Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 29608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 29608 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
sul ricorso iscritto al n. r.g. 9422/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E DEL RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dal l’ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1109/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che chiede la Corte rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per sentirlo condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 150.000.000,00, oltre interessi, e sentir accertato il proprio diritto a vedersi riconosciuto l’intero ammontare del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione, senza alcuna riduzione di somme.
Le domande attrici vertono sulla spettanza del corrispettivo dovuto a RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 8, l. n. 488 del 1999 . In base all’art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni nella l. n. 89 del 2014, l’importo da riversare a RAGIONE_SOCIALE, e derivante dal canone di abbonamento corrisposto dagli utenti privati per l’accesso al sistema RAGIONE_SOCIALE, è stato ridott o, per l’anno 2014, di un importo pari a euro 150.000.000. L’attrice ha quindi lamentato un inadempimento contrattuale a causa del versamento di tale minore importo e ha chiesto che, previa declaratoria di illegittimità costituzionale del cit. art. 21, comma 4, d.l. n. 66 del 2014, le venisse riconosciuto il diritto a vedersi corrisposto l’intero ammontare del canone di abbonamento di cui si è detto.
Il RAGIONE_SOCIALE convenuto si è costituito in giudizio chiedendo la chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE, che è stata disposta . Anche quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE si è costituito.
Con sentenza del 6 novembre 2017 il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello e in esito al giudizio di gravame, cui hanno partecipato le Amministrazioni sopra indicate, la Corte di Roma ha pronunciato, in data 14 febbraio 2023, sentenza con cui, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti avanti al Tribunale di Roma. Ha osservato, in sintesi, la Corte territoriale che la controversia, di natura patrimoniale, era riconducibile alla materia RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei canoni o altri corrispettivi RAGIONE_SOCIALEe concessioni amministrative; poiché non veniva in questione l’azione autoritativa RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione e la spendita di poteri valutativi RAGIONE_SOCIALEa stessa, la causa era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha rilevato che «a decurtazione di quanto spettante, in base alla convenzione, all’appellante, è avvenuta senza esercizio di discrezionalità amministrativa in base a una norma di legge il cui sindacato di conformità a Costituzione è riservato alla Corte costituzionale, non avendo il giudice amministrativo, al pari di quello ordinario, un simile potere di cognizione»; ha spiegato non essere dubbio che «ove quella disposizione venisse eliminata dall’ordinamento, la controversia apparterrebbe alla giurisdizione ordinaria».
─ Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) hanno impugnato per cassazione questa pronuncia facendo valere un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE. Sono state depositate memorie. Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Il motivo di ricorso è titolato come segue: «ifetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in relazione all’art. 360, n. 1 , c.p.c., ai sensi degli artt. 4 e 133, comma 1, lett. c), c.p.a., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 c .p.c., in combinato disposto con l’art. 27, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 488 del 1999 e con l’art. 21, comma 4,
del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni nella l. n. 89 del 2014 , così come modificato dall’art. 1, comma 292, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 190 del 2014 , nonché con l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2005».
Secondo le Amministrazioni ricorrenti la controversia sull’entità RAGIONE_SOCIALEe somme da riversare annualmente alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si deduce che la determinazione in concreto RAGIONE_SOCIALEa somma spettante a tale titolo è effettuata con provvedimento amministrativo di natura discrezionale, in quanto esso non è meramente basato a consuntivo sulla spesa del concessionario, ma sulla programmazione RAGIONE_SOCIALEa spesa, per l’anno successivo, imputabile alla missione pubblica affidatagli: e quando la controversia coinvolga la verifica RAGIONE_SOCIALE‘azione autoritativa RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l’esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali RAGIONE_SOCIALE-aziendali (sia nell’ an che nel quantum ), la stessa è attratta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo. Gli istanti rilevano che, del resto, la somma versata dallo Stato a RAGIONE_SOCIALE non costituirebbe, propriamente, un corrispettivo, un’indennità o un canone, ma « un contributo RAGIONE_SOCIALE del concedente a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘attività pubblica affidata al concessionario e, quindi, estraneo alla corrispettività del rapporto concessorio, la regolamentazione paritaria RAGIONE_SOCIALEa quale tra le parti, sul piano del diritto soggettivo, è posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa sulle questioni meramente patrimoniali». Aggiungono che, anche a ritenere il contributo RAGIONE_SOCIALE sia da qualificare come corrispettivo, indennità o canone, «la giurisdizione sulla presente controversia non spetterebbe ugualmente al giudice ordinario, ma, ancora una volta, al giudice amministrativo (nella forma RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione esclusiva)», giacché nel
giudizio si dibatte «di una quantificazione che, per concretizzarsi, ha comunque bisogno di una decisione discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, che si manifesta attraverso un provvedimento amministrativo, vale a dire del decreto ministeriale del RAGIONE_SOCIALE che segue al decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui è fissato il canone di abbonamento degli utenti».
-Il motivo non è fondato.
-Il canone che grava sugli utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha il proprio fondamento normativo nel r.d.l. n. 246/1938, convertito in l. n. 880 del 1938 (il quale, all’epoca , si occupava RAGIONE_SOCIALEa sola « ricezione di radioaudizioni ») . In seguito, l’art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 144 del 2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) -abrogato da ll’art. 70 d.lgs. n. 208 del 2021 , ma tale abrogazione non rileva ai fini del presente giudizio -dispose che annualmente il Ministro RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni, con proprio decreto, stabilisse l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo, in misura tale da consentire alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa fornitura del RAGIONE_SOCIALE di coprire i costi che prevedibilmente sarebbero stati sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE affidati a tale società.
In base all’art. 27, comma 8, l. n. 488 del 1999, « l canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa quota già spettante all’RAGIONE_SOCIALE ».
Come già accennato, l’art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni nella l. n. 89 del 2014, stabilì che le somme da riversare alla RAGIONE_SOCIALE, di cui all’articolo 27, comma 8, appena citato, fossero ridotte, per l’anno 2014, di euro 150.000.000,00. L’art. 21, comma 4, fu successivamente modificato ad opera dall’art. 1, comma 292, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 190 del 2014, con l’aggiunta RAGIONE_SOCIALEa previsione per cui , a decorrere dall’anno 2015, le somme
da riversare a RAGIONE_SOCIALE, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo RAGIONE_SOCIALE‘entrata del bilancio RAGIONE_SOCIALE Stato RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente a quello di accredito, sarebbero state ridotte del 5 per cento. Quest ‘ultima previsione è peraltro venuta meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 629, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 178 del 2020.
È rimasta in vigore , con riferimento all’anno 2014, la previsione RAGIONE_SOCIALEa riduzione (per euro 150.000.000,00) RAGIONE_SOCIALE‘importo da riversare alla RAGIONE_SOCIALE: previsione al centro del giudizio instaurato da RAGIONE_SOCIALE e di cui è stata denunciata, in sede di merito, l’illegittimità costituzionale.
4. -Ora, l ‘art. 2, comma 1, l. n. 223/1990, poi abrogato, disponeva che la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi era effettuata dalla società RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. La modalità di gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso l’ affidamento in concessione è stata confermata dall’ art. 45 d.lgs. n. 144 del 2005, vigente ratione temporis , in cui risulta precisato, al primo comma: « Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni », la quale «lo svolge sulla base di un contratto nazionale di RAGIONE_SOCIALE stipulato con il RAGIONE_SOCIALE, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di RAGIONE_SOCIALE regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE ».
5. -Posto, dunque, che si fa questione di un rapporto concessorio relativo a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entra in gioco l’art. 133 , comma 1, lett. c), c.p.a. (d.lgs. n. 104 del 2010), secondo cui appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo « le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ».
In base alla giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite, in materia di concessioni amministrative, le controversie su indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice
ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento RAGIONE_SOCIALEa P.A. a tutela di interessi generali, mentre la lite che coinvolga l’azione autoritativa RAGIONE_SOCIALEa P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo (tra le tante: Cass. Sez. U. 12 ottobre 2011, n. 20939; Cass. Sez. U. 25 novembre 2011, n. 24902; Cass. Sez. U. 19 giugno 2014, n. 13940; Cass. Sez. U. 4 settembre 2018, n. 21597; Cass. Sez. U. 17 dicembre 2020, n. 28973; più di recente, non massimate in CED : Cass. Sez. U. 22 luglio 2024, n. 20088; Cass. Sez. U. 10 dicembre 2024, n. 31843; Cass. Sez. U. 31 dicembre 2024, n. 35321). Come è stato puntualmente rilevato al riguardo, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato all’Amministrazione per la tutela d’interessi generali; quando, invece, la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica RAGIONE_SOCIALE‘azione autoritativa RAGIONE_SOCIALEa P.A. sull’intera RAGIONE_SOCIALE del rapporto concessorio, il conflitto tra la detta P.A. e concessionario si configura secondo il binomio «potere-interesse» e viene attratto nella sfera RAGIONE_SOCIALEa competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (così Cass. Sez. U. 23 ottobre 2006, n. 22661, in motivazione).
Sulla base di tale criterio di ripartizione, sono state così fatte rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario: la controversia avente ad oggetto l’annullamento di alcuni provvedimenti di rideterminazione dei canoni annuali per la concessione di beni demaniali marittimi, sul presupposto che, attraverso gli stessi, il Comune si fosse limitato a
disporre il ricalcolo del canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l’art. 1, comma 252, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006 (Cass. Sez. U. 17 dicembre 2020, n. 28973, cit.); la domanda del gestore finalizzata ad ottenere una riduzione del canone, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sensibile compressione dei ricavi in conseguenza di una causa eccezionale ed imprevedibile, nella specie, la pandemia da Covid-19 ed il correlato lockdown (Cass. Sez. U . 4 luglio 2022, n. 21139); la domanda, in tema di concessione RAGIONE_SOCIALEe attività di manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali, di accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità del recesso, esercitato dal concessionario in forza di una specifica clausola contrattuale, a seguito del rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘ente concedente di avviare la revisione del piano RAGIONE_SOCIALE finanziario RAGIONE_SOCIALEa concessione (Cass. Sez. U. 16 marzo 2023, n. 7735); la controversia relativa al canone COSAP e alla sua quantificazione in base all’estensione RAGIONE_SOCIALEa porzione di suolo RAGIONE_SOCIALE occupata (Cass. Sez. U. 31 dicembre 2024, n. NUMERO_DOCUMENTO).
6. -Nel caso in esame, il contributo erogato dallo Stato, ritratto dalla riscossione del canone che gli utenti sono tenuti a corrispondere, rientra tra i « corrispettivi » di cui al cit. art. 133, comma 1, lett. c). Si tratta – lo ha pure evidenziato l ‘odierna controricorrente -del corrispettivo per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE reso dalla RAGIONE_SOCIALE. L’erogazione , infatti, opera, nella prospettiva del diritto unionale, nel senso di assicurare alla RAGIONE_SOCIALE una compensazione, vale a dire la contropartita RAGIONE_SOCIALEe prestazioni fornite dall ‘ impresa beneficiaria (in questo caso RAGIONE_SOCIALE) per adempiere obblighi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in termini generali, sul punto, Corte giust. CE 24 luglio 2003, C-280/00, Altmark , 95): anche se, come puntualmente osservato dal Procuratore Generale, per la giurisprudenza amministrativa la fissazione del canone non costituisce un atto puramente sinallagmatico e i costi previsti da RAGIONE_SOCIALE non devono necessariamente determinare l’importo del canone, dovendosi riconoscere al RAGIONE_SOCIALE il compito di valutare l’intero contesto RAGIONE_SOCIALE, garantendo comunque un RAGIONE_SOCIALE di qualità senza incorrere
in un aumento indiscriminato del canone (così Cons. St. 10 gennaio 2025, n. 151).
Mette conto di aggiungere che la reversione del canone trova giustificazione, sul piano del diritto eurounitario, avendo riguardo al rilievo -formulato nella Comunicazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione relativa all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sugli aiuti di Stato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di emittenza radiotelevisiva 2009/C 257/01 – secondo cui il finanziamento statale si giustifica ove sia necessario perché l’impresa assolva le proprie funzioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (paragrafo 71): ebbene, l’importo versato dagli utenti e trasferito a RAGIONE_SOCIALE obbedisce proprio a questa logica perché, come si è visto, attraverso il canone viene consentito alla RAGIONE_SOCIALE di coprire i costi sostenuti per adempiere agli obblighi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE televisivo (art. 47, comma 3, d.lgs. n. 177 del 2005, cit.).
7. -Parte ricorrente oppone che nella determinazione del detto contributo sarebbe implicata la spendita di un’attività discrezionale RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione.
Non è in questa sede necessario affrontare la questione circa la natura RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa da compiersi per pervenire alla quantificazione del canone di abbonamento con cui deve essere finanziata l’attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: e ciò in quanto nel presente giudizio non si controverte del procedimento in cui si inscrive il detto accertamento; si dibatte, piuttosto, del diritto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ad ottenere l’intero ammontare del contributo già quantificato, ma al netto RAGIONE_SOCIALEa decurtazione RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 150.000.000,00, che è stata disposta non già dalla Pubblica Amministrazione, ma dal legislatore.
Come è noto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALEa intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale
detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20350; cfr. pure, tra le tante: Cass. Sez. U. 7 settembre 2018, n. 21928; Cass. Sez. U. 15 settembre 2017, n. 21522; Cass. Sez. U. 11 ottobre 2011, n. 20902).
Nella presente fattispecie è allora dirimente un dato: RAGIONE_SOCIALE non lamenta l’illegittimità di un provvedimento amministrativo di natura discrezionale, ma fa valere il diritto che le spetterebbe ove la norma di legge in forza RAGIONE_SOCIALEa quale è stata operata la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘importo ad essa riversato fosse dichiarata incostituzionale. La deduzione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità costituzionale definisce i contorni RAGIONE_SOCIALEa prospettazione attorea: la ricorrente si duole, nella sostanza, di una decurtazione da ritenersi operata in carenza di potere in ragione RAGIONE_SOCIALE‘auspicata caducazione, con effetto retroattivo, RAGIONE_SOCIALEa norma di legge che l’ha consentita. Ed è in tal senso che va intesa l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello secondo cui , ove la disposizione di cui all’art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014 fosse eliminata, «la controversia apparterrebbe alla giurisdizione ordinaria».
-Il ricorso va, dunque, respinto.
-Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili, in data 23 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME