Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6634 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 6634  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 8664/20224 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘RAGIONE_SOCIALE capitolino di Rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  elettivamente domiciliata  in  ROMAINDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, DELL’ANNO DOMENICO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, BOVE ALMERINA, COGNOME NOME, PIANESE BONAVENTURA;
– intimati –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 627/2023 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
La Regione Campania ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione relativamente al ricorso proposto dinanzi al TAR Campania da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE per ottenere la declaratoria di illegittimità di due delibere RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regionale (G.R.) -nn. 561 e 562 /2022-, la prima modificativa RAGIONE_SOCIALEa organizzazione interna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la seconda dispositiva di revoca di precedente procedura concorsuale e di indizione di nuova procedura selettiva, nonché del Decreto dirigenziale n. 111/2022 di approvazione del bando di concorso RAGIONE_SOCIALEa nuova procedura concorsuale per l’assunzione di 6 posti di dirigente a tempo indeterminato.
Occorre premettere che con decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020, era stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale, di cui n. 6 posti di Dirigente Area Legale (codice concorso DAL). Quindi, modificata, con delibera di G.R. n. 561 del 3/11/2022, l’organizzazione interna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sopprimendo al suo interno cinque alcuni uffici dirigenziali (UOD), con una coeva delibera n. 562 , la Giunta RAGIONE_SOCIALE revocava la suddetta procedura concorsuale, limitatamente al reclutamento dei n. 6 Dirigenti Area Legale (codice di concorso DAL), destinando i relativi posti ad una nuova procedura concorsuale, riservata a particolari soggetti, che avrebbe dovuto essere bandita secondo le sopravvenute disposizioni di cui all’art. 1, co. 3, RAGIONE_SOCIALEa l. reg. n. 14 del 2022, e ciò con il pretesto « di garantire l’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ».
Con decreto dirigenziale (D.D.) n. 111 del 24/11/2022, richiamate le delibere di G.R. n. 561 e 562 del 3/11/2022, sopra indicate, veniva approvato il ‘ bando di concorso, per titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  6  posti  a  tempo  indeterminato  di  personale dirigenziale nelle diverse aree, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 21 ottobre 2022 n. 14 ‘.
Con ricorso al TAR la RAGIONE_SOCIALE impugnava, per quanto in rilievo:
1- il D.D. n. 111 del 24.11.2022 con cui, ai sensi del d.l. n. 80/2021 e RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 14/2022,  la  G.R.  aveva  bandito  il  concorso  straordinario  per  n.  6  posti  a  tempo indeterminato di personale dirigenziale per le attività del PNRR;
2 -la delibera RAGIONE_SOCIALEa G.R. n. 561 del 3.11.2022 che modificava l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sopprimendo tutte le 9 UOD esistenti;
3- la delibera RAGIONE_SOCIALEa G.R. n. 562 del 3.11.2022, che revocava la procedura di concorso per n. 6 posti di Dirigente Area Legale (DAL) e, attuando l’art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 14/2022, avviava le procedure di reclutamento consentite dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 80/2021, attingendo ai n. 6 posti del concorso DAL.;
4)-il Regolamento RAGIONE_SOCIALE 27.10.2022, n. 12.
Eccepiva l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 1 -ter , del d.lgs. n. 165 del 2021 e RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 2022, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 3, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 2022, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. l), e 3, Cost., con riferimento alla norma in terposta di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 1997, e l’illegittimità conseguenziale del bando di cui al dd. n. 111 .
La RAGIONE_SOCIALE sosteneva inoltre la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, 121 e 123 Cost., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -quinquies , comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, la violazione del principio del contrarius actus , la violazione e applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione e applicazione degli artt. 56, co. 4, 66 RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALEa Regione – violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa separazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni di indirizzo politico dalle funzioni di gestione -, l’incompetenza RAGIONE_SOCIALEa G .R., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 14 del 2022 -esercizio di poteri organizzativi non più consentiti nelle more RAGIONE_SOCIALE‘adozione del nuovo ordinamento sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALEa giunta RAGIONE_SOCIALE e l’eccesso di potere -l’incompetenza RAGIONE_SOCIALEa G .R. a nominare la commissione esaminatrice; – la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 28, comma 1 -ter , del d.l. n. 80 del 2021 per l’omessa
previsione RAGIONE_SOCIALEa nomina, in qualità di componenti RAGIONE_SOCIALEa commissione, di professionisti esperti negli ambiti di competenza definiti dal bando.
In sostanza la RAGIONE_SOCIALE riteneva che la Regione avesse fatto riferimento all’esigenza di garantire  l’efficace  attuazione  del  PNRR  al solo scopo di introdurre  nell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE  un’illegittima  misura  di  stabilizzazione  nella  qualifica  dirigenziale  di  propri dipendenti ai quali aveva conferito incarichi fiduciari ex art. 19 t.u. pubbl.imp. e solo successivamente  assegnati  allo  svolgimento  di  attività  relative  al  PNRR  con  mera disposizione di servizio.
La Regione Campania proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la procedura in questione non avesse natura concorsuale, trattandosi ‘solo di riconoscimento di status funzionale di RAGIONE_SOCIALE già in godimento ai medesimi’ (definita ‘stabilizzazione’) per le quali controversie ha giurisdizione il Giudice ordinario. Sottolineava in proposito che si trattava ‘ di una procedura di stabilizzazione, senza incremento di pianta organica e di spesa pubblica, riservata ai soli titolari di incarichi ex art. 19, comma 6, del TUPI, già in forza alla PA e qualificati ai fini del PNRR’.
Si  costituiva  con  controricorso  RAGIONE_SOCIALE  ribadendo  la  sussistenza  RAGIONE_SOCIALEa  giurisdizione amministrativa.
La  Regione  Campania,  successivamente,  comunicava  che  con  delibera  di  Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 226 del 15/5/2024 e con il decreto dirigenziale n. 39 del 9/8/2024, aveva revocato la delibera n.562 del 3/11/2022 (ma solo in parte qua ) e, conseguentemente, il decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022 .
Da ultimo, in questa sede, la Regione depositava memoria in cui dava atto di tali atti intervenuti, concludendo con la richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, essendo venuta meno la causa originativa RAGIONE_SOCIALEa controversia.
NOME depositava successiva memoria.
La  Procura  Generale  depositava  memoria  concludendo  per  la  affermazione  RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del Giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con primo motivo la Regione Campania ha dedotto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 e 103 Cost.; Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 c.p.a.  e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 e 63 del D.lgs n. 165/2001.
La censura mira ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo richiamando il contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda azionata dalla RAGIONE_SOCIALE con il ricorso originario, diretta a
conseguire, in sostanza, l’annullamento di una procedura definita quale ‘stabilizzazione’ di personale già qualificato, in esecuzione di quanto stabilito e consentito dall’art. 3 d.l. n.  80/2021  e  recepito  nel  proprio  ordinamento  dalla  Legge  RAGIONE_SOCIALE  n.  14/22  per conseguire nei termini del P.N.R.R i propri obiettivi.
2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 24 e 103 Cost., nonché la violazione art. 7 c.p.a. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 e 63 del d.lgs n.165/2001 nell’assunto che, pur se impugnate le Delibere nn. 561 e 562, quali atti presupposti, facenti parte di un articolato procedimento diretto a conseguire l’ineludibile obiettivo posto dal PNRR, si tratti, comunque, di atti di organizzazione esecutiva predisposti dalla Regione con i poteri del datore di lavoro privato, e dunque assoggettati alla giurisdizione ordinaria.
È preliminare, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, la valutazione circa l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa delibera di Giunta Regionale (G.R.) n. 226 del 15/5/2024 e del decreto dirigenziale n. 39 del 9/8/2024, con cui è stata revocata la delibera di G.R. 562 del 3/11/2022 (ma solo in parte qua ) e, conseguentemente, il decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022. Occorre interrogarsi sugli effetti, rispetto al regolamento di giurisdizione in esame, del venir meno del provvedimento che aveva revocato la procedura concorsuale del 2020, limitatamente al reclutamento dei n. 6 Dirigenti Area Legale (codice di concorso DAL), destinando i relativi posti ad una nuova procedura concorsuale, nonché del venir meno del decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022, con il quale, richiamate le delibere di G.R. n. 561 e 562 del 3/11/2022, veniva approvato il ‘ bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato di personale dirigenziale nelle diverse aree, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 21 ottobre 2022 n. 14 ‘.
Con orientamento consolidato nel tempo, queste Sezioni Unite hanno ritenuto che ‘In sede di regolamento preventivo di giurisdizione – il quale, a differenza del ricorso ordinario per cassazione, investe la Suprema Corte non RAGIONE_SOCIALE‘intera controversia (sia pure nei limiti RAGIONE_SOCIALEe censure proposte), ma RAGIONE_SOCIALEa sola questione di giurisdizione – resta preclusa ogni possibilità di indagine sulla permanenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEe parti al giudizio principale, anche al fine del riscontro RAGIONE_SOCIALE‘eventuale sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, la cui declaratoria postula un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto il ricorso per regolamento’ ( Cass. SU n. 7859/2001; conf. Cass. SU n.9437/2002; Cass. SU n. 1560/1986; Cass. SU n. 4598/1981).
I principi in questione, ai quali si intende dare continuità, sono affermativi RAGIONE_SOCIALEa persistenza, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione e nel contesto fattuale delineatosi con l’annullamento degli atti determinativi del contenzioso, di interes si ancora in gioco tra le parti, quali, ad esempio, la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che non possono essere vagliati in sede di legittimità. Essi, infatti, presuppongono e richiedono concrete valutazioni di merito volte a stabilire il reale assetto RAGIONE_SOCIALEe posizioni processuali azionate e in prosieguo definite, sia pur con la pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere o di intervenuta carenza di interesse.
In tale situazione di permanenza RAGIONE_SOCIALEa lite occorre dunque dare esito al regolamento proposto.
I due motivi di ricorso proposti dalla Regione Campania sono diretti ad affermare che quello indetto con decreto dirigenziale n. 111 del 24/11/2022, richiamate le delibere di G.R. n. 561 e 562 del 3/11/2022, non era un concorso ma una procedura simile ad una sorta  di  ‘stabilizzazione’  di  personale  interno  per  la  quale  sussiste  la  giurisdizione ordinaria (con richiamo dei principi enunciati da Cass.Sez.U.n. 40953/2021).
In particolare, la Regione ha assunto di essersi limitata a d attuare il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l.n. 80/21 (modificativo del D.lgs n. 165/2001), recepito nel suo ordinamento dalla  Legge  RAGIONE_SOCIALE  n.  14/22,  per  conseguire  gli  obiettivi  del  PNRR.  Ha  dunque dichiarato che gli atti posti in essere sono atti di organizzazione esecutiva assunti dalla Regione con i poteri del datore di lavoro privato.
Al fine di valutare la giurisdizione del caso concreto questa Corte ha stabilito, con costante orientamento, che ‘La regola di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale’ (Cass.Sez.U. n. 2368/2024; Cass.Sez .U. n. 20350/2017).
Applicando il principio al ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE deve evidenziarsi che la stessa ha adìto il TAR per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti assunti, in serie concatenata, dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, lesivi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di partecipare al concorso per i posti DAL, prima sospeso, poi revocato, con conseguente destinazione dei 6 posti ad altro concorso per la nomina di 6 RAGIONE_SOCIALE. Da tale prospettazione e dal concreto interesse rappresentato, non può evincersi che sia in predicato il diritto all’assunzione
o alla qualifica dirigenziale da parte degli aspiranti, quale oggetto di diretta rivendicazione RAGIONE_SOCIALEa domanda  azionata, quanto, invece, la contestazione RAGIONE_SOCIALEa legittimità  degli  atti  organizzativi  e  dispositivi  di  selezione,  adottati  dalla  Regione  e ritenuti lesivi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di partecipare al concorso.
La stessa originaria ricorrente, con la memoria depositata in questa sede processuale, precisa di aver agito in giudizio (…) allo scopo di ottenere l’annullamento (con effetto ex tunc) e, quale effetto conformativo del giudicato, la conseguente prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Area Legale (codice concorso: DAL), a suo tempo bandita con decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020, alla quale aveva partecipato e che era stata revocata con delibera di G.R. n. 562 del 3/11/2022, per fare spazio alla contestata procedura (riservata a soggetti particolari) indetta (con il pretesto RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del PNRR) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 3, RAGIONE_SOCIALEa l. reg. n. 14 del 2022.
È  chiara,  dunque,  la  finalità  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  azionata  ed  il  bene  RAGIONE_SOCIALEa  vita  richiesto, consistente nell’annullamento di atti amministrativi di ostacolo, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa istante, alla possibilità di partecipare alla selezione sospesa ed annullata.
In tale contesto, peraltro, la procedura bandita con D.D. n. 111, in attuazione RAGIONE_SOCIALEe leggi regionali  e  RAGIONE_SOCIALE‘art.  28,  comma  1 -ter  dlgs  n.  165/2001  (come  modificato  dal  DL  n. 80/2021), fa riferimento ad una selezione basata su un concorso non assimilabile ad una ‘stabilizzazione’, per la quale ultima l’amministrazione procede soltanto alla verifica di  sussistenza  di  requisiti  predeterminati  senza  possibilità  valutative  ed  esercizio  di potere discrezionale.
In proposito è stato stabilito (Cass. Sez.U. n. 40953/21) che : in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie “relative all’assunzione” del personale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell’ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.)
Nella procedura in discussione è previsto che i bandi (…) possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, (..e) definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono  prove  scritte  e  orali  di  esclusivo  carattere  esperienziale,  finalizzate  alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Si tratta, pertanto, di una procedura selettiva fondata su una valutazione comparativa (anche  fra  dipendenti  di  differenti  ambiti  ministeriali)  che  non  può  definirsi  mera stabilizzazione, secondo i parametri sopra indicati, in quanto prevede momenti di reale determinazione discrezionale del possesso RAGIONE_SOCIALEe competenze richieste, sia pur a base esperienziale.
Anche  recentemente  (Cass.  Sez.U.  n.  18653/2024)  questa  Corte  ha  dichiarato  la giurisdizione  del  giudice  amministrativo  in  una  procedura  finalizzata  all’eventuale conferimento  di  incarichi,  caratterizzata  da  emanazione  di  un  bando,  valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito (anche Cass. Sez.U. nn.8799/2017; 26270/2016).
In continuità con i principi richiamati, deve quindi ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo al quale va rimessa la causa anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette la causa allo stesso anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024.