Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6634 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 6634 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 8664/20224 proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l ‘Ufficio capitolino di Rappresentanza dell’Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI -ENTI TERRITORIALI e SANITA’ , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
COGNOME;
– intimati –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 627/2023 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
La Regione Campania ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione relativamente al ricorso proposto dinanzi al TAR Campania da COGNOME (Federazione dirigenti e direttivi-Enti territoriali e sanità) per ottenere la declaratoria di illegittimità di due delibere della Giunta Regionale (G.R.) -nn. 561 e 562 /2022-, la prima modificativa della organizzazione interna dell’Ufficio dell’Avvocatura regionale e la seconda dispositiva di revoca di precedente procedura concorsuale e di indizione di nuova procedura selettiva, nonché del Decreto dirigenziale n. 111/2022 di approvazione del bando di concorso della nuova procedura concorsuale per l’assunzione di 6 posti di dirigente a tempo indeterminato.
Occorre premettere che con decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020, era stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale, di cui n. 6 posti di Dirigente Area Legale (codice concorso DAL). Quindi, modificata, con delibera di G.R. n. 561 del 3/11/2022, l’organizzazione interna dell’Ufficio Speciale Avvocatura, sopprimendo al suo interno cinque alcuni uffici dirigenziali (UOD), con una coeva delibera n. 562 , la Giunta regionale revocava la suddetta procedura concorsuale, limitatamente al reclutamento dei n. 6 Dirigenti Area Legale (codice di concorso DAL), destinando i relativi posti ad una nuova procedura concorsuale, riservata a particolari soggetti, che avrebbe dovuto essere bandita secondo le sopravvenute disposizioni di cui all’art. 1, co. 3, della l. reg. n. 14 del 2022, e ciò con il pretesto « di garantire l’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ».
Con decreto dirigenziale (D.D.) n. 111 del 24/11/2022, richiamate le delibere di G.R. n. 561 e 562 del 3/11/2022, sopra indicate, veniva approvato il ‘ bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato di personale dirigenziale nelle diverse aree, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 2022 n. 14 ‘.
Con ricorso al TAR la COGNOME impugnava, per quanto in rilievo:
1- il D.D. n. 111 del 24.11.2022 con cui, ai sensi del d.l. n. 80/2021 e della L.R. n. 14/2022, la G.R. aveva bandito il concorso straordinario per n. 6 posti a tempo indeterminato di personale dirigenziale per le attività del PNRR;
2 -la delibera della G.R. n. 561 del 3.11.2022 che modificava l’organizzazione dell’Ufficio Speciale Avvocatura della G.R., sopprimendo tutte le 9 UOD esistenti;
3- la delibera della G.R. n. 562 del 3.11.2022, che revocava la procedura di concorso per n. 6 posti di Dirigente Area Legale (DAL) e, attuando l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 14/2022, avviava le procedure di reclutamento consentite dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 80/2021, attingendo ai n. 6 posti del concorso DAL.;
4)-il Regolamento regionale 27.10.2022, n. 12.
Eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1 -ter , del d.lgs. n. 165 del 2021 e della legge regionale n. 14 del 2022, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 1, co. 3, della legge regionale n. 14 del 2022, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. l), e 3, Cost., con riferimento alla norma in terposta di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 1997, e l’illegittimità conseguenziale del bando di cui al dd. n. 111 .
La Federazione sosteneva inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 97, 121 e 123 Cost., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 -quinquies , comma 1, della legge n. 241 del 1990, la violazione del principio del contrarius actus , la violazione e applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione e applicazione degli artt. 56, co. 4, 66 dello Statuto della Regione – violazione del principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico dalle funzioni di gestione -, l’incompetenza della G .R., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 e 2, della legge regionale n. 14 del 2022 -esercizio di poteri organizzativi non più consentiti nelle more dell’adozione del nuovo ordinamento sull’ordinamento della giunta regionale e l’eccesso di potere -l’incompetenza della G .R. a nominare la commissione esaminatrice; – la violazione e falsa applicazione dell’art 28, comma 1 -ter , del d.l. n. 80 del 2021 per l’omessa
previsione della nomina, in qualità di componenti della commissione, di professionisti esperti negli ambiti di competenza definiti dal bando.
In sostanza la COGNOME riteneva che la Regione avesse fatto riferimento all’esigenza di garantire l’efficace attuazione del PNRR al solo scopo di introdurre nell’ordinamento regionale un’illegittima misura di stabilizzazione nella qualifica dirigenziale di propri dipendenti ai quali aveva conferito incarichi fiduciari ex art. 19 t.u. pubbl.imp. e solo successivamente assegnati allo svolgimento di attività relative al PNRR con mera disposizione di servizio.
La Regione Campania proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la procedura in questione non avesse natura concorsuale, trattandosi ‘solo di riconoscimento di status funzionale di dirigenti già in godimento ai medesimi’ (definita ‘stabilizzazione’) per le quali controversie ha giurisdizione il Giudice ordinario. Sottolineava in proposito che si trattava ‘ di una procedura di stabilizzazione, senza incremento di pianta organica e di spesa pubblica, riservata ai soli titolari di incarichi ex art. 19, comma 6, del TUPI, già in forza alla PA e qualificati ai fini del PNRR’.
Si costituiva con controricorso COGNOME ribadendo la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
La Regione Campania, successivamente, comunicava che con delibera di Giunta regionale n. 226 del 15/5/2024 e con il decreto dirigenziale n. 39 del 9/8/2024, aveva revocato la delibera n.562 del 3/11/2022 (ma solo in parte qua ) e, conseguentemente, il decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022 .
Da ultimo, in questa sede, la Regione depositava memoria in cui dava atto di tali atti intervenuti, concludendo con la richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la causa originativa della controversia.
COGNOME depositava successiva memoria.
La Procura Generale depositava memoria concludendo per la affermazione della giurisdizione del Giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con primo motivo la Regione Campania ha dedotto la violazione dell’art. 24 e 103 Cost.; Violazione dell’art. 7 c.p.a. e dell’art. 19 e 63 del D.lgs n. 165/2001.
La censura mira ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo richiamando il contenuto della domanda azionata dalla Fedirets con il ricorso originario, diretta a
conseguire, in sostanza, l’annullamento di una procedura definita quale ‘stabilizzazione’ di personale già qualificato, in esecuzione di quanto stabilito e consentito dall’art. 3 d.l. n. 80/2021 e recepito nel proprio ordinamento dalla Legge regionale n. 14/22 per conseguire nei termini del P.N.R.R i propri obiettivi.
2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 24 e 103 Cost., nonché la violazione art. 7 c.p.a. e dell’art. 19 e 63 del d.lgs n.165/2001 nell’assunto che, pur se impugnate le Delibere nn. 561 e 562, quali atti presupposti, facenti parte di un articolato procedimento diretto a conseguire l’ineludibile obiettivo posto dal PNRR, si tratti, comunque, di atti di organizzazione esecutiva predisposti dalla Regione con i poteri del datore di lavoro privato, e dunque assoggettati alla giurisdizione ordinaria.
È preliminare, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, la valutazione circa l’incidenza della delibera di Giunta Regionale (G.R.) n. 226 del 15/5/2024 e del decreto dirigenziale n. 39 del 9/8/2024, con cui è stata revocata la delibera di G.R. 562 del 3/11/2022 (ma solo in parte qua ) e, conseguentemente, il decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022. Occorre interrogarsi sugli effetti, rispetto al regolamento di giurisdizione in esame, del venir meno del provvedimento che aveva revocato la procedura concorsuale del 2020, limitatamente al reclutamento dei n. 6 Dirigenti Area Legale (codice di concorso DAL), destinando i relativi posti ad una nuova procedura concorsuale, nonché del venir meno del decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022, con il quale, richiamate le delibere di G.R. n. 561 e 562 del 3/11/2022, veniva approvato il ‘ bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato di personale dirigenziale nelle diverse aree, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 2022 n. 14 ‘.
Con orientamento consolidato nel tempo, queste Sezioni Unite hanno ritenuto che ‘In sede di regolamento preventivo di giurisdizione – il quale, a differenza del ricorso ordinario per cassazione, investe la Suprema Corte non dell’intera controversia (sia pure nei limiti delle censure proposte), ma della sola questione di giurisdizione – resta preclusa ogni possibilità di indagine sulla permanenza o meno dell’interesse delle parti al giudizio principale, anche al fine del riscontro dell’eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria postula un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto il ricorso per regolamento’ ( Cass. SU n. 7859/2001; conf. Cass. SU n.9437/2002; Cass. SU n. 1560/1986; Cass. SU n. 4598/1981).
I principi in questione, ai quali si intende dare continuità, sono affermativi della persistenza, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione e nel contesto fattuale delineatosi con l’annullamento degli atti determinativi del contenzioso, di interes si ancora in gioco tra le parti, quali, ad esempio, la regolazione delle spese di lite, che non possono essere vagliati in sede di legittimità. Essi, infatti, presuppongono e richiedono concrete valutazioni di merito volte a stabilire il reale assetto delle posizioni processuali azionate e in prosieguo definite, sia pur con la pronuncia di cessazione della materia del contendere o di intervenuta carenza di interesse.
In tale situazione di permanenza della lite occorre dunque dare esito al regolamento proposto.
I due motivi di ricorso proposti dalla Regione Campania sono diretti ad affermare che quello indetto con decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022, richiamate le delibere di G.R. n. 561 e 562 del 3/11/2022, non era un concorso ma una procedura simile ad una sorta di ‘stabilizzazione’ di personale interno per la quale sussiste la giurisdizione ordinaria (con richiamo dei principi enunciati da Cass.Sez.U.n. 40953/2021).
In particolare, la Regione ha assunto di essersi limitata a d attuare il disposto dell’art. 3 del d.l.n. 80/21 (modificativo del D.lgs n. 165/2001), recepito nel suo ordinamento dalla Legge regionale n. 14/22, per conseguire gli obiettivi del PNRR. Ha dunque dichiarato che gli atti posti in essere sono atti di organizzazione esecutiva assunti dalla Regione con i poteri del datore di lavoro privato.
Al fine di valutare la giurisdizione del caso concreto questa Corte ha stabilito, con costante orientamento, che ‘La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale’ (Cass.Sez.U. n. 2368/2024; Cass.Sez .U. n. 20350/2017).
Applicando il principio al ricorso della COGNOME deve evidenziarsi che la stessa ha adìto il TAR per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti assunti, in serie concatenata, dall’amministrazione regionale, lesivi della possibilità di partecipare al concorso per i posti DAL, prima sospeso, poi revocato, con conseguente destinazione dei 6 posti ad altro concorso per la nomina di 6 dirigenti. Da tale prospettazione e dal concreto interesse rappresentato, non può evincersi che sia in predicato il diritto all’assunzione
o alla qualifica dirigenziale da parte degli aspiranti, quale oggetto di diretta rivendicazione della domanda azionata, quanto, invece, la contestazione della legittimità degli atti organizzativi e dispositivi di selezione, adottati dalla Regione e ritenuti lesivi della possibilità di partecipare al concorso.
La stessa originaria ricorrente, con la memoria depositata in questa sede processuale, precisa di aver agito in giudizio (…) allo scopo di ottenere l’annullamento (con effetto ex tunc) e, quale effetto conformativo del giudicato, la conseguente prosecuzione della procedura concorsuale per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Area Legale (codice concorso: DAL), a suo tempo bandita con decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020, alla quale aveva partecipato e che era stata revocata con delibera di G.R. n. 562 del 3/11/2022, per fare spazio alla contestata procedura (riservata a soggetti particolari) indetta (con il pretesto dell’attuazione del PNRR) ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. reg. n. 14 del 2022.
È chiara, dunque, la finalità della domanda azionata ed il bene della vita richiesto, consistente nell’annullamento di atti amministrativi di ostacolo, a giudizio della istante, alla possibilità di partecipare alla selezione sospesa ed annullata.
In tale contesto, peraltro, la procedura bandita con D.D. n. 111, in attuazione delle leggi regionali e dell’art. 28, comma 1 -ter dlgs n. 165/2001 (come modificato dal DL n. 80/2021), fa riferimento ad una selezione basata su un concorso non assimilabile ad una ‘stabilizzazione’, per la quale ultima l’amministrazione procede soltanto alla verifica di sussistenza di requisiti predeterminati senza possibilità valutative ed esercizio di potere discrezionale.
In proposito è stato stabilito (Cass. Sez.U. n. 40953/21) che : in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie “relative all’assunzione” del personale, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell’ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.)
Nella procedura in discussione è previsto che i bandi (…) possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, (..e) definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Si tratta, pertanto, di una procedura selettiva fondata su una valutazione comparativa (anche fra dipendenti di differenti ambiti ministeriali) che non può definirsi mera stabilizzazione, secondo i parametri sopra indicati, in quanto prevede momenti di reale determinazione discrezionale del possesso delle competenze richieste, sia pur a base esperienziale.
Anche recentemente (Cass. Sez.U. n. 18653/2024) questa Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in una procedura finalizzata all’eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito (anche Cass. Sez.U. nn.8799/2017; 26270/2016).
In continuità con i principi richiamati, deve quindi ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo al quale va rimessa la causa anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette la causa allo stesso anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024.