Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 29709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 29709 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22989/2024 R.G. proposto da : BANCA VALSABBINA, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (ORA RAGIONE_SOCIALE
DELLE IMPRESE E DEL MADE IN RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALE STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
-intimato- avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n. 6065/2024 depositata il 09/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 9 luglio 2024, con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha riformato la statuizione del TAR della
Lombardia -Brescia n. 87/2021 dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sulla domanda spiegata in quella sede dalla odierna ricorrente.
– RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi.
– La Prima Presidente ha formulato sul ricorso la seguente proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.:
«rilevato che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello spiegato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 87/2021 ed ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
rilevato che la causa ha ad oggetto la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE Valsabbina per l’impugnazione di un provvedimento del RAGIONE_SOCIALE che, dopo era stata disposta l’ammissione a RAGIONE_SOCIALE di un finanziamento, ha rilevato che sull’operazione finanziaria insisteva una RAGIONE_SOCIALE reale, contrariamente a quanto previsto per le richieste di ammissione presentate secondo la procedura semplificata;
rilevato che i giudici amministrativi di appello hanno evidenziato, a fondamento della declaratoria di difetto di giurisdizione, che l’atto contestato dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente in primo grado -ovvero la dichiarazione di inefficacia della RAGIONE_SOCIALE -attiene non alla fase di ammissione ai benefici previsti dalla l. n. 662 del 1996, quanto alla successiva fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, di erogazione ed attivazione della RAGIONE_SOCIALE, e, dunque, agli obblighi conseguenti e alle garanzie assunte dal gestore del fondo nel caso di inadempimento del mutuatario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario;
rilevato che il ricorso deduce la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
rilevato che, secondo consolidato orientamento formatosi proprio in controversie inerenti alla restituzione di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimane attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir meno della concessa agevolazione, non già per ragioni attinenti a vizi dell’atto amministrativo, ma per l’accertamento della carenza dei requisiti di ammissione o per comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, onde la causa riguarda l’inadempimento del beneficiario nel corso della fase di esecuzione, con coinvolgimento di posizioni di diritti e di obblighi (Cass. Sez. Un. n. 25577 del 20; n. 9826 del 2014);
ritenuto che, nella specie, la dichiarazione di inefficacia della RAGIONE_SOCIALE per l’operazione di finanziamento si è fondata sull’accertamento della carenza di un presupposto per la fruizione del beneficio, ponendosi il provvedimento amministrativo come meramente ricognitivo di tale carenza, senza implicare alcuna valutazione discrezionale;
ritenuto, pertanto, che si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso».
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la fissazione dell’adunanza camerale, che è stata fissata, ed ha depositato memoria.
– Memoria ha depositato anche RAGIONE_SOCIALE
– Il AVV_NOTAIO generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. – Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, 1 c.o., n. 1, cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE, chiede la riforma della sentenza del Consiglio di Stato n. 6065/2024 nella parte in cui, in accoglimento del primo motivo di ricorso in appello proposto da RAGIONE_SOCIALE centrale, ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della controversia in esame.
8. – Nella memoria la ricorrente ha evidenziato la ritenuta non pertinenza dei richiami giurisprudenziali contenuti nella proposta di definizione anticipata, aggiungendo essere «evidente che il provvedimento amministrativo che interviene ex post sulla sussistenza di requisiti di ammissione già positivamente valutati non può che appartenere al genus dei provvedimenti di secondo grado, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo. Infatti, è proprio il sindacato relativo all’esercizio del potere discrezionale di valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni per il mantenimento del beneficio ( rectius l’ammissione al RAGIONE_SOCIALE) che, nel caso di specie, radica la giurisdizione dinanzi al GA relativamente alla vicenda per cui è causa ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 25.08.2020 n. 5197). Del resto, ritenere, di contro, come affermato nell’ordinanza di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, che il provvedimento amministrativo di dichiarazione di inefficacia sia privo di alcuna discrezionalità, significherebbe escludere qualsivoglia spazio di discrezionalità in relazione a tutte le fasi della procedura: in quella di ammissione, perché meramente formale e priva di alcun apprezzamento circa l’ an , il quid e il quomodo dell’operazione; in quella di revoca del beneficio perché ‘meramente ricognitiva di tale carenza’. Nel caso che ci occupa, peraltro, non può negarsi
l’esercizio della discrezionalità nella valutazione della RAGIONE_SOCIALE reale (polizza vita) sia nella fase di ammissione al beneficio che nella fase di annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALE stesso, per rivalutazione dell’interesse pubblico, proprio in relazione alla predetta RAGIONE_SOCIALE reale (polizza vita)».
9. – Ma, come già rilevato nella proposta di definizione anticipata e ritenuto dal AVV_NOTAIO Generale nella sua requisitoria, «la dichiarazione di inefficacia della RAGIONE_SOCIALE per l’operazione di finanziamento si è fondata sull’accertamento della carenza di un presupposto per la fruizione del beneficio, ponendosi il provvedimento amministrativo come meramente ricognitivo di tale carenza, senza implicare alcuna valutazione discrezionale».
La controversia, difatti, concerne la decisione del Consiglio di gestione del RAGIONE_SOCIALE che ha dichiarato l’inefficacia della RAGIONE_SOCIALE ormai già concessa, sicché non viene in rilievo la fase di ammissione al beneficio, mentre il menzionato intervento è andato a collocarsi nella fase successiva, volta all’attivazione del beneficio mediante la liquidazione della RAGIONE_SOCIALE, all’esito della necessaria istruttoria.
Ed è dunque agevole rammentare che questa Corte ha precisato che in materia di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l’agevolazione concessa venga meno per l’accertamento della carenza dei requisiti di ammissione, oltre che per comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, sicché la verifica si inscrive nel quadro della fase di esecuzione del rapporto (Sez. U., n. 1946 del 18/01/2024; Sez. 1 n. 23657 del 31/08/2021; Sez. U n. 15618 del 10/07/2006; Cass. Sez. Un. n. 25577 del 2020; n. 9826 del 2014).
Trattandosi di una fase di esecuzione del rapporto in cui non viene in rilievo l’esercizio di un potere, ma l’applicazione della disciplina pattizia, da cui scaturiscono diritti ed obblighi, è evidente la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
10. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’articolo 96 c.p.c., ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., oltre che per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e conferma la giurisdizione del giudice ordinario, condannando la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, a favore di ciascuno dei controricorrenti della somma di € 2.500,00, nonché della medesima somma di € 2.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma il 24 giugno 2024.
Il Presidente COGNOME