Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29095/2021 R.G. proposto da: PALILLA SERENA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MASSA n. 306/2021 depositata il 10/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha proposto opposizione ad un’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Carrara nei suoi confronti, in quanto attuale proprietario dell’appartamento a suo tempo costruito in edilizia convenzionata, per il rimborso di somme corrisposte al proprietario del suolo a titolo di maggiori oneri di esproprio. La opponente assume di non dover corrispondere alcunché, avendo acquistato l’immobile ad un’asta giudiziaria senza che nella perizia di stima, nel bando di vendita e nel decreto di trasferimento fosse indicata alcuna riserva a favore del Comune opposto. Il giudice di pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione. La sentenza è stata impugnata dalla proprietaria opponente e confermata dal Tribunale di Massa sul rilievo che le vertenze in materia di opposizione all’ingiunzione per le entrate patrimoniali dello Stato si appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nella sentenza di secondo grado si afferma che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie -come quella in oggetto -nelle quali venga in rilievo il momento autorizzativo del rapporto tra pubblica amministrazione e privato e che le modalità di riscossione adottate dalla pubblica amministrazione per il conseguimento del credito non possono incidere sulle ragioni determinanti la giurisdizione
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, affidandosi ad un motivo. Il Comune ha svolto difese con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria
RITENUTO CHE
1. -Con l’unico motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c. p.c., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del R. D. 639/1910 in relazione alla L.241/90 (e successive modifiche ed integrazioni) ed all’art. 103 Costituzione.
La ricorrente osserva che la causa è inerente alla pretesa dell’ente di maggiori oneri di esproprio in ragione dell’aumento del costo di acquisizione dell’area espropriata e quindi si tratta di materia che nulla ha a che vedere con la materia urbanistica. Deduce che la giurisprudenza citata dal giudice di merito non si attaglia per nulla alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale. Nel caso di specie non si discute sulla legittimità o meno di atti autoritativi della pubblica amministrazione, ma si controverte esclusivamente sul diritto dell’ente pubblico di rivalersi del conguaglio, conseguente alla rivalutazione del prezzo di esproprio, nei confronti dell’acquirente di un immobile -realizzato a seguito di un piano per l’edilizia popolare economica -venduto ad un’asta giudiziaria senza che negli atti prodromici alla vendita e nel decreto di trasferimento fosse data alcuna indicazione in merito all’esistenza di una convenzione che tale diritto assegnava al Comune.
2. -Il motivo è fondato.
Si applica alla fattispecie un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, pronunciato in tema e pertanto non è necessario rimettere la questione, sebbene si tratti di giurisdizione, alle sezioni unite. Secondo questo principio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall’art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l’individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. (Cass. civ. sez. un.,
10/08/2011, n. 17142; sez. un., n. 20419 del 11/10/2016; sez. un., n. 16083 del 9.6.2021).
Il Tribunale di Massa, confermando la sentenza del giudice di pace di Carrara, non ha fatto corretta applicazione di detto principio, e ha reso anche una pronuncia contraddittoria, poiché, pur muovendo dal principio che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la controversia che riguardi l’uso del potere autoritativo della pubblica amministrazione, non spiega perché la presente controversia, che riguarda soltanto la riscossione del quantum e segnatamente se detta riscossione sia possibile nei confronti della ricorrente, acquirente ad un’asta giudiziaria, metterebbe in discussione l’uso del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, e in applicazione dell’art 353 c.p.c. ratione temporis vigente, rimette le parti innanzi al giudice di pace di Carrara, innanzi la quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
La regolazione delle spese è rimessa al giudizio di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi al giudice di pace di Carrara innanzi la quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Così deciso in Roma, il 30/05/2024.