Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n.r.g. 12883/2024 proposto dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, con sentenza non definitiva n. 704/2024, pubblicata il 05/06/2024 nella causa tra:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale come da PEC da Registri di NOME
ricorrenti –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– resistente-
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede la Corte, previa riqualificazione della sentenza non definitiva configgente come ordinanza, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
Fatti di causa
1.La controversia trae origine dalla convenzione conclusa il 6 settembre 2005, rep.n.370, tra il Comune di Candela e la società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il riconoscimento delle misure compensative di natura patrimoniale previste dalla legge n.239/2004, in conseguenza della realizzazione di un parco eolico in territorio comunale, località INDIRIZZO-Coste-PietralungaBascianelli- Piscioli-‘.
Il Comune di Candela, deducendo l’inadempimento all’obbligo di pagamento delle misure compensative per gli anni 2012, 2013 e 2014, in data 28 giugno 2018 ottenne dal Tribunale di Rovereto decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE cessionaria del ramo di azienda da potere della RAGIONE_SOCIALE
L’ingiunta propose opposizione con la quale, premesso che tra le medesime parti pendeva un giudizio avente ad oggetto l’eccepita nullità della predetta convenzione avanti al Tribunale di Foggia, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il giudizio, sospeso a norma dell’art.295 cod. proc. civ., sul presupposto che il giudizio allora pendente avanti al Tribunale di Foggia, in ordine alla validità della convenzione fosse pregiudiziale rispetto all’opposizione all’ingiunzione avente a oggetto il pagamento delle misure compensative previste dalla Convenzione, venne riassunto dal Comune di Candela, avendo il Tribunale di Foggia definito il giudizio pregiudiziale, con sentenza del 10.12.2022, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
All’esito del giudizio in opposizione, con sentenza n.161/2023, depositata il 14 giugno 2023, il Tribunale di Rovereto, uniformandosi alla decisione del Tribunale di Foggia, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia rientrasse nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi dell’art.133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., revocando il decreto ingiuntivo.
Con autonomo ricorso iscritto al n.r.g. 127 del 2023 promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiesero:
-l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento del Comune di Candela all’obbligo di rinegoziazione ed adeguamento rispetto alla normativa vigente (allegato 2 delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010) della Convenzione n.370 del 6 settembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 953, della legge n.145 del 2018;
-per l’effetto, l’accertamento e la declaratoria del legittimo rifiuto della RAGIONE_SOCIALE all’adempimento della medesima Convenzione e, segnatamente, al pagamento di quanto dovuto al Comune ancora inadempiente al predetto obbligo di rinegoziazione, per le annualità non prescritte e sino al 2018, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1460 del codice civile;
-l’accertamento e la declaratoria sia della non debenza di qualunque interesse sulle somme pretese dal Comune inadempiente che del risarcimento di qualunque eventuale danno per il predetto legittimo mancato pagamento e, infine, la conseguente condanna del Comune di Candela a provvedere al suddetto obbligo di rinegoziazione ed adeguamento rispetto alla normativa vigente.
Il Comune di Candela, costituitosi, proponeva:
-domanda riconvenzionale per l’accertamento della validità ed efficacia della Convenzione n.370 del 6 settembre 2005 e condanna, anche in via provvisionale, al pagamento delle misure compensative dovute per gli anni 2015-2018 oltre accessori come per legge;
con motivi aggiunti, presentati il 16 ottobre 2023, in riassunzione, per traslatio iudicii- del giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Rovereto (che aveva declinato la giurisdizione con la citata sentenza n.161/2023) chiedeva l’accertamento della validità ed efficacia della Convenzione n.370 del 6 settembre 2005 e, in particolare della clausola di cui all’art. 9 con condanna al
pagamento delle misure compensative per gli anni 2012-2014 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sino a integrale soddisfo.
Il T.A.R., con la sentenza non definitiva n.704/2024, pubblicata il 5 giugno 2024 -dando atto che le Sezioni Unite di questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, con sentenza n.4242/2024 del 16 febbraio 2024 avevano statuito in tema di giurisdizione su conflitto sollevato dalla medesima Sezione- rilevava che tutta la questione sottoposta al suo esame presentava carattere patrimoniale, sorta a valle della conclusione dell’accordo e non coinvolgeva l’esercizio di poteri autoritativi, riducendosi in estrema sintesi alla definizione del reciproco quantum debeatur in relazione al rapporto contrattuale riconducibile alla richiamata convenzione del 2005. In particolare, il T.A.R. affermava che il Comune aveva azionato in giudizio le pretese creditorie riferite alle misure compensative patrimoniali previste in convenzione, in relazione al periodo precedente l’entrata in vigore della legge del 2018 laddove le pretese facenti capo alla Società ricorrente erano tese ad elidere il debito ricollegabile allo stesso titolo per il periodo successivo al 2018 e a paralizzare, medio tempore con l’eccezione di inadempimento, i crediti vantati dal Comune in relazione al periodo precedente (dal 2012 al 2018), pretendendo la rinegoziazione prevista dall’art.1, comma 953 della legge 145 del 2018: rinegoziazione che, sempre ad avviso del TAR era espressione di un preciso obbligo di carattere privatistico direttamente contemplato dalla legge, non coinvolgente poteri autoritativi per disposizione della norma stessa che, infatti, lo definisce manifestazione della ‘libertà negoziale’ delle parti.
Pertanto, il Giudice amministrativo così disponeva: <>.
Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod. proc. civ.
Si sono costituite tutte le parti.
Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME ha chiesto, previa riqualificazione della sentenza non definitiva in ordinanza, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Le Società hanno depositato memorie con le quali hanno concluso chiedendo accertare e dichiarare che spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario la domanda del Comune di Candela, diretta alla pretesa validità ed efficacia della convenzione del 6 settembre 2005, rep. n. 370 e, in particolare, della clausola di cui all’art. 9, con la condanna al pagamento delle pretese misure compensative per gli anni 2012-2014, oltre interessi legali.
Anche il Comune di Candela ha depositato memoria prestando adesione alla declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutte le domande proposte innanzi al T.A.R. ad eccezione delle questioni poste dalle Società, ai sensi dell’art.1460 c.c., con l’eccezione di inadempimento le quali essendo dirette a sollecitare l’esercizio di poteri autoritativi e pubblicistici da parte dell’Ente ai fini della sottoscrizione di un nuovo accordo ex art.11 della legge n.241/90 rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Ragioni della decisione
1.Preliminarmente, conformemente alle conclusioni del P.M. e alla luce dei principi ribaditi da Cass., Sez. U. 16 febbraio 2024 n.4242, in fattispecie parzialmente sovrapponibile alla presente, va riqualificata, al fine della valutazione dell’ammissibilità̀ del conflitto, la natura della pronuncia del T.A.R. per la Puglia, sezione seconda, del 5 giugno 2024, n. 704.
1.1.Con essa il Tribunale remittente, dopo avere, in motivazione, premessa la ricevibilità dei motivi aggiunti proposti (dal Comune di Candela) in riassunzione dinnanzi al Giudice amministrativo, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul complesso del contenzioso oggetto del presente giudizio, indicando come giudice munito della giurisdizione il Giudice ordinario, alla luce della richiamata pronunzia delle Sezioni Unite n.4242/2024; quindi, dopo avere spiegato le ragioni per le quali tutte le domande proposte dalle parti attenevano
all’affermazione delle reciproche posizioni patrimoniali sorte a valle della conclusione dell’accordo, ha proseguito, sempre in motivazione, nel senso che « non può ignorarsi il conflitto negativo che si determina in relazione alla seconda domanda riconvenzionale di cui ai motivi aggiunti, afferente i crediti vantati dal Comune relativamente al periodo 2012/2015 proposta in riassunzione nel presente giudizio in ragione della connessione alle altre due domande nascenti dalla stessa convenzione, a seguito della declaratoria di giurisdizione del Tribunale di Rovereto: si ritiene pertanto opportuno sollevare d’ufficio -in parte qua, con specifico riferimento a tale specifica domanda- la relativa questione innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell’art.11, comma 3, c.p.a., affinchè sia in tale sede individuato, in via definitiva, il Giudice munito della giurisdizione sulla domanda stessa >>.
Nel P.Q.M., il T.a.r. confliggente ha così disposto:
«a) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario -ai sensi dell’art.11 c.p.a.- sulla complessiva controversia che tuttavia, solo per la parte relativa al ricorso introduttivo e alla prima domanda riconvenzionale, potrà essere riassunta innanzi al Giudice ordinario competente, nel termine di legge;
con riferimento alla seconda domanda riconvenzionale, solleva, invece, d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione e, per l’effetto, dispone la rimessione in parte qua degli atti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Dispone che la presente pronuncia e copia digitale di tutti gli atti dei fascicoli con essa decisi siano trasmessi senza ritardo, a cura della Segreteria, alla Cancelleria delle Sezioni Unite della Corte di cassazione»;
c) compensa tra le parti le spese di causa.
1.2. Reputa il Collegio che il contenuto e l’esito complessivo del provvedimento (denominato sentenza non definitiva) debbano qualificarlo come ordinanza, in quanto essenzialmente volto a sottoporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, la questione di giurisdizione alle Sezioni unite, con riguardo all’intera controversia innanzi a sé pendente.
Invero, nel sistema della translatio iudicii , la sentenza del primo giudice di merito adìto, ordinario o speciale, che declina la giurisdizione, produce effetti all’interno del processo, il quale prosegue innanzi al secondo giudice, vincolato a non poter declinare la sua giurisdizione, ma dovendo investire della questione la Corte di cassazione, entro lo spazio deliberativo ristretto previsto dalla legge. Occorre, altresì̀, precisare che, come emerge da quanto sopra rilevato e come dato atto da entrambe le parti, il cumulo di domande proposte innanzi al T.A.R. e il provvedimento che ha sollevato il conflitto non permettono di distinguere tra le domande ed onerano le Sezioni unite a decidere la giurisdizione su tutta la controversia.
Va, quindi, riaffermato il principio per il quale, poiché́ lo strumento del conflitto è diretto a determinare in modo vincolante fra le parti la giurisdizione, il potere di regolare la giurisdizione si esercita da parte delle Sezioni unite con riferimento a tutta la controversia, vertente sui giudizi riuniti e sulle domande cumulate innanzi al giudice di merito, giacché sussiste l’esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta una volta per tutte sull’intera controversia (cosi Cass, Sez. U., n.4242/2024 cit. che richiama, in tal senso, Cass., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 7 dicembre 2022, n. 36027; Cass., sez. un., 26 gennaio 2024, n. 2481; Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20802).
– La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
2.1. – Secondo il costante insegnamento della Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio ( ex multis , Cass., sez. un., 19 aprile 2023, n. 10538; Cass., sez. un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., sez. un., 6 aprile 2022, n. 11257; Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 30009; Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350).
2.2. – Per la decisione della questione di giurisdizione, è bene riassumere le domande oggetto del giudizio pendente, come emergenti dalla pronuncia del T.A.R. confliggente e dagli atti, ivi comprese le memorie delle parti.
Con il ricorso introduttivo proposto innanzi al T.A.R. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto:
l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento del Comune di Candela all’obbligo di rinegoziazione ed adeguamento rispetto alla normativa vigente segnatamente, all’allegato 2 delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010- della Convenzione rep. N. 370 del 6 settembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 953, della legge n.145/2018, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con decisione n.46/2021;
per l’effetto, l’accertamento e la declaratoria del legittimo rifiuto della Daunia Candela all’adempimento della medesima convenzione rep.n.370 del 6 settembre 2005 e, segnatamente al pagamento di quanto dovuto al Comune ancora inadempiente al predetto obbligo di rinegoziazione per le annualità non prescritte e sino al 2018, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 del codice civile;
-l’accertamento e la declaratoria della non debenza sia di qualunque interesse sulle predette somme pretese dal Comune inadempiente, che del risarcimento di qualunque eventuale danno per il predetto legittimo mancato pagamento;
la condanna del Comune di Candela a provvedere al suddetto obbligo di rinegoziazione ed adeguamento rispetto alla normativa vigente.
Il Comune di Candela, con domanda riconvenzionale, ha chiesto:
l’accertamento della validità ed efficacia della convenzione del 6 settembre 2005, rep.370 e la condanna, anche in via provvisionale, al pagamento di misure corrispettive per gli anni 2015-2018 oltre accessori, come per legge;
con motivi aggiunti, in riassunzione, per traslatio juidicii , del giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Rovereto (che aveva declinato la giurisdizione con sentenza n.161/2023), l’accertamento della validità ed efficacia della convenzione del 6 settembre 2005 rep.370 e, in particolare, della clausola di cui all’art.9 con condanna al pagamento delle misure compensative per gli anni 2012-2014 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data di maturazione sino ad integrale soddisfo, in aggiunta alle predette
annualità 2015/2018 trattandosi di pretese che originano dalla medesima convenzione.
2.3. Il conflitto, come detto, va risolto affermando, conformemente alle richieste del P.M., la giurisdizione del giudice ordinario.
Non si ravvisano, invero, ragioni potenzialmente idonee per discostarsi da quanto già, condivisibilmente, affermato in materia e in controversia parzialmente sovrapponibile, da queste Sezioni Unite le quali, con la sentenza del 16 febbraio 2024 n.4242, nel decidere sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio, hanno ritenuto spettare al giudice ordinario la cognizione in ordine a una controversia di cui all’art.133, comma 1, lett. a), n.2 cod. proc. amm. laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongono ‘a valle’ della conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e che, pertanto, non abbiano direttamente a oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce. E ciò, in espressa adesione ai principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 2022, n. 20464 così massimata:<>.
2.4. Anche nella specie, il petitum sostanziale appare integralmente collocato a valle della pattuizione della convenzione intercorsa tra le parti, in quanto, come dato atto anche dal TAR , il Comune ha azionato in giudizio le pretese creditorie riferite alle misure compensative patrimoniali previste in convenzione, in relazione al periodo precedente l’entrata in vigore della legge del 2018; laddove le pretese facenti capo alle Società ricorrenti sono tese ad elidere il debito ricollegabile allo stesso titolo per il periodo successivo al 2018 e a paralizzaremedio tempore con l’eccezione di inadempimento- i crediti vantati dal Comune in relazione al periodo precedente (dal 2012 al 2018), pretendendo
la rinegoziazione prevista dall’art.1, comma 953, della legge n.145/2018; di tal che tutta la questione presenta carattere palesemente patrimoniale, è sorta a valle dell’accordo e non coinvolge l’esercizio di poteri autoritativi, riducendosi alla definizione del reciproco quantum debeautur in relazione al rapporto contrattuale riconducibile alla richiamata convenzione del 2005.
2.5. Non appare, invero, condivisibile la prospettazione difensiva svolta, nella memoria, dal Comune di Candela il quale -pur premettendo di avere già dato corso, in ordine alla prima domanda riconvenzionale (misure compensative maturate negli anni 2015-2018), alla riassunzione del giudizio innanzi al Giudice ordinario (Tribunale di Roma) nel corso del quale si sono già costituite le due Società, avanzando in via riconvenzionale la domanda principale svolta innanzi al T.A.R. e di uniformarsi alla decisione del Giudice amministrativo e all’indirizzo di questa Corte per quanto concerne la domanda di condanna al pagamento dei crediti maturati per l’esecuzione della convenzione n.370/2005, manifesta dubbi sulle determinazioni assunte dal TAR in merito all’ ascrivibilità dell’intera controversia al Giudice ordinario.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva sia la domanda proposta dalle due società in via principale, quanto le eccezioni dalle stesse spiegate avverso le domande avanzate dal Comune si sostanziano nella verifica sull’osservanza dell’obbligo di modifica dell’originaria convenzione, ai sensi dell’art.1, comma 953, della legge n.145/2019, e detta attività comporterebbe un dispiegamento di potere autoritativi facenti capo all’Amministrazione onde adeguare la disposizione pattizia al D.M. 10.9.2010, all.2 a far data dall’1.1.2019 e sino al termine della sua validità. Con la conseguenza, sempre secondo l’assunto difensivo, che le argomentazioni contrapposte dalle Società alla domanda di accertamento del credito del Comune di Candela non possono che essere ascritte alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art.133, comma 1, lett.a ) n.2 del d.lgs. n.104/2010.
2.6 Gli assunti, come già preannunciato, non appaiono condivisibili.
Giova, al proposito, rammentare che l’art.1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018 n.145 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) cosi dispone:<>.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 marzo 2021 n.46, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018 n.145 sollevate nell’ambito di controversie similari alla presente dal Consiglio di Stato con ordinanze del 2020. In sintesi, con detta pronuncia, il Giudice delle leggi, nel confermare la piena ragionevolezza della norma denunciata, ne ha esplicitato la ratio nell’esigenza di riallineare, eliminando il fattore distorsivo del mercato, l’onere economico imposto agli operatori destinatari di nuove autorizzazioni e nuove convenzioni, successive al 3 ottobre 2010, a quello previsto dalle convenzioni stipulate in data antecedente, e individuato il fulcro nell’obbligo di revisione degli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle Linee guida) per metterli in linea, e, quindi, renderli conformi a queste ultime e segnatamente ai criteri contenuti nell’allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
La Corte costituzionale qualifica, poi, l’obbligo sancito dalla norma quale obbligo contrattuale, non mera esortazione, ma vincolo giuridico suscettibile eventualmente di inadempimento, con tutte le conseguenze civilistiche quali l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 del codice civile.
2.7 Il chiaro tenore testuale della norma e l’interpretazione datane dalla Corte costituzionale, pur richiamata dal Comune di Candela a sostegno del suo assunto, non suffragano la tesi difensiva secondo cui la rinegoziazione comporterebbe necessariamente la stipula di un nuovo accordo con spendita di poteri autoritativi da parte dell’Ente. Al contrario, e anche a voler prescindere dalla circostanza (anch’essa evidenziata dalla Corte costituzionale) che i Comuni, pur partecipando alla Conferenza dei servizi, non hanno alcuna competenza sul rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, demandata alla Regione sicchè il regime delle convenzioni in esame, frutto di un libero accordo tra le parti rimane esterno al procedimento autorizzatorio, va rilevato, come già condivisibilmente statuito dal TAR confliggente, che la rinegoziazione è espressione di un preciso obbligo di carattere privatistico direttamente contemplato dalla legge, non coinvolgente poteri autoritativi per disposizione della norma stessa che, infatti, lo definisce manifestazione della libertà negoziale delle parti.
Si controverte, quindi, come evidenziato anche dal P.M., in un ambito in cui non viene in rilievo alcun esercizio del potere autorizzativo pubblico dell’Amministrazione, ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti.
3. In conclusione, alla luce delle complessive superiori considerazioni, è dichiarata la giurisdizione dell’autorità̀ giudiziaria ordinaria, cui va rimessa anche la regolamentazione delle spese per l’attività̀ difensiva svolta in questa sede dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, previa riqualificazione della sentenza configgente come ordinanza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolamentazione delle spese sostenute nel giudizio per conflitto negativo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte, il