Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29731 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29731 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28077 /2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Sindaco e legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso NOME COGNOME in ROMA, INDIRIZZO, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2214/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Accogliendo la domanda proposta da NOME COGNOME il Tribunale condannò il Comune di Noceto <> e la Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione proposta dal Comune.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Noceto ricorre avverso la decisione di secondo grado sulla base di due motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Per quel che rileva ai fini del presente provvedimento va rilevato che con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, in forza dell’art. 34, d. lgs. n. 80/1998, come riformulato dalla l. n. 205/2000.
Questo, in sintesi, il ragionamento del ricorrente:
la sentenza non aveva tenuto conto che sussisteva la dichiarazione di pubblica utilità, al fine di apprendere e modificare il terreno privato;
la Corte di Bologna non aveva applicato i criteri distintivi elaborati dalle Sezioni unite, spettando al giudice ordinario le controversie iniziate prima del 10/7/1998, sulla base del riparto diritto soggettivo/interesse legittimo;
inoltre, se iniziate nel periodo dal 10/7/1998 al 10/8/2000, data di entrata in vigore della l. n. 205/2000, per effetto della sentenza n. 2281/2004 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionali, per eccesso di delega, le nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;
spettavano, invece al giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa instaurate
a partire dal 10/8/2000, perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva;
la medesima giurisdizione del giudice amministrativo trovava fondamento nell’art. 53 del d.P.R. n. 327/2001, se la dichiarazione di pubblica utilità fosse intervenuta dal 10/7/2003, data di entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione;
nel caso in esame, soggiunge la ricorrente, si ricadeva nell’ipotesi sub 3), cioè di dichiarazione di pubblica utilità, con la realizzazione di servitù di fatto nel 2002, con contenzioso iniziato dopo l’agosto del 2000;
-quanto al ‘petitum sostanziale’, reputato discretivo della giurisdizione, rileva la ricorrente, che nel caso di specie, era stato chiesto al giudice la condanna alla rimozione dell’opera realizzata e la restituzione del bene, né poteva assumere rilievo la natura petitoria della domanda, stante che la norma <>.
Visto quanto sopra reputa il Collegio doversi rimettere il ricorso alla Prima Presidenza ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., sussistendo questione attinente alla giurisdizione.
P.Q.M.
rimette il ricorso alla Prima Presidenza.
Così deciso nell’adunanza camerale del 13.10. 2023.
Il Presidente
(NOME COGNOME)