Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 29093 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 29093 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 11788-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso i difensori;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME, AIGET – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, UTILITALIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3170/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/03/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorreva avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (di seguito TAR) contro i provvedimenti emanati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in attuazione del contributo previsto dall’art. 37 del decreto-legge 21/2022 quale prelievo straordinario, posto a carico RAGIONE_SOCIALE imprese del RAGIONE_SOCIALE petrolifero/energetico, « contro il caro bollette » conseguente alla guerra in Ucraina. Si trattava in particolare del provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 22/E
del 23 giugno 2022 e RAGIONE_SOCIALEa risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima.
Il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso, affermando il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ai provvedimenti impugnati nonché il difetto di interesse ad agire RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Con la sentenza impugnata il RAGIONE_SOCIALE di Stato (di seguito CdS), accogliendo l’appello RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, annullava la sentenza gravata e rinviava la causa avanti al giudice di primo grado.
Osservava il CdS in particolare:
-che l’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., prevede in linea generale la giurisdizione amministrativa sulle « controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi .. concernenti l’esercizio .. del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti .. posti in essere da pubbliche amministrazioni »;
-che la controversia de qua doveva farsi rientrare in tale previsione normativa, posto che i provvedimenti impugnati erano stati emessi sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 5, decreto -legge 21/22 nell’esercizio di una potestà amministrativa, secondo la prescrizione di cui all’art. 23, Cost.;
-che trattandosi di “atti generali” si doveva escluderne la giurisdizione impugnatoria diretta del giudice tributario speciale, al quale spettava soltanto un potere di disapplicazione ex art. 7, comma 5, d.lgs 546/1992 ed in via di cognizione incidentale in una lite avente ad oggetto un’atto rientrante nelle previsioni di cui all’art. 19, stesso decreto;
-che la questione di giurisdizione doveva comunque considerarsi pregiudiziale a quella relativa all’interesse ad agire RAGIONE_SOCIALEa ricorrente (denegato dal TAR), in base al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 386, cod. proc. civ.;
-che erano errate le considerazioni dei primi giudici negatorie RAGIONE_SOCIALEa natura di atti amministrativi dei provvedimenti impugnati, non
avendo rilievo la sussistenza/insussistenza di discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE emittente, che comunque almeno in astratto andava affermata, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa previsione di un parere obbligatorio RAGIONE_SOCIALE‘ authority del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ed appunto costituiva l’oggetto dei motivi di censura proposti dalla ricorrente, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa costituzionalità RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria basante i provvedimenti stessi;
-che diversamente opinando ed affermando, come il TAR, la totale assenza di giurisdizione, si concRAGIONE_SOCIALEzzerebbe un “vuoto di tutela” in contrasto con gli artt. 24, 113, Cost. ovvero l’imposizione di una condotta alla società contribuente di “pagamento/ripetizione” (di indebito), che nella materia tributaria è stato risalentemente espunto dall’ordinamento per vizio di costituzionalità (C. Cost., sentenza n. 21/1961).
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
COGNOME, AIGET – RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, UTILITALIA sono rimasti intimati.
Le ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e con il secondo motivo le ricorrenti denunciano il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ai provvedimenti RAGIONE_SOCIALEli impugnati per violazione degli artt. 7, comma 1, cod. proc. amm., 7, comma 5, 19, commi 1-3, d.lgs 546/1992, 111, ottavo comma, Cost., 362, cod. proc. civ., 110, cod. proc. amm.
Deducono in particolare:
-che i provvedimenti impugnati ed in particolare quello direttoriale, quali “meramente attuativi” del dettato normativo (art. 37, comma 5, decreto-legge 21/22), non costituiscono esercizio di potestà amministrativa discrezionale e non ingenerano alcuna situazione giuridica soggettiva qualificabile come “interesse legittimo”, quindi tutelabile avanti al GA ex art. 7, comma 1, cod. proc. amm. ovvero avanti al GT secondo il diverso modulo processuale di cui all’art. 7, comma 5, d.lgs 546/1992;
-che peraltro la normativa istitutiva RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali (artt. 56, comma 1, lett. b), 62, comma 2, d.lgs. 300/1999) precludeva la stessa possibilità di esercizio di un potere con natura regolamentare da parte RAGIONE_SOCIALE medesime, essendo esso riservato al MEF, dovendo le agenzie fiscali limitarsi alla gestione e riscossione dei tributi;
-che l’art. 37, comma 5, decreto-legge 21/22, appunto prevedeva l’attribuzione all’RAGIONE_SOCIALE di una competenza attuativa RAGIONE_SOCIALEo speciale contributo per il “caro RAGIONE_SOCIALE” che rifletteva detta previsione RAGIONE_SOCIALEa fonte normativa istitutiva, essendo an e quantum del contributo direttamente fissati dai precedenti commi di tale disposizione legislativa, residuando all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto le modalità dichiarative, solutorie ed informative, senza alcun potere autoritativo integrativo RAGIONE_SOCIALE norme primarie;
-che dunque esclusa la competenza giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE‘AGA doveva altresì escludersi qualsiasi altra giurisdizione, concretando l’azione impugnatoria proposta un’aggressione giudiziale diretta alle norme primarie istitutive del contributo de quo ovvero un’anticipazione di tutela rispetto agli atti di accertamento/riscossione emittendi, quindi nella sostanza un’azione di “accertamento negativo” RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva in chiaro contrasto con i limiti c.d. “verticali” RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria speciale dati dall’art. 19, d.lgs 546/1992;
-che nessun “vuoto di tutela” era configurabile nel caso di specie ed a conseguenza di una declinatoria di giurisdizione in ordine al medesimo, residuando quelle previste dal d.lgs 546/1992, in relazione all’attuazione del contributo in questione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, trovandosi la società contribuente, allo stato, in una posizione di “interesse di mero fatto” non giudizialmente tutelabile;
-che in ogni caso la circolare impugnata non si poteva ritenere un atto giustiziabile avanti all’RAGIONE_SOCIALE, per il totale difetto di effetto costitutivo di un interesse legittimo, trattandosi di attività interpretativa interna, non vincolante per i contribuenti.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.
I provvedimenti impugnati nel giudizio amministrativo a quo sono, pacificamente, attuativi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, decreto -legge 21/22, istitutivo di uno speciale contributo solidaristico, volto a fronteggiare, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘utenza, i forti rincari dei prezzi dei prodotti energetici conseguenti agli eventi bellici in Ucraina, imposto alle imprese del RAGIONE_SOCIALE.
Come ricordato nelle premesse narrative, si tratta di un provvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di una risoluzione, che complessivamente si fondano sull’attribuzione funzionale attuativa di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione legislativa, il quale appunto prevede che « Il contributo e’ liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalita’ di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentita l’RAGIONE_SOCIALE, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalita’ di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi
da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalita’ per lo scambio RAGIONE_SOCIALE informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza ».
Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che, anzitutto e dirimentemente, il provvedimento direttoriale deve considerarsi esente da qualsivoglia sindacato giurisdizionale.
Tale tesi non è condivisibile.
Trattasi invero di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti al GA, in virtù RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 7, commi 1 e 4, cod. proc. amm., che rispettivamente prevedono che « Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico » e che « Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita’ del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma ».
Non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata (meramente attuativa RAGIONE_SOCIALEa norma primaria) RAGIONE_SOCIALE‘atto in contesto, non essendo un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, tra le molte, cfr. Cons. stato, 2916/2023, 8434/2022), ma essendo invece sufficiente a tal fine che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PA.
Peraltro, come correttamente si è rilevato nella sentenza impugnata, ad indirizzare verso la natura -pur latamentediscrezionale del provvedimento de quo porta la medesima norma primaria istitutiva RAGIONE_SOCIALEa relativa potestà amministrativa, laddove prevede l’acquisizione obbligatoria del parere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la cui non vincolatività è un chiaro “indizio” RAGIONE_SOCIALEa facoltà di scelta ponderale di interessi demandata al direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Né il richiamo alle disposizioni del d.lgs. 300/1999 (artt. 56, comma 1, lett. b) e 62) assume contrastante rilevanza, posto che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa gestione e RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei tributi pacificamente consente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esercizio di potestà amministrative pubbliche che, come detto, sostanziando i provvedimenti RAGIONE_SOCIALEli, ne fondano la competenza di sindacato giurisdizionale secondo le richiamate previsioni del cod. proc. amm.
E ben diversa è l’ontologia dei provvedimenti impositivi “individuali”, quale attuazione -questa sì- vincolata RAGIONE_SOCIALE singole leggi di imposta, ma di competenza giurisdizionale del giudice tributario ex artt. 2-19, d.lgs 546/1992.
8. Quindi sulla base del petitum “sostanziale” (criterio discRAGIONE_SOCIALEvo consolidato in materia di giurisdizione; cfr., tra le molte, Sez. U – , Ordinanza n. 25210 del 10/11/2020, Rv. 659294 – 01, Sez. U – , Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018, Rv. 650270 – 01) RAGIONE_SOCIALE‘azione impugnatoria proposta, come sopra configurato, è senz’altro da condividere l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa sancita dalla sentenza impugnata.
Poichè l’esercizio del potere discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, pur attuativo RAGIONE_SOCIALEa voluntas legis (peraltro secondo il principio costituzionale di legalità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa), costituisce il presupposto generale RAGIONE_SOCIALE‘azione impositrice concreta, la situazione soggettiva che ne deriva non può essere che qualificata come
interesse legittimo, giacchè altrimenti se ne creerebbe un’assenza di giustiziabilità costituzionalmente non consentita (v. ultra ).
In altri, più semplici e stringenti termini, la sussistenza di un interesse legittimo, che costituisce la situazione giuridica soggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti impugnati e quindi sussiste in re ipsa .
Come detto, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene peraltro, più radicalmente, che, comunque, in ordine ai provvedimenti impugnati non sussista la competenza giurisdizionale di alcun plesso giudiziario.
In particolare afferma che l’impugnativa proposta sia qualificabile come diretta impugnazione di disposizioni legislative per vizio di legittimità costituzionale ovvero, alternativamente, come azione di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva de qua .
Quanto al primo profilo, si deve osservare che dagli atti emerge che l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, decreto-legge 21/22 non è affatto l’unica ragione di impugnazione dei provvedimenti amministrativi in questione e va tuttavia affermato che il vizio di legittimità costituzionale è pur sempre un vizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo impugnato; per tale motivo che sussiste in ogni caso la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale proposta, non deprivandola del necessario carattere di “incidentalità” (si tratta di un orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale: cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 4 del 2000, n. 138 del 2017, n. 16 del 2017, n. 103 del 2022).
Quanto al secondo profilo, va rilevato che l’azione proposta coincide con una forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti amministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi “individuali” che è del tutto legittimata, come già osservato, dall’art. 7, commi 1-4, cod. proc. amm., e, per converso, dall’art. 7, comma 5, d.lgs 546/1992, il quale appunto prevede che « Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo
grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente ».
Trattasi invero di un’azione di annullamento esercitabile “in prevenzione” ed alternativamente alla disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo uno schema che risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali.
In tal senso appare altresì corretto il riferimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata al “vuoto di tutela” conseguente alla prospettazione RAGIONE_SOCIALEle, per chiaro contrasto con gli artt. 24, 113, Cost. e con la risalente giurisprudenza costituzionale sul principio del solve et repete , che il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha appunto dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale.
Per stretta connessione contenutistica, le considerazioni che precedono devono considerarsi valevoli anche per gli ulteriori provvedimenti RAGIONE_SOCIALEli impugnati e in particolare per la circolare n. 22/E del 23 giugno 2022.
A tale atto si deve infatti ascrivere contenuto integrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto tale allo stesso è associabile sul piano RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘affermata giurisdizione amministrativa.
Tirando le fila RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio di diritto secondo il quale «Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. .. l’impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALEa comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione RAGIONE_SOCIALE ex art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 del 2000, e gli
incentivi previsti dai decRAGIONE_SOCIALE ministeriali del 2011 possono, avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l’importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell’elenco riportato nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. U – , Ordinanza n. 25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 – 01).
Tale arresto è stato infatti pronunciato in una controversia che presenta evidenti analogie con quella in esame, trattandosi anche in quel caso di un provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attuativo di una disposizione legislativa che gli demandava di determinare le « modalità di presentazione ed il contenuto » di una comunicazione da inviare a detta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nulla di più e nulla di diverso.
Orbene, nella citata pronuncia queste SU hanno chiarito che tale provvedimento direttoriale «si configura come atto, tipicamente amministrativo, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge», che «si limita a regolare gli aspetti pratici RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del meccanismo previsto per legge» e concludendo che «Si tratta, quindi, di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale .. appare evidente l’estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite (cfr.Cass.Sez.Un.n.7664 del 18 aprile 2016 con ulteriori richiami) dalla quale è dato evincere che nessuna disposizione del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi RAGIONE_SOCIALEa giustizia amministrativa».
13. In conclusione il ricorso va rigettato.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa novità e RAGIONE_SOCIALEa relativa complessità ermeneutica RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio le spese correlative possono essere compensate.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Cosi deciso in Roma 10 ottobre 2023
Il consigliere est.
Il presidente