Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 17079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 17079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25056/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA), pec , che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale
pec al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti – sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 17/2023 depositata il 19/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) presentava ricorso innanzi alla Corte dei conti per ottenere, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, l’accertamento e la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa non applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa disciplina nazionale sul contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 del codice RAGIONE_SOCIALEa giustizia contabile (c.g.c.), nonché l’accertamento e la declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza dei presupposti per la sua qualificazione come ‘ amministrazione pubblica ‘ in violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2009, n. 196 e RAGIONE_SOCIALEa disciplina europea contenuta nel SEC 2010 (reg. n. 594/2013/UE); chiedeva, inoltre, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella parte in cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva inserito la ricorrente tra le ‘A ltre amministrazioni locali ‘ per l’anno 2023.
Con il ricorso, in particolare, denunciava la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 per avere l’RAGIONE_SOCIALE ritenuto di non dover osservare le regole del giusto procedimento in virtù RAGIONE_SOCIALE ‘asserita natura vincolata del provvedimento autoritativo; contestava inoltre la sussistenza dei requisiti per essere qualificata ‘ amministrazione pubblica ‘, in primis , per carenza del presupposto del controllo pubblico e, in secondo luogo, in quanto soggetto operante nel mercato (e non fuori di esso),
integrando la tariffa autostradale un corrispettivo diretto alla remunerazione dei costi, di cui non era decisivo il carattere regolamentato di una parte RAGIONE_SOCIALEa tariffa stessa.
Nel giudizio veniva sollevata questione di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 -quater del d.l. n. 137 del 2020, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, l. n. 176 del 2020 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 , l. n. 196 del 2009, per aver la norma limitato la giurisdizione del giudice contabile, in materia di elenco RAGIONE_SOCIALE, ai soli effetti RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna sulla spending review , escludendo sia la possibilità di incidere sulla validità RAGIONE_SOCIALE‘atto, con statuizione di annullamento, ovvero di vincolare le parti alla sua modifica, con effetti sulla costruzione del ‘conto economico consolidato’ RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche, sia attribuendo -in ipotesi -alla giurisdizione concorrente del giudice amministrativo la verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione, posto che , invece, la giurisdizione ‘piena ed esclusiva’ RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti troverebbe ragione nell’attinenza RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALE alla materia RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica, il cui controllo è ad essa assegnato, ex art. 103, secondo comma, e 100, secondo comma, Cost.
Nelle more del giudizio sopravveniva la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia del 13 luglio 2023, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21, pronunciata in esito al rinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla stessa Corte dei conti nell’ambito di una parallela omologa controversia, ed avente ad oggetto la compatibilità unionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 -quater del d.l. n. 137 del 2020.
La Corte dei conti, con articolata motivazione, riteneva, a seguito RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, di disapplicare l’art. 23 -quater cit. e, per l’effetto, pregiudizialmente dichiara va la propria giurisdizione su tutte le domande proposte.
Nel merito, verificata ‘la sussistenza del controllo pubblico’ su A22 e la sua configurabilità come ‘unità istituzionale’ (seppure ‘fuori bilancio’) ai sensi del SEC 2010, disponeva, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio per l’espletamento degli incombenti istruttori per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore presupposto sostanziale (‘la natura di produttore di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita’) previsto dal SEC 2010 ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza i l RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo. Resiste con controricorso NUMERO_DOCUMENTO, con cui insta per il rigetto del ricorso previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del codice del processo amministrativo (c.p.a.) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del codice RAGIONE_SOCIALEa giustizia con tabile (c.g.c.) come modificato dall’art. 23 -quater d.l. n. 137 del 2020, per aver la Corte dei conti ritenuto ricompreso nella sua giurisdizione il potere di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Le ricorrenti evidenziano che la giurisdizione su tale ambito, originariamente ricadente sul giudice amministrativo, con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, era stata attribuita alle sezioni riunite RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti; tuttavia, con l’art. 23quater d.l. n. 137 del 2020, il legislatore , modificando l’art. 11, comma 6, lett. b, c.g.c, ha limitato la giurisdizione del giudice contabile ‘ ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale sul contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica ‘, sicché –
contrariamente a quanto affermato dalle sezioni riunite – sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo per gli ulteriori profili ovvero quando la parte lamenti la violazione di un interesse diverso da quello ‘interno’.
Le questioni sollevate investono, alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna e unionale, l’esistenza e la validità di un riparto di giurisdizione tra la Corte dei conti e il giudice amministrativo in relazione all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato , redatto dall’RAGIONE_SOCIALE in attuazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina eurounitaria contenuta nel SEC 2010 (Sistema dei conti economici integrati), previsto e regolato dal reg. n. 549/2013/UE ed inserito nella cornice normativa delineata da una pluralità di atti unionali (in ispecie, la direttiva n. 85/2011/UE e il reg. n. 473/2013/UE).
2.1. Il Sistema in questione costituisce uno strumento statistico di fondamentale importanza per l’Unione Europea poiché assolve all’obbiettivo di consentire una corretta e comparabile analisi RAGIONE_SOCIALEe situazioni economiche di tutti gli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unio ne Europea per garantire il rispetto degli obbiettivi di bilancio e l’osservanza da parte degli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, ex art. 126 TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2.2. La competenza sulla materia, devoluta alla Corte dei conti (con attribuzione alle sezioni riunite) con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, poi confermata dall’art. 11, comma 6, lett. b, del c.g.c., è stata oggetto di intervento con l’art. 23quater d.l. n. 137 del 2020, che ha modificato la norma del c.g.c., limitando la giurisdizione contabile ai profili RAGIONE_SOCIALEa spending review e, nella prospettiva offerta dai ricorrenti, attribuendo, per ogni altro aspetto, la giurisdizione al giudice amministrativo.
2.3. Su tale ambito, a seguito di rinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla Corte dei conti, è intervenuta la Corte di giustizia (sentenza 13 luglio 2023, RAGIONE_SOCIALE ) , la quale ha ribadito l’importanza RAGIONE_SOCIALEo
strumento costituito dal SEC 2010, la necessità di assicurare il rispetto RAGIONE_SOCIALE”effetto utile’ RAGIONE_SOCIALEa disciplina unionale e l’indefettibilità e inderogabilità di un controllo giurisdizionale.
Ha inoltre sottolineato, su quest’ultimo profilo, che l’autonomia procedurale sull’individuazione dei meccanismi processuali interni riconosciuta agli Stati membri incontra dei limiti, non potendosi pregiudicare la capacità del diritto unionale di essere attuato.
2.4. Su tali aspetti la Corte dei conti, contrastata dai ricorrenti, ha ritenuto, nello specifico ambito, il meccanismo processuale nazionale non rispettoso dei limiti indicati dalla Corte di giustizia poiché: a) viola il principio di ‘ autosufficienza del ricorso ‘ , non potendo il soggetto interessato limitarsi a ‘proporre un unico ricorso per vedere esaminata la sua domanda’; b) determina ‘l’insindacabilità presso qualsiasi altro giudice degli effetti comunitari’ RAGIONE_SOCIALE‘elenco RAGIONE_SOCIALE.
La novità e significatività RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto sollevate con il ricorso, di particolare importanza e rilievo nomofilattico, anche nella prospettiva del diritto eurounitario, rendono opportuno il rinvio del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché venga trattata in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, il 28/05/2024.