Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34693 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 34693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6809/2023 R.G. per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, con sentenza n. 984/2023 del 27/03/2023, nella causa tra:
COGNOME NOME;
– ricorrente non costituito in questa fase – contro
COMUNE di ROSOLINI;
– resistente non costituito in questa fase –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di liquidazione dell ‘ indennità di occupazione legittima, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza della Corte di appello di Catania che sulla questione ha dichiarato il difetto di giurisdizione.
FATTI DI CAUSA
– NOME COGNOME, proprietario dell ‘ area sita in Rosolini, in catasto al foglio 32, particella 1101, con citazione del dicembre 2008, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, il Comune RAGIONE_SOCIALE Rosolini per sentirlo condannare all ‘ acquisizione coattiva della predetta area -avendo la parte convenuta, in assenza di un legittimo procedimento espropriativo, illecitamente occupato (nel settembre 2004) l ‘ area stessa, nonché irreversibilmente trasformata per il perseguimento di fini di pubblica utilità (adibita, nel dicembre 2005, a carreggiata della INDIRIZZO, marciapiede e parcheggio) -e, per l ‘ effetto, al risarcimento di tutti i danni subiti.
-Il Tribunale adito accolse, con sentenza dell ‘ agosto 2014, la domanda attorea e condannò il Comune RAGIONE_SOCIALE Rosolini al risarcimento del danno in favore del COGNOME, che quantificò nella somma di euro 266.400,00.
-Tale decisione era impugnata dal Comune soccombente dinanzi alla Corte d ‘ appello di Catania, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle pretese azionate dal COGNOME e, in ogni caso, l ‘ infondatezza delle stesse.
3.1. – In accoglimento della questione pregiudiziale di rito sollevata dall ‘ appellante, la Corte territoriale, con sentenza del 28
giugno 2019, declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, affermando che in ragione della deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 25.11.2003, avente valore di ‘dichiarazione di pubblica utilità implicita’ ai sensi dell’ art. 12, comma 1, lett. a ), del d.P.R. 327/2001, la controversia instaurata dal COGNOME integrasse un ‘ ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell ‘ art. 133, comma 1, lett. g ), c.p.a.
4. -Il giudizio è stato riassunto da NOME COGNOME dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ai sensi degli artt. 59 della legge n. 69/2009 e 11, comma 2, c.p.a., formulando le seguenti conclusioni: 1) in via principale: ‘ordinare al Comune di Rosolini … di acquisire il bene illegittimamente occupato e condannare lo stesso a risarcire il danno derivante dall ‘ occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all ‘ art. 42bis del T.U. espropri -… – e composto, oltre che dall ‘ indennizzo corrispondente al valore venale del terreno occupato, dalla misura del 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale e dal risarcimento per l ‘ occupazione illegittima nella misura dell ‘ interesse del 5% sul valore venale del terreno occupato al momento dell ‘ adozione del provvedimento di acquisizione’; ‘in alternativa ed ove ritenuto possibile ordinare al Comune di Rosolini di restituire al ricorrente l ‘area …, non essendo stato emesso il decreto di esproprio ed essendo ormai divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità e, per l ‘ effetto, condannare lo stesso ente a risarcire tutti i danni cagionati al proprietario, ivi compresi quelli derivanti dall ‘ occupazione illegittima a far tempo dalla data dell ‘ occupazione e sino alla restituzione del bene …’; ‘in ogni caso condannare il Comune di Rosolini al pagamento delle superiori somme richieste con interessi legali e rivalutazione monetaria’ sino ‘all’effettivo soddisfo’; 2) in via gradata: ‘per effetto della radicale trasformazione dell’ area e/o della realizzazione dell ‘ opera pubblica de qua , dire tenuto e
condannare il predetto Comune al risarcimento del danno per equivalente del danno derivante al ricorrente per la perdita della proprietà del bene’; 3) in ogni caso: ‘non essendo stato emesso nei termini di legge il decreto di esproprio ed essendo ormai divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità, condannare il Comune di Rosolini, …, al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente a causa dello spossessamento e della radicale trasformazione dei beni di loro proprietà … da liquidarsi … nella misura di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato a far data dal 25.11.2003, data dell ‘ adozione della delibera di Giunta Municipale avente valore di dichiarazione di pubblica utilità implicita’.
4.1. -Con sentenza resa pubblica il 27 marzo 2023, l ‘ adito TAR ha così statuito sul ricorso proposto dal COGNOME: ‘1) solleva conflitto di giurisdizione in ordine alla questione relativa al periodo di occupazione legittima e rimette gli atti alla Corte di Cassazione; 2) lo accoglie per il resto nei termini di cui in motivazione e, per l ‘ effetto, condanna l ‘ Amministrazione intimata a restituire al ricorrente, previa riduzione in pristino stato, il bene occupato e a risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire il bene ai sensi e per gli effetti di cui all ‘ art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001, ovvero tramite altra forma di acquisto legittimo; 3) dispone che l ‘ Amministrazione si determini in ordine alla restituzione o all ‘ acquisizione del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione e che l ‘ eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari …’.
4.1.1. – A fondamento della decisione (e per quanto rileva in questa sede) il TAR ha osservato: a ) l ‘ illegittima occupazione di un bene da parte dell ‘ Amministrazione comporta un obbligo di restituzione ovvero di acquisizione legittima, anzitutto ai sensi
dell ‘ art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001 ovvero in altra forma legittima, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta dal COGNOME in alternativa all ‘ ordine di provvedere ai sensi dell ‘ art. 42bis citato; b ) ai sensi dell ‘ art. 133, comma 1, lett. g ), c.p.a., la domanda di risarcimento per l ‘ occupazione illegittima rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartiene al giudice ordinario la cognizione sulla domanda di indennità spettante per l ‘ occupazione legittima; c ) nel caso di specie, ‘pur essendo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, l ‘ Amministrazione non ha mai adottato il prescritto decreto di esproprio’; d ) di conseguenza la stessa Amministrazione è tenuta alla restituzione del bene in pristino stato al titolare ovvero ad acquisirlo legittimamente; e ) in base al principio di atipicità delle pronunce di condanna di cui all ‘ art. 34, comma 1, lett. c ), c.p.a., è consentita ‘una formulazione della sentenza che non pregiudichi la possibilità per l ‘ Amministrazione di acquisire il bene ai sensi dell ‘ art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo …, nonché di delineare in termini preliminari e generici il contenuto dell ‘ obbligazione risarcitoria’; f ) nel caso di restituzione del bene, l ‘ Amministrazione dovrà, pertanto, anche ‘risarcire il danno per l’ occupazione illegittima’ sino alla sua restituzione effettiva; g ) nel caso in cui l ‘ Amministrazione ritenga di fare applicazione dell ‘ art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001, ‘ogni questione in ordine al quantum in tal caso dovuto resta sottratta alla giurisdizione’ del giudice amministrativo.
Pertanto, non condividendo la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte di appello di Messina, adottata con sentenza n. 1560/2019, ‘anche in relazione alla questione relativa al periodo di occupazione legittima’, Il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato d ‘ ufficio, ai sensi dell ‘ art. 11, comma 3, c.p.a., conflitto di giurisdizione.
-Il pubblico ministero ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380ter c.p.c., con la quale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di indennizzo per occupazione legittima.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR per la Sicilia deve essere risolto nel senso (prospettato anche dal pubblico ministero in forza delle condivisibili argomentazioni spese con la memoria ex art. 380ter c.p.c.) della devoluzione alla giurisdizione ordinaria della controversia avente ad oggetto la determinazione dell ‘ indennizzo di spettanza del privato, ai sensi dell ‘ art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001, in caso di adozione, da parte dell ‘ ente espropriante, del provvedimento ablatorio di acquisizione del bene (cd. occupazione legittima).
-Il petitum sostanziale dedotto in giudizio – quale criterio orientativo su cui si fonda il riparto di giurisdizione e che richiede la verifica degli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese delle parti e, quindi, della effettiva causa petendi -intercetta effettivamente la domanda del COGNOME di vedersi indennizzato in ragione dell ‘ acquisizione, da parte del Comune di Rosolini, del cespite (censito in catasto al foglio 32, particella 1101) già occupato illegittimamente, non essendo mai intervenuto il decreto di esproprio dopo la dichiarazione di pubblica utilità implicita.
Domanda, questa, proposta originariamente dinanzi al giudice ordinario -avendo l ‘ attore chiesto soltanto (cfr. p. 3 dell ‘ atto di citazione dinanzi al Tribunale di Siracusa e p. 2 sia della sentenza di primo grado, che di quella di appello) la condanna del Comune all ‘ acquisizione coattiva della predetta area, irreversibilmente trasformata per il perseguimento di fini di pubblica utilità (adibita a carreggiata di INDIRIZZO, marciapiede e parcheggio), e, per l ‘ effetto, al risarcimento di tutti i danni subiti
-e ribadita dinanzi al giudice amministrativo con il ricorso in riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte della Corte di appello di Catania con sentenza n. 1560/2019, sia pure alternativamente a quella di risarcimento del danno in caso di restituzione del bene immobile (cfr. p. 8 del ricorso dinanzi al TAR e sintesi al § 4 dei ‘ Fatti di causa ‘).
3. -Ciò premesso, l ‘ anzidetta pretesa azionata dal COGNOME è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, come correttamente affermato dal TAR confliggente, alla stregua di quanto già enunciato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 20691/2021) in forza del principio per cui sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell ‘ ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative (art. 133, comma 1, lett. g , ultima parte, c.p.a.), le controversie sulla determinazione e corresponsione dell ‘ indennizzo dovuto per l ‘ acquisizione del bene utilizzato dall ‘ autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un unicum non scomponibile nelle diverse voci, con l ‘ effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse.
A tal riguardo, si è, altresì, precisato che l ‘ attribuzione di una somma forfettariamente determinata a «titolo risarcitorio» (pari all ‘ interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma del medesimo art. 42bis ) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato «senza titolo» dall ‘ amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell ‘ indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente
titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell ‘ amministrazione.
3.1. – Né, peraltro, rileva, ai fini della presente decisione, che l ‘ anzidetta domanda di indennizzo per occupazione legittima, ai sensi del citato art. 42bis , sia stata proposta dal COGNOME, dinanzi al TAR per la Sicilia, in alternativa a quella di restituzione del bene immobile e di risarcimento del danno per l ‘ occupazione illegittima (nella specie, come detto, in assenza del decreto di esproprio dopo una dichiarazione di pubblica utilità implicita), spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo (tra le molte, Cass., S.U., n. 26033/2022 e Cass., S.U., n. 6099/2023), giacché al riguardo la statuizione dell ‘ adito TAR è stata resa in armonia con tale esito del riparto e con il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (tra le altre, Cass., S.U., 19877/2022 e Cass., S.U., n. 6099/2023).
-Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di liquidazione dell ‘ indennità di occupazione legittima proposta da NOME COGNOME contro il Comune RAGIONE_SOCIALE Rosolini e, per l ‘ effetto, deve essere cassata in relazione la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1560/2019, e rimesse le parti dinanzi alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, per la decisione sull ‘ anzidetta domanda.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di liquidazione dell ‘ indennità di occupazione legittima proposta da NOME COGNOME; cassa in relazione la sentenza declinatoria della Corte di appello di Catania e rimette le parti dinanzi alla medesima
Corte di appello, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni