Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 6635  Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 6786/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
contro
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL’RAGIONE_SOCIALE, PRESIDE NTE DEL SENATO ACCADEMICO DELL’RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1994/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale di CATANIA.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore  Generale  NOME COGNOME,  il  quale  chiede  che  sia  dichiarata  la  giurisdizione  dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE  indiceva  le  elezioni  del  RAGIONE_SOCIALE  Accademico  per  il triennio  2022/2025,  per  la  nomina  di  tre  rappresentanti  del  personale  tecnico  e amministrativo e dei lettori.
NOME COGNOME, dipendente universitario in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, presentava la propria candidatura e, all’esito delle elezioni , si collocava al primo posto. Il Responsabile RAGIONE_SOCIALE prevenzione RAGIONE_SOCIALE corruzione e RAGIONE_SOCIALE trasparenza dell’RAGIONE_SOCIALE disponeva la sospensione del procedimento di nomina avendo rilevato una situazione di potenziale conflitto di interesse tra il ruolo ricoperto dal COGNOME, quale Segretario Generale Provinciale del sindacato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché di componente RAGIONE_SOCIALE Segreteria Nazionale e del RAGIONE_SOCIALE Nazionale RAGIONE_SOCIALE predetta organizzazione sindacale, e quello di rappresentante del personale tecnicoamministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici in seno al RAGIONE_SOCIALE Accademico.
A  sostegno  RAGIONE_SOCIALE  denunciata  incompatibilità  veniva  richiamato  il  RAGIONE_SOCIALE che all’art. 4 prescrive che il sistema delle relazioni  sindacali  si  debba  svolgere  ‘nel  rispetto  RAGIONE_SOCIALE  distinzione  dei  ruoli  e  delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati’.
In particolare, era disposta la sospensione perché ritenuta incompatibile la situazione di rappresentare legalmente un’organizzazione sindacale, esercitando direttamente il potere di firma in sede di contrattazione, con la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE Accademico, organo di esercizio dell’azione amministrativa. Anche sul piano delle relazioni sindacali, il contemporaneo incarico era ritenuto potenzialmente idoneo a porre l’organizzazione sindacale in una situazione privilegiata nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri soggetti sindacali e, sul piano dei rapporti istituzionali, ugualmente idoneo a determinare indebite pressioni sui rappresentanti RAGIONE_SOCIALE parte pubblica dell’istituzione.
Il provvedimento di sospensione era impugnato dal COGNOME, in sede cautelare, dinanzi al TAR RAGIONE_SOCIALE che, ritenuta la propria giurisdizione, con decreto del 31 dicembre 2022, sospendeva il provvedimento.
Successivamente  impugnato  il  provvedimento  cautelare,  il  RAGIONE_SOCIALE confermava la sospensione, rimettendo al giudizio di merito la valutazione anche in punto di giurisdizione.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva regolamento preventivo di giurisdizione cui resisteva con controricorso NOME COGNOME.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura generale concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
All’udienza fissata il 24 ottobre 2023 queste Sezioni Unite, con ordinanza n.1649/2024, disponevano  l’integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  del  Responsabile  RAGIONE_SOCIALE Prevenzione, RAGIONE_SOCIALE corruzione e RAGIONE_SOCIALE trasparenza dell’RAGIONE_SOCIALE e  del  Presidente  del  RAGIONE_SOCIALE  accademico  dellRAGIONE_SOCIALE,  nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento.
L’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  provvedeva  in  tal  senso  producendo  in  atti  documentazione attestante l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE atti del processo alle parti indicate, così regolarizzando il contraddittorio.
Entrambe le parti depositavano successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È  preliminare  valutare  l’eccezione  di  inammissibilità  del  ricorso  per  difetto  RAGIONE_SOCIALE ius postulandi sollevata dal controRAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Viene dedotta, in particolare, la nullità RAGIONE_SOCIALE procura speciale affidata ad Avvocato del libero foro in violazione del disposto dell’art. 43 RD 1611/1933, come modificato dall’art.11 RAGIONE_SOCIALE l.n.103/1979. La disposizione richiamata consente di affidare la difesa di un ente pubblico ad un Avvocato del libero foro solo in casi speciali, ricondotti, dalla giurisprudenza, nel carattere di urgenza del giudizio. Caratteristica, quest’ultima, a giudizio del controRAGIONE_SOCIALE, non ravvisabile nel caso in esame.
Questa Corte (Cass.Sez.U. n. 24876/2017) in punto di necessario patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE ha statuito che ‘ Ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 come modificato dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE I. 3 aprile 1979 n. 103 – la facoltà per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di derogare, “in casi speciali” al “patrocinio autorizzato” spettante per legge all’RAGIONE_SOCIALE, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di
legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell’art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d’amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell’incarico all’avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi – che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato – non ipotizzabile il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione’ ( a riguardo anche Cass. Sez. U. n. 30008/2019) .
Il principio richiamato soccorre nel caso in esame poiché considera il verificarsi di una urgenza quale ragione che può determinare il diretto affidamento del mandato all’Avvocato del libero foro. Dalla documentazione in atti risulta , in proposito, una tempistica processuale assai ristretta, allorché, trattandosi di procedura di urgenza in cui, a fronte RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministrativa RAGIONE_SOCIALE in data 2.3.2023, comunicata il 13.3.2023, con la quale si rimetteva la decisione sulla giurisdizione al giudizio di merito fissato dinanzi al TAR in data 6 aprile 2023, i tempi necessari per proporre il regolamento preventivo in esame (con adeguata procura alle liti deliberata dagli organi preposti-consiglio di amministrazione-), risultavano assai contenuti. Tale ristrettezza temporale ha ragionevolmente potuto giustificare il diretto conferimento dell’incarico da parte del Rettore, comunque obbligato a sanare, come avvenuto, con successiva ratifica del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione, il proprio operato.
L’eccezione deve essere, pertanto, disattesa.
Passando al merito RAGIONE_SOCIALE questione, deve preliminarmente chiarirsi che la proposizione del  regolamento  di  giurisdizione  non  è  impedita  dalla  pronuncia  di  un’ordinanza cautelare da parte del giudice amministrativo, atteso che il provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito, non assume carattere decisorio e non statuisce sulle posizioni soggettive con la forza dell’atto giurisdizionale
idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione (Cass. Sez. U. n. 12864/2020).
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei criteri generali di riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione allorchè NOME COGNOME aveva adito il TAR RAGIONE_SOCIALE lamentando l’illegittima compressione del suo diritto all’elettorato passivo. Più pre cisamente a pag. 6 del suo ricorso il COGNOME aveva chiarito che nella sede processuale adita: ‘.. si invoca il principio di tassatività delle ipotesi di limitazione del diritto all’elettorato passivo discendente dall’art. 51 RAGIONE_SOCIALE Carta Costituzionale. (…) Per il principio di tassatività non è possibile contestare condizioni di incompatibilità diverse da quelle previste da Regolamento medesimo’.
Come noto, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si individua nel c.d. petitum sostanziale , il quale va identificato non solo in funzione RAGIONE_SOCIALE concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALE causa petendi, ovvero in funzione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice in base ai fatti allegati in giudizio (Cass. Sez. U. n.2368/2024; Cass. Sez. U. n.20350/2018 ed anche RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sez.V n.3288/2016).
Sulla base di tali principi, applicati alla fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
La domanda proposta richiede, infatti, sia pur per il tramite RAGIONE_SOCIALE impugnazione del provvedimento di sospensione, che si accerti il diritto all’elettorato passivo e dunque alla posizione soggettiva in materia, priva di limitazioni, quale potrebbero essere costituite dalla carica di segretario del sindacato. Non rilevante rispetto a tale valutazione risulta essere la circostanza dedotta dal COGNOME ( ribadita da ultimo in memoria) circa la non assunzione RAGIONE_SOCIALE carica in questione al momento del provvedimento di sospensione, poiché la domanda in origine proposta dinanzi al TAR era diretta ad accertare la illegittimità del provvedimento sospensivo, perché assenti ragioni di incompatibilità o limitazione del diritto di elettorato passivo, e dunque , in sostanza diretta ad accertare un diritto soggettivo.
Sul punto occorre richiamare i principi declinati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui ‘ In materia di contenzioso amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento (nella specie, delibera di decadenza dalla carica di
consigliere  per  incompatibilità  adottata  dal  RAGIONE_SOCIALE), perché,  anche  in  tale  ipotesi,  la  decisione  verte  non  sull’annullamento  dell’atto amministrativo,  bensì  sul  diritto  soggettivo  perfetto  inerente  all’elettorato  attivo  o p assivo’ (Cass.Sez.U.n.5574/2012; Cass.Sez.U.n.15691/2015).
Ancor più di recente è stato anche ribadito (Cass. Sez. U. n. 28428/2022) che ‘ La controversia avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE delibera di decadenza dalla carica di un componente elettivo del RAGIONE_SOCIALE di Presidenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la statuizione adottata nei confronti dell’interessato non integra un provvedimento autoritativo, tale da porre il destinatario al cospetto di un potere, ma un atto meramente ricognitivo dei presupposti legali di applicazione RAGIONE_SOCIALE norma, il quale viene ad incidere sulla pretesa alla continuazione nel “munus” pubblico elettivo e, quindi, alla permanenza del relativo incarico, ossia su una situazione la cui consistenza è di diritto soggettivo perfetto ‘.
In  continuità  con  i  principi  richiamati  deve  quindi  affermarsi,  nel  caso  in  esame,  la giurisdizione del giudice ordinario a cui rimette la causa, anche con riguardo alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie in ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la causa, anche sulle prese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024.