminare va ritenuta l’ammissibilità del conflitto negativo di giurisdizione, risultando la controversia, originariamente proposta innanzi al Tribunale di Patti, tempestivamente riassunta avanti al TAR Campania che, alla prima udienza fissata per la camera di consiglio, ha dato avviso a verbale del possibile confitto negativo di giurisdizione, adottando quindi l’ordinanza del 21 marzo 2024 (cfr. Cass., S.U., 13 aprile 2012, n. 5873).
Ritiene la Corte che il regolamento di giurisdizione debba essere deciso con l’affermazione della giurisdizione del giudice
ordinario relativamente alle tre domande per le quali il TAR dubita della propria giurisdizione.
E’ stato, infatti, osservato che la ricorrente ha agito in via principale contro gli amministratori dell’ente, persone fisiche, per ottenere da questi il pagamento dell’importo pari ad € 156.784,03, oltre interessi, corrispondente al prezzo di stima dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale di RAGIONE_SOCIALE e che in realtà nessuna contestazione era stata mossa dalla ricorrente nei confronti del rapporto concessorio o della sua cessazione, né tantomeno era stata contestata la legittimità delle deliberazioni della G.M. del 6 marzo 2007 o del RAGIONE_SOCIALE del 18 aprile 2008.
Il TAR ha quindi rilevato che la domanda n. 1) proposta nei confronti delle persone fisiche, ritenute contrattualmente obbligate in applicazione dell’art. 191 TUEL, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. in quanto involge una pretesa del privato nei confronti di un altro privato che nulla ha a che fare con il rapporto concessorio e che, certamente, non suppone la verifica dell’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione che lasci configurare posizioni di interesse legittimo conoscibili dal giudice amministrativo. Pertanto, sarebbe fatta valere una posizione di diritto soggettivo alla corresponsione del credito sorto ex art. 191 TUEL nei confronti dei funzionari e amministratori resistenti.
Analogamente sussisterebbe la giurisdizione del GO per la domanda sub 2) di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ‘in via surrogatoria delle persone fisiche convenute’, in quanto la giurisdizione sulle azioni di indebito
arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una pubblica amministrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19 novembre 2010, n.23284; C.d.S., sez. V, n.498/2015).
Inoltre, per quanto attiene alla domanda sub. 3, proposta ‘ per l’ipotesi in cui codesto On.le Tribunale ritenga sussistenti tutti i presupposti affinché possa ritenersi instaurato regolarmente il rapporto obbligatorio con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ , ed avente ad oggetto la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento del prezzo di stima dell’impianto, secondo il TAR doveva parimenti escludersi che rientrasse nella propria giurisdizione esclusiva in quanto la controversia è limitata alla sola individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il corrispettivo dell’impianto (amministratori o RAGIONE_SOCIALE), non avendo mai il RAGIONE_SOCIALE concedente contestato l’ an o il quantum della pretesa del concessionario.
Infine, quanto alla domanda sub 4), proposta dalla ricorrente in via subordinata, avente ad oggetto l’azione proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di restituzione dell’impianto, nonché di risarcimento del danno subito per effetto del mancato sfruttamento economico di questo, il TAR ha reputato sussistente la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett c) c.p.a., disponendo però la sospensione del giudizio in attesa della decisione sul regolamento di giurisdizione ed, eventualmente, delle ulteriori fasi del giudizio, in quanto vanno prima decise le domande avanzate in INDIRIZZO principale.
Passando alla disamina delle domande di arricchimento senza causa proposte in via principale nei confronti degli amministratori
comunali, ed in via subordinata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in via surrogatoria, per l’ipotesi di inerzia degli amministratori ad agire ai sensi dell’art. 2041 c.c. avverso l’ente locale, deve osservarsi che la questione non risulta nemmeno espressamente esaminata nella sentenza del Tribunale di Patti che, una volta valutata la giurisdizione del GA anche sulla domanda di pagamento di quanto dovuto per l’ipotesi di ritenzione da parte del RAGIONE_SOCIALE degli impianti realizzati dalla concessionaria, a seguito dell’intervenuta disdetta dal rapporto, si è spogliato della giurisdizione anche per le altre domande, senza avvedersi sia della natura della domanda proposta (art. 2041 c.c.), sia del fatto che destinatari della medesima erano dei soggetti privati, ancorché evocati in giudizio in ragione del ruolo che gli stessi ricoprivano all’epoca dei fatti.
Tale ultima qualità, trattandosi di domanda avanzata da privato nei confronti di altro privato, rende evidente come sulla stessa debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e lo stesso deve affermarsi quanto alla domanda di arricchimento avanzata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avendo questa Corte ribadito che la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi (Cass. S.U. n. 23284/2010).
Quanto invece alla domanda con la quale viene richiesta la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione del prezzo di stima dell’impianto di illuminazione votiva, secondo l’importo scaturente dall’art. 9 del contratto con il quale è stato affidato il relativo servizio in concessione alla società, va qui ribadito che, qualora
un RAGIONE_SOCIALE si avvalga dell’opera di un privato in relazione all’illuminazione votiva di un cimitero municipale, il relativo rapporto concreta una concessione di pubblico servizio, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie concernenti il rapporto concessorio, la sua cessazione, nonché´ eventuali richieste di risarcimento ad esso collegate, qualora esse pongano in discussione aspetti implicanti l’esercizio di potestà pubbliche o, comunque, ad esse riconducibili (Cass. S.U. n. 8035 del 30/03/2018; con Cass. n. 7757/1998; Cass. S.U. n. 92361/1998, che invece afferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative al pagamento di canoni scaduti prima della cessazione del rapporto concessorio).
Tuttavia, ancor prima è stato precisato che, ferma restando la natura concessoria del rapporto intervenuto con un privato per la gestione del servizio di illuminazione votiva di cimitero municipale, con riguardo alla controversia promossa da detto privato contro il comune, in via principale, per contestare la revoca della concessione e far valere pretese patrimoniali discendenti dall’eventuale riconoscimento della persistenza di essa, nonché, in via subordinata, per ottenere il pagamento di indennizzi e corrispettivi in caso di cessazione del rapporto, deve essere affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario, rispettivamente, sulla prima e sulla seconda di dette domande, in applicazione dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Cass. S.U. n. 3203/1989).
Posta tale distinzione, è evidente che sulla domanda sub 3 debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che
la stessa presuppone che sia già intervenuta la cessazione del rapporto concessorio scaturente dal contratto del 21 luglio 1986, e presuppone altresì l’avvenuta acquisizione dell’impianto da parte del RAGIONE_SOCIALE (come peraltro si ricava dal tenore della Delibera di Giunta n. 31 del 6 marzo 2007), vertendo quindi la controversia esclusivamente sulla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto in base al contratto.
In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande per le quali è stata sollevata questione di giurisdizione, previa cassazione della sentenza del Tribunale di Patti e con conseguente rimessione delle parti -nel termine di legge -dinanzi al Tribunale stesso.
Al giudice di merito è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulla questione di giurisdizione sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69/2009, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del Tribunale di Patti nei limiti di cui in motivazione e rimette le parti, nel termine di legge, dinanzi allo stesso Tribunale, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre