Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13848 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 13848 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
R.G.N. 12848/2019 U.P. 21/03/2024
COMPENSI PROFESSIONALI
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12848/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del relativo indirizzo PEC: EMAIL;
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio
AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente – avverso l’ordinanza (resa ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 14 d. lgs. 150/2011 e 702-ter cpc) dal Tribunale di Livorno in data 13 marzo 2019;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.G., in persona AVV_NOTAIOa Sostituta procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, con conseguente dichiarazione AVV_NOTAIOa sussistenza AVV_NOTAIOa giurisdizione italiana, e per il rigetto del ricorso incidentale;
uditi gli AVV_NOTAIO, per il ricorrente, e NOME COGNOME, per il controricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso proposto ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 702-bis c.p.c., l’AVV_NOTAIO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Livorno, AVV_NOTAIO per ottenere la condanna AVV_NOTAIOo stesso al pagamento AVV_NOTAIOa somma di euro 422.390,40, oltre interessi ed accessori, a titolo di saldo per prestazioni professionali svolte nel suo interesse.
Nella contumacia del citato convenuto, l’adito Tribunale, con ordinanza del 13 marzo 2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello svizzero, avuto riguardo al domicilio in Svizzera AVV_NOTAIOo stesso convenuto.
Avverso tale ordinanza (non appellabile ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 14, ultimo comma, d. lgs. n. 150/2011) ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’AVV_NOTAIO.
Ha resistito con controricorso, contenente un motivo di ricorso incidentale, l’intimato NOME COGNOME.
In un primo momento la causa era stata avviata per la definizione in sede camerale dinanzi alla Sesta Sezione civile, il cui collegio, tuttavia, con ordinanza n. 7200/2021, riteneva di rimettere la sua decisione in pubblica udienza, in prossimità AVV_NOTAIOa quale il difensore del controricorrentericorrente incidentale ha depositato memoria ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il motivo di ricorso principale, l’AVV_NOTAIO ha denunciato -ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c. -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio UE, nonché degli artt. 2 e 5 AVV_NOTAIOa c.d. Convenzione RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘art. 20 c.p.c., oltre che AVV_NOTAIO‘art. 1182, comma 4, c.p.c., sostenendo l’erroneità AVV_NOTAIOa decisione impugnata, che -nel caso di specie avrebbe, invece, dovuto ravvisare la sussistenza AVV_NOTAIOa giurisdizione del giudice italiano, in base alle seguenti ragioni:
-il luogo di adempimento AVV_NOTAIOa richiesta prestazione professionale avrebbe dovuto essere individuato con riferimento alla ‘lex causae’ AVV_NOTAIO‘obbligazione controversa, come stabilito secondo il diritto internazionale privato, ragion per cui, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione la legge italiana, poiché era con l’Italia che si era venuto ad instaurare il collegamento più stretto ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 4 AVV_NOTAIOa c.d. Convenzione di Roma, posto che, all’epoca, anche il convenuto era residente in Italia (ovvero a Livorno) e che il contratto per prestazioni professionali
era stato concluso in Italia e per giudizi instaurati e pendenti sempre in Italia;
alla stregua del combinato disposto dei richiamati artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. -ai fini AVV_NOTAIOa determinazione AVV_NOTAIOa competenza per territorio -assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento AVV_NOTAIOa scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore (e/o del debitore) non incide sul criterio di collegamento.
Con il suo motivo di ricorso incidentale, il COGNOME ha dedotto -con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 78 del d. lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, sull’asserito presupposto che, alla stregua di queste ultime norme, la procedura di notificazione osservata per portare la domanda introduttiva a sua conoscenza, quale destinatario, era da considerarsi viziata, con la conseguente radicale inesistenza AVV_NOTAIOa notificazione stessa.
E’ pregiudiziale l’esame AVV_NOTAIOa censura dedotta con il ricorso incidentale, attenendo alla contestazione -a monte –AVV_NOTAIOa validità AVV_NOTAIOa ritualità AVV_NOTAIO‘instaurazione del contraddittorio del giudizio di primo grado.
Essa è infondata.
Infatti, alla stregua del quadro normativo di riferimento e AVV_NOTAIOa verifica AVV_NOTAIOa complessiva documentazione acquisita, è emerso che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stata eseguita regolarmente, con l’osservanza dei necessari adempimenti, risultando così garantita al destinatario la conoscibilità AVV_NOTAIO‘atto stesso ed essendo, quindi, rimasto escluso che il medesimo non
abbia potuto, senza sua colpa, venire a conoscenza AVV_NOTAIOa controversia intentata nei suoi riguardi.
La notificazione, infatti, è stata effettuata nel rispetto AVV_NOTAIOa Convenzione del L’Aja del 1965, relativa alla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, ratificata dalla Svizzera nel 1994 e dall’Italia con la legge n. 42/1981, oltre che tenendo conto del successivo accordo bilaterale sopravvenuto il 2 giugno 1988, nonché nel rispetto degli artt. 37 e 78 del d. lgs. n. 71/2011 (recante norme sull’ordinamento e funzioni degli uffici consolari).
In particolare, dalla documentazione in atti si evince che la notificazione del plico contenente il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Livorno è stata effettuata -sulla base AVV_NOTAIOa pacifica individuazione del luogo di residenza del COGNOME NOME (iscritto all’A.I.R.E.) in Crans Montana (Svizzera) –INDIRIZZO INDIRIZZO – mediante spedizione del plico (in data 27 aprile 2018) raccomandato, contenente il numero necessario AVV_NOTAIOe copie tradotte nella doppia lingua: – sia al corrispondente organo notificatore competente nel Tribunale cantonale di riferimento che risulta aver restituito il plico (in data 5 luglio 2018) all’UNEP del Tribunale di Livorno dopo aver provveduto agli adempimenti (tentativo di consegna, rilascio di apposita ricevuta presso il domicilio e deposito nel termine di legge presso il competente ufficio) senza esito (cfr. ‘rapport administratif’ AVV_NOTAIOa Police cantonal rimesso al Tribunal De Sierre e, poi, da questo, trasmesso all’Ufficiale giudiziario richiedente italiano); – sia per il tramite di autorità consolare, attestante (v. nota del 13 agosto 2018, con relativi allegati attinenti al procedimento notificatorio) l’adempimento AVV_NOTAIO‘avvenuto invio, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, del
plico in data 19 luglio 2018 al fine di ottemperare alla notifica, anche in questo caso senza essere stato ritirato dall’interessato nei termini di legge.
Ciò posto e passando all’esame del motivo di ricorso principale (decidibile da questa Sezione semplice ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 374, comma 1, ultima parte, c.p.c.) , si ritiene che esso è fondato e, perciò, merita accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 19571/2023) è, al riguardo, univoca nell’affermare che, in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro AVV_NOTAIO‘Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, ovvero individuando l’autorità giurisdizionale in quella del luogo di esecuzione AVV_NOTAIO‘obbligazione dedotta in giudizio (ed è pacifico che, nel caso di specie, le attività professionali forensi AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO furono eseguite presso gli indicati Uffici giudiziari italiani), fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato (nella fattispecie non risultante).
Tale principio è stato, da ultimo, ribadito proprio con riferimento alle cause in tema di pagamento di compensi professionali forensi, essendo stato affermato -da questa Sezione (Cass. n. 29575/2023) -che l a controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari per l’attività di patrocinio legale, prestata nell’ambito di un giudizio svoltosi dinanzi ad un ufficio giudiziario italiano, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, poiché, alla stregua dei criteri stabiliti dall’art. 7 del reg. (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, il luogo di
esecuzione AVV_NOTAIO‘obbligazione dedotta in giudizio si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Peraltro, il Tribunale di Livorno non ha considerato che il luogo AVV_NOTAIO‘adempimento AVV_NOTAIOe obbligazioni dedotte in giudizio era da individuarsi in Italia anche ove si fosse voluto applicare il disposto AVV_NOTAIO‘art. 1182, comma 4, c.c., dal momento che il COGNOME, al momento AVV_NOTAIOa dismissione del mandato difensivo da parte AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (avvenuta nel corso del 2010), risultava ancora residente in Livorno e che, solo successivamente all’interruzione del rapporto obbligatorio e alla sua conseguente costituzione in mora, si era (dall’ottobre 2013) iscritto nell’AIRE, con residenza in Svizzera.
5. In conclusione, previo rigetto del ricorso incidentale, va accolto quello principale, con la conseguente dichiarazione AVV_NOTAIOa giurisdizione del giudice italiano e la derivante rimessione AVV_NOTAIOe parti, nel termine di legge, dinanzi al competente Tribunale di Livorno, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Per effetto AVV_NOTAIOa reiezione del ricorso incidentale, occorre dare atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale.
Dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette le parti, nel termine di legge, dinanzi al competente Tribunale di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa II