Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1449 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1449 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25416 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
NOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 755/2020, pubblicata in data 10 giugno 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso una intimazione di pagamento notificatagli dalla RAGIONE_SOCIALE per un importo di € 381.766,09, oltre accessori, fondata su precedente cartella di pagamento (per crediti aventi ad oggetto ‘ prelievi supplementari nel settore del latte e dei proAVV_NOTAIOi lattiero-caseari ‘ ).
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 10/01/2023 C.C.
R.G. n. 25416/2020
Rep.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bergamo.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sei motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 133 comma 1 lett. t) d.lgs. 2.7.2010, n. 104 in relazione a ll’ art. 360, comma 1, n. 1 ».
L ‘agenzia ricorrente contesta la giurisdizione del giudice ordinario in merito all’opposizione proposta, sostenendo che , contrariamente a quanto affermato dal tribunale, sussisterebbe invece la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 , comma 1, lett. t), del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, quanto meno in virtù del principio di concentrazione delle tutele, essendo già in contestazione tra le parti, proprio davanti al giudice amministrativo, anche l’importo dovuto per la pretesa di cui alla cartella di pagamento opposta. Il motivo è fondato.
La presente opposizione è stata qualificata del giudice del merito in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e non sono state avanzate specifiche censure con riguardo a tale qualificazione, del resto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, anche in relazione alle contestazioni aventi ad oggetto la mancata indicazione nel precetto dei criteri di calcolo di aliquote ed accessori del credito principale (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10296 del 05/05/2009, Rv. 608007 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19/06/1993, Rv. 482830 -01; da ultimo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022, Rv. 664254 – 01).
L’agenzia ricorrente, peraltro, fa presente che, nella specie, il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito oggetto dell’intimazione opposta nella presente sede è in realtà già in
contestazione davanti al giudice amministrativo, essendo state già impugnate davanti a tale giudice sia la cartella sottostante, sia l’intimazione stessa, per ragioni legate alla effettiva debenza ed al quantum delle relative pretese: ciò determinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo anche sull’opposizione agli atti esecutivi, in virtù del principio di concentrazione delle tutele.
Effettivamente, in base all’indirizzo espresso delle Sezioni Unite di questa Corte nella materia oggetto del contendere e per rivedere il quale non si hanno elementi in questa sede, nel caso in cui la pretesa esecutiva dell’amministrazione sia oggetto di contestazioni che riguard ino sia l’esercizio del potere amministrativo e, quindi, la sussistenza del credito fatto valere con l’intimazione di pagamento oggetto di opposizione, sia la regolarità degli atti esecutivi o preesecutivi, va attribuita prevalenza al principio di concentrazione delle tutele ai fini della giurisdizione, con conseguente estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche all’opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31370 del 05/12/2018, Rv. 651818 -01: « in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei proAVV_NOTAIOi lattierocaseari, la previsione contenuta nell’art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.; ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c. p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall’Autorità amministrativa nell’esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo,
diventa il dominus dell’intera controversia, ancorché caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi »).
Nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite nel precedente appena richiamato, in cui l’intimato aveva proposto sia opposizione all’esecuzione che opposizione agli atti esecutivi avverso una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei proAVV_NOTAIOi lattiero-caseari, si è, pertanto, affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo ad entrambe le opposizioni, onde evitare la frammentazione delle tutele (conf.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 33850 del 12/11/2021, Rv. 662882 -01, in fattispecie del tutto analoga alla presente controversia).
Dal fondamento di tali principi di diritto consegue poi altresì, necessariamente, che non possano farsi distinzioni a seconda del caso in cui le contestazioni relative al quomodo ed all’ an exequendum siano state proposte nell’ambito del medesimo giudizio ovvero siano state avanzate con distinte azioni, anche eventualmente davanti a giudici diversi: ai fini della sussistenza della richiamata esigenza di concentrazione delle tutele davanti al giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva, ha infatti esclusivo rilievo la contemporanea pendenza in giudizio delle predette contestazioni.
Poiché si tratta di fattispecie su cui le Sezioni Unite della Corte si sono già più volte pronunciate, con indirizzo che appare ormai consolidato, il ricorso, sebbene avente ad oggetto una questione di giurisdizione, può essere trattato da questa Sezione semplice (cfr., da ultimo: Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733 -01).
Per quanto fin qui osservato, va in definitiva affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla presente opposizione agli atti esecutivi.
La decisione impugnata, con la quale, al contrario, si è ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario deve quindi essere cassata, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo e con assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso, attinenti al merito dello stesso.
È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e, per l’effetto, la decisione impugnata è cassata ed è dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, davanti al quale sono rimesse le parti.
Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione delle incertezze interpretative sussistenti sulla questione di diritto posta con il ricorso, quanto meno negli esatti termini in cui viene in rilievo nella fattispecie.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata e dich iara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, davanti al quale rimette le parti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-