Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6861 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6861 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 15229 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Genova, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Genova, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso; ambedue gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 251/2020 della Corte d’Appello di Genova, udita la relazione nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 del AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. l’ ‘RAGIONE_SOCIALE del Cantone’ adiva il Tribunale di Genova.
Chiedeva ingiungersi al Comune di Campomorone -in solido con NOME COGNOME -il pagamento di euro 24.432,00, oltre interessi legali, quale importo delle rette ad esso istante dovute per la degenza di NOME COGNOME.
Il Tribunale con decreto n. 4542/2013 pronunciava l’ingiunzione .
Il Comune di Campomorone proponeva opposizione.
Instava per la revoca del decreto ingiuntivo.
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Cantone’.
Con sentenza n. 474 del 16.2.2017 il Tribunale di Genova dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. siccome munito di giurisdizione il G.A.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE del Cantone’ proponeva appello.
Resisteva il Comune di Campomorone.
Con sentenza n. 251 dei 12/26.2.2020 la Corte d’Appello di Genova accoglieva il gravame, dichiarava la giurisdizione del G.O., rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Genova e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reputava la Corte di Genova -pur nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità – che doveva opinarsi per la giurisdizione del G.O. quanto meno nell’ipotesi di specie, ‘in c ui l ‘ obbligazione che discende ex lege, non prevede che il Comune predisponga programmi personalizzati e specifici per il soggetto in stato di bisogno e beneficiario della prestazione, ma vi sia una
mera debenza pecuniaria ‘, sicché il Comune è chiamato a verificare unicamente, oltre alla copertura finanziaria, ‘l’effettiva presenza dei presupposti di fatto delineati dalla normativa in materia (condizioni di salute e stato di bisogno)’ (così sentenza d’appello, pag. 15) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Campomorone; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE del CantoneRAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente, ricorrente incidentale.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia il difetto di giu risdizione del G.O. in relazione all’art. 7 c.p.a.
Deduce che la pretesa di controparte ricade nella giurisdizione del G.A., siccome vi si correlano valutazioni discrezionali della P.A. (cfr. ricorso principale, pag. 6) ; e ciò viepiù in considerazione dei principi in tema di contabilità degli enti pubblici, ‘trattandosi comunque di cd. debiti fuori bilancio’ (così ricorso principale, pag. 7) .
Deduce dunque che nella specie si è al cospetto di diritti condizionati e/o degradabili ad interessi legittimi (cfr. ricorso principale, pag. 7) .
Deduce segnatamente che si controverte in ordine a ‘prestazioni socio -assistenziali tout court ‘, che non entra in alcun modo in gioco l’ RAGIONE_SOCIALE e che
pacifica è la valutazione discrezionale devoluta all’Ente locale ai sensi dell’art. 6, 4° co., della legge n. 328/2000 (cfr. ricorso principale, pag. 10) .
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 7 , 1° co., c.p.a.
Deduce che la posizione sostanziale ex adverso azionata ha senz ‘altro natura di interesse legittimo.
Con l’unico motivo la ricorrente incidentale de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, 2° co., cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte d’Appello di Genova a far luogo alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Deduce invero che nella specie non sussistevano i presupposti perché si potesse far luogo alla compensazione delle spese di lite.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile; l’inammissibilità del primo motivo assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo del ricorso principale.
È sufficiente reiterare -nel segno della seconda parte del 1° co. dell’art. 374 cod. proc. civ. l’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte.
Ossia l’insegnamento secondo cui , in tema di controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di ‘soggetti deboli ‘ – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità dell ‘ art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall ‘ art. 7, lett. a), della legge n. 205 del 2000, nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l ‘ intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni coinvolte -deve negarsi l ‘ esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed
affermarsi quella del giudice ordinario, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno (cfr. Cass. sez. un. 31.7.2017, n. 18978; Cass. sez. un. 9.6.2014, n. 12923) .
L’unico motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile.
Un duplice premessa si impone.
Da un canto, la Corte di Genova ha integralmente compensato le spese di ambedue i gradi di giudizio alla stregua del rilievo per cui in materia si erano registrate indicazioni giurisprudenziali di segno contrario, propriamente del Consiglio di Stato (cfr. sentenza d’appello, pag. 15) .
D’altro canto, correttamente la Corte di Genova ha fatto luogo alla regolamentazione delle spese -nei termini della integrale compensazione -delle spese di ambedue i gradi (cfr. Cass. (ord.) 13.9.2018, n. 22257, secondo cui, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l’art. 91 cod. pr oc. civ., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d’appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ.; Cass . sez. un. 10.8.1999, n. 583) .
Su tale scorta si reputa quanto segue.
Il regime positivo in tema di compensazione delle spese di lite operante ratione temporis nel caso di specie è quello espresso dall’art. 92, 2° co., cod.
proc. civ. nel testo susseguente alla novella di cui alla legge n. 69/2009 applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 4.7.2009 (è il caso di specie: l’iniziale ingiunzione è stata pronunciata dal Tribunale di Genova in data 30.11.2013 (cfr. ricorso, pag. 2); il che implica che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato ancor prima ovvero prima del trentesimo giorno succe ssivo all’entrata in vigore della legge n. 162 del 10.11.2014, di conversione del decreto legge n. 132 del 12.9.2014 (s i veda l’art. 13, 2° co., del d.l. cit.)) -ed antecedente alla novella di cui al d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10.11.2014.
Il testo dell’art. 92, 2° co., cod. proc. civ. cui occorre far riferimento è quindi il seguente: ‘se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialme nte o per intero, le spese tra le parti’.
In questo quadro, in relazione al parametro ‘concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione’ (è da escludere evidentemente che possa soccorrere nel caso de quo l’ulteriore parametro della ‘soccombenza reciproca’) , va ovviamente ribadita l’elaborazione di questa Corte, a tenor della quale le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ – da indicare esplicitamente nella motivazione – devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. (ord.) 14.7.2016, n. 14411) .
Su tale base si reputa che del tutto legittimamente la Corte di Genova abbia fatto luogo alla compensazione delle spese di ambedue i gradi.
Invero, la esplicitata specifica circostanza per cui il Consiglio di Stato aveva espresso indicazioni di segno diverso (cfr. sentenza d’appello, pagg. 14 15) ,
senza dubbio afferisce alla controversia de qua e, perciò, senz’altro vale ad integrare l’astratta prefigurazione normativa.
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME