Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5225 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 5225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13632/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME con domicilio digitale in atti.
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CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA della CORTE CONTI -SEZIONE GIURISDZIONALE CENTRALE DI APPELLO -n. 497/2023, depositata il 23/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la pronuncia con cui la Corte dei Conti -sezione giurisdizionale di appello di Roma – ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’oppos izione proposta dalla ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione ex R.D . 639/1910 emessa dall’Inps, diretta ad ottenere il rimborso d ell’indennità integrativa speciale relativa ad una seconda pensione indebitamente percepita da NOME COGNOME, madre della ricorrente, per l’impo r to di €. 91.546,64.
L’Inps ha resistito con controricorso , illustrato con memoria.
1.1. La suddetta indennità era stata dapprima riconosciuta in favore delle beneficiaria del trattamento pensionistico, dante causa della ricorrente, con sentenza della Corte dei Conti delle Marche n. 572/2006 e poi negata dalla Corte dei Conti, sezione centrale, con sentenza n. 722/2014 posta a base del l’ingiunzione opposta.
Con la pronuncia impugnata la Corte dei conti ha stabilito che la COGNOME aveva accettato tacitamente l’eredità della madre , osservando che nulla impediva tale accertamento nel giudizio pensionistico nel quale il giudice ha cognizione su tutte le questioni incidentali rilevanti per la decisione, facendo rilevare che, ai sensi dell’art. 14 del codice di giustizia contabile , sono riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le sole questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso ‘ e che la qualità di erede integra una qualità e non uno stato personale in senso tecnico.
Ha poi osservato che, dopo la morte di NOME COGNOME, la COGNOME aveva richiesto la chiusura dei conti cointestati con la madre, dichiarandosi erede di quest’ultima , ed aveva prelevato le giacenze appartenenti alla de cuius , costituite dai ratei di pensione, giungendo alla conclusione che l’opponente aveva già accettato tacitamente l’eredità della madre allorquando le era pervenuta la comunicazione di debito dell’Inps , a nulla valendo la successiva rinuncia.
Ha respinto le deduzioni della ricorrente, secondo cui era fatto salvo il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale su lla seconda pensione della de cuius , mancando la prova che l’indennità fosse di importo superiore al trattamento pensionistico minimo, rilevando che l’interessata non aveva depositato conteggi che sconfessassero i calcoli effettuati dall’Inps.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denunci a la violazione dell’art. 362, comma primo, c.p.c., sostenendo che la Corte dei conti non poteva accertare il possesso, in capo alla ricorrente, della qualità di erede di NOME COGNOME e il perfezionamento di un atto di accettazione tacita dell’eredit à. Secondo la ricorrente, l ‘Inps , prima di emettere l’ ingiunzione, avrebbe dovuto impugnare nella sede propria la rinuncia all’eredità, potendo solo all’esito emettere l’ordinanza ingiunzione, discutendosi di uno stato personale dell’opponente il cui accertamento è riservato alla giurisdizione ordinaria anche ai sensi del l’art. 14 del codice di giustizia contabile.
1.1. Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente considerarsi che la ricorrente non ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice contabile sull’intera controversia introdotta con l’opposizione, ma solo relativamente all’accertamento del possesso della qualità di erede, profilo su cui
la Corte dei conti si è pronunciata in senso sfavorevole all’interessata .
Quest’ultima aveva già proposto altra opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona avverso una precedente ordinanza ingiunzione emessa dall’Inps per il recupero del medesimo credito oggetto di causa, chiedendo la corretta quantificazione del dovuto sulla base del giudicato contabile, e il giudice adito aveva negato la propria giurisdizione, affermando che è compito del giudice contabile stabilire l’esatta entità del rimborso , con statuizione contro cui non sono mosse obiezioni in questa sede.
In definitiva, le questioni dedotte con il proposto regolamento censurano solo il modo con il quale detto giudice ha esercitato la giurisdizione di cui è riconosciuto titolare.
Nessuna preclusione può, quindi, dipendere dal fatto che la stessa COGNOME abbia adito la Corte dei conti, non dovendosi regolare la giurisdizione sull’ intera opposizione (cfr., per un’analoga soluzione Cass. SU 16957/2018), nulla potendo la ricorrente comunque contestare su tale profilo, rispetto al quale non è risultata soccombente nel giudizio pensionistico esitato nella decisione impugnata (cfr. Cass. SU 5898/2023; Cass. SU 31754/2019; Cass. SU 22439/2018).
Si discute invece dell’ipotizzata invasione della giurisdizione del giudice ordinario per effetto del l’ accertamento del possesso della qualità di erede in capo all’ingiunta, che, a parere di quest’ultima, non poteva essere oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio contabile.
1.2. Poste tale premesse ed evidenziato che l’eventuale invasione del giudice contabile nelle materie oggetto della previsione del l’art. 14 del codice di giustizia contabile (secondo cui sono riservate al giudice ordinario le questioni in tema di status e capacità delle persone e gli incidenti di falso) è invece denunciabile ai sensi
dell’art. 362, comma secondo c.p.c., essendo attinta la giurisdizione riservata al giudice ordinario (cfr., in tal senso Cass. SU 16957/2018 in tema di accertamento incidentale dello stato coniugale ai sensi dell’a rt. 8, comma secondo c.p.a.), occorre tuttavia precisare che le cause relative allo stato delle persone sono solo quelle che si riferiscono alla posizione soggettiva dell’individuo nella sua veste di cittadino o di titolare di diritti personali nell’ambito della comunità civile e di quella familiare, con conseguente esclusione del possesso della qualità di erede, che integra una semplice qualità del debitore ed un presupposto dell’obbligo di cui è richiesto l’adempimento (Cass. 12366/1993; conforme Cass. 1875/1971; Cass. SU 20113/2005; Cass SU 23554/2019).
N ell’accertare che la ricorrente aveva compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità prima di perfezionare la successiva rinuncia formale, il giudice contabile non ha -quindi – pronunciato sulle materie riservate al giudice ordinario ai sensi dell’art. 14 del codice di giustizia contabile.
1.3. La censura è invece inammissibile nella parte in cui contesta -sotto altro profilo – il superamento dei limiti della cognizione incidentale da parte della Corte dei Conti nella materia pensionistica.
Si è detto che, a norma dell’art. 14 del codice di giustizia contabile solo le questioni di stato e capacità delle persone e gli incidenti di falso sono riservati al giudice ordinario, quale oggetto di una causa pregiudiziale per volontà di legge (art. 34 c.p.c.), che va definita con pronuncia suscettibile di giudicato. Ogni altra questione può -a contrario -essere oggetto di accertamento incidentale nel processo pensionistico (cfr., in motivazione, Cass. Su 9968/2001).
Detta giurisdizione si estende a tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione
di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate ove sia in discussione l’an e il quantum del rimborso (Cass. SU 22745/2021; Cass. SU 26252/2018; Cass. SU 28818/2011).
Vi è però che il superamento dei limiti della cognizione incidentale del giudice contabile (al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 14 del codice del processo contabile) non profila una questione di giurisdizione rientrante nella previsione dell’art. 362 c.p.c. , che non comprende ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale.
In particolare, l ‘e ventuale superamento dei limiti che il giudice speciale incontra nell’accertamento di questioni pregiudiziali rilevanti per la pronuncia sulla domanda su cui abbia giurisdizione, determina non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma una violazione processuale da parte del giudice speciale non censurabile in cassazione, atteso che la cognizione incidentale viene esercitata in funzione della giurisdizione sulla sola domanda legittimamente conosciuta in via principale (Cass. SU 7292/2016; Cass. SU 19103/2023; Cass. SU 36636/2022; Cass. SU 18638/2022; Cass. 24242/2024).
Il ricorso è respinto con aggravio delle spese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 4.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite