Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27696 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27696 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 18992/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo, con sede in Modena, INDIRIZZO, in persona del liquidatore giudiziale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Modena, alla INDIRIZZO (indirizzo pec: EMAIL).
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in BINDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1004/2022, della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA pubblicata il giorno 03/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023
dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo citò in giudizio, davanti al Tribunale di Modena, (tra le altre) la RAGIONE_SOCIALE, avente sede in Malesia, chiedendone la condanna al pagamento di € 175.394,32 , di cui alla fattura n. 5364 del 30.4.2009, per merce regolarmente fornita e consegnata a Shangai (Cina), e di € 185.059 , di cui alla fattura n. 5450 del 3.6.2009, per merce che, a seguito dell’accordo modificativo del 2.6.2009, era stata consegnata a Maranello (MO).
1.1. RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, precisò che i negozi in base ai quali l’attrice aveva agito erano costituiti da due contratti sottoscritti dalle parti (l’ordine n. PO/MAL/2008/071 , di cui alla fattura n. 5364/2009, e l’ordine POMAL2007/151 di cui alla fattura n. 5450/2009) per la fornitura di carrelli automatici da consegnare ai clienti finali in Cina, come si evinceva dall’art. 9 di entrambi i contratti. Eccepì, poi, il difetto della giurisdizione italiana a favore dei collegi arbitrali indicati nella clausola n. 15 del primo contratto e nella clausola n. 24 del secondo, i quali, peraltro, prevedevano, quale legge applicabile, rispettivamente, la legge cinese e quella malese. Eccepì, in ogni caso, la carenza della giurisdizione italiana e del tribunale adito a favore della giurisdizione cinese per effetto dell’art. 3 della legge n. 285/1995, che rinviava alla Convenzione di Bruxelles ed al Regolamento UE n. 44/2001, o, in subordine, di quella malese. Nel merito, in via subordinata, contestò la fondatezza delle domande, lamentando diversi profili di inadempimento dell’attrice, e ne chiese il rigetto.
1.2. L’adito tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione sulle eccezioni preliminari, senza dar corso ad istruttoria, con sentenza ex art. 281sexies cod. proc. civ. n. 956/2014, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della controversia così opinando: « Quanto alla materia litigiosa relativa alla fattura 30/4/2009, n. 5364, attinente carrelli elevatori da consegnare alla RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , il difetto di giurisdizione di questo giudice deriva dal rilievo della pattuizione di una clausola compromissoria devoluta alla determinazione della autorità della Repubblica di Cina, con previsione di applicazione della legge cinese (punti 15.4 e
15.1 del contratto di fornitura di cui all’allegato n. 1 della società convenuta). Con riferimento alla controversia tra la società attrice e l’anzidetta RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla fattura 3/6/2009, n. 5450, attinente carrelli elevatori da consegnare alla Public Bank of RAGIONE_SOCIALE , la cui consegna è stata successivamente pattuita a Maranello con accordo in data 2/6/2009, il rilievo di difetto di giurisdizione di questo giudice muove dal rilievo della esistenza di una clausola compromissoria devoluta alla determinazione della autorità di RAGIONE_SOCIALE, con previsione della applicazione della legge malese (punti 20.3 e 24 ‘a’ dell’allegato n. 2 della società convenuta) ».
Pronunciandosi sul gravame della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo contro quella decisione, l’adita Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 maggio 2022, n. 1004, resa nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SDN BHD, così decise: in parziale riforma della sentenza impugnata, « dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese a conoscere della controversia relativa al contratto n. NUMERO_DOCUMENTO di cui alla fattura n. 5364/2009; dichiara il proprio difetto di competenza a favore dell’autorità arbitrale di RAGIONE_SOCIALE a conoscere della controversia relativa al contratto n. POMAL2007/151 cui alla fattura n. 5450/2009 ».
2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne infondato il primo motivo di impugnazione, « poiché il giudice non ha declinato la giurisdizione in ragione del fatto che i contratti sono disciplinati l’uno dalla legge cinese e l’altro dalla legge malese peraltro così accertando la legge ai medesimi applicabile, diversamente da quanto censurato -bensì in forza delle clausole arbitrali nei medesimi previste ». Ne accolse parzialmente, invece, il secondo, così argomentando: « È fondato il profilo di censura che lamenta l’omessa valu tazione preliminare da parte del giudice circa validità, operatività ed applicabilità delle clausole arbitrali in forza delle quali ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Sul punto, infatti, il Tribunale non ha espresso alcuna valutazione, mentre essa è dovuta. In tema di arbitrato internazionale, infatti, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 1958, ratificata e resa esecutiva in RAGIONE_SOCIALE con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l’esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità (Cass. Civ. n. 24153/2013). Esaminate, dunque, le clausole arbitrali contenute nei due contratti, la Corte ritiene che: i) sia invalida ed inefficace la clausola di cui al punto 15 delle condizioni generali di acquisto che regolano il contratto n.
NUMERO_DOCUMENTO , di cui alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, perché, in disparte ogni altra contestazione, in tale clausola non è espressa alcuna volontà delle parti di deferire agli arbitri le controversie derivanti dal contratto, ma solo la volontà delle stesse di indicare quale sarebbe stato l’arbitro ove fossero addivenute alla determinazione di risolvere le controversie per via arbitrale. La clausola, infatti, non fa riferimento a ‘qualsiasi controversia’ bensì a ‘qualsiasi procedura arbitrale’; ii) sia valida ed efficace la clausola di cui al punto 20.1 delle condizioni generali di acquisto che regolano il contratto n. NUMERO_DOCUMENTO , di cui alla fattura n. 5450/NUMERO_DOCUMENTO, la quale prevede che ‘L’Acquirente, a sua sola ed unica discrezione, potrà rinviare ogni controversia a un arbitrato in conformità ai termini della clausola 20.4 (Regole e sede degli arbitrati) del presente contratto, o in alternativa potrà avviare una causa contro il Fornitore in qualsivoglia tribunale di giurisdizione competente’ e al punto 20.3 (per errore nel punto 20.1 indicato come punto ‘20.4’) prevede che ‘Tutti i procedimenti saranno governati dalle Regole Arbitrali del RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE, o RAGIONE_SOCIALE ) e condotti da un arbitro che verrà nominato dal Presidente del RAGIONE_SOCIALE. La sede dell’arbitrato sarà RAGIONE_SOCIALE‘. Risultano, infatti, infondati t utti i dedotti profili di nullità per le ragioni che si vanno ad indicare. La Convenzione di New York del 1956, applicabile alla fattispecie in quanto la clausola prevede la sede dell’arbitrato in uno Stato straniero, ha lo scopo di promuovere il commercio internazionale e la risoluzione delle controversie internazionali tramite l’arbitrato e il favor arbitrati deve orientare il giudice nell’interpretare la relativa pattuizione in forza del principio che si basa sulla presunzione di validità -formale e sostanziale -delle convenzioni di arbitrato a mente dell’art. II della Convenzione stessa (1. ‘Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via arbitrale’) la quale può essere superata solo per un mero limitato di motivi (3. ‘ Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata’). Tanto premesso, nella fattispecie in decisione non sussiste l’eccepita nullità, in quanto: a) il fatto che la clausola preveda la devoluzione al giudizio arbi trale solo da parte dell’acquirente non è ragione
di invalidità, ma espressione di una volontà comune delle parti in tal senso ed il fatto che la devoluzione da parte dell’acquirente sia solo facoltativa ed alternativa alla giurisdizione non pone in dubbio la volontà comune espressa dalle parti di conferire all’acquirente la facoltà di scelta se sottoporre la controversia ad arbitrato o al giudice, dovendosi, per principio generale, interpretare la clausola -che l’acquirente chiede di applicare -in modo che abbia effetto piuttosto che nel modo in cui ne avrebbe alcuno; b) le materie devolute alla competenza arbitrale sono del tutto precisate, facendo la clausola riferimento ad ‘ogni controversia’; c) è soddisfatto il requisito della forma scritta che tale clausola deve avere (2. Per «convenzione scritta» s’intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi), dato che l’art. 2 del contratto principale (denominato ‘Ordine di Acquisto’) non solo fa espresso richiamo alle condizioni generali di acquisto, ma ulteriormente precisa che l’ordine e tali le condizioni generali (ed altri documenti) ‘costituiscono l’intero contratto’ e all’art. 13 intitolato ‘Intero Accordo’ ribadisce che ‘Il presente ordine di acquisto e tutti i documenti ivi indicati costituiscono l’intero accordo fra le parti in merito al relativo contenuto… ‘. In ultimo, risulta provata l’accettazione da parte dell’appellante della clausola arb itrale richiamata nel contratto per relationem , in quanto conosciuta -o, almeno, conoscibile -tenendo conto, in primo luogo, che mai l’appellante ha affermato di non averla conosciuta e, in secondo luogo, della sua qualità di imprenditore anche a livello internazionale comprovata dalla stipula, quantomeno, dell’altro contratto con la stessa RAGIONE_SOCIALE SDN RAGIONE_SOCIALE qui appellata nonché di altri contratti di fornitura stipulati con RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE, società convenute in primo grado e non in appello, trattandosi di cause scindibili. A quanto precisato consegue che: a) in relazione al contratto n. PONUMERO_DOCUMENTO di cui alla fattura n. 5364/2009, inefficace la clausola arbitrale, sussiste la giurisdizione cinese. In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l. 218/1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento CE n. 44 del 2001 sostitutivo della predetta convenzione (attualmente sostituito dal Regolamento UE n. 1215 del 2012, in vigore dal 10.1.2015). Sul punto, si richiama Cass. S.U. ordinanza n. 18299/2021 i cui principi, pur occupandosi di una fattispecie soggetta al Regolamento UE n. 1215 del 2012,
sono pertinenti anche a quella qui in decisione, perché l’art. 6 comma 1 di tale regolamento riproduce esattamente l’art. 4 comma 1 del Regolamento CE n. 44 del 2001, qui applicabile ratione temporis . . Nella fattispecie in decisione, dunque, risultando la materia compresa nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed essendo nel contratto previsto Shangai quale luogo di consegna delle merci, sussiste la giurisdizione cinese; b) in relazione al contratto n. NUMERO_DOCUMENTO di cui alla fattura NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, il primo giudice ha correttamente dato applicazione alla clausola, in quanto valida, e la competenza a conoscere della controversia è quindi devoluta all’arbitro di RAGIONE_SOCIALE, in quanto la clausola – che prevede un arbitrato rituale – riverbera i propri effetti sulla competenza. L’attività degli arbitri rituali, infatti, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza (Cass. Civ. 34569/2021) ».
Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo, affidandolo ad undici motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., il quinto dei quali recante una duplice censura. Ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
« Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p. c. e/o nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. ». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che « a Corte ritiene infondato il primo motivo, poiché il giudice non ha declinato la giurisdizione in ragione del fatto che i contratti sono disciplinati l’uno dalla legge cinese e l’altro dalla legge malese peraltro così accertando la legge ai medesimi applicabile, diversamente da quanto censurato -bensì in forza delle clausole arbitrali nei medesimi previste ». Si contesta alla corte distrettuale di avere omesso di individuare, ai sensi dell’art. 14 della leg ge n. 218/95, la legge applicabile, sia essa nazionale, internazionale, europea o straniera. Si afferma che, « Prima di esaminare gli aspetti connessi alla validità delle clausole arbitrali, la Corte avrebbe dovuto definire -con compiuta motivazione -il diritto in forza del quale determinare tale validità »;
II) « Motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. ». Si lamenta l’erroneo richiamo al regolamento CE n. 44/2001, oggi sostituito dal regolamento UE n. 1215/2012, con riferimento alla fattura n. 5634 del 30.04.09 ed alla clausola 15 delle CGA del contratto RAGIONE_SOCIALE , tanto che se fosse stato applicato l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, considerando quale obbligazione quella del pagamento del prezzo, in virtù della Convenzione dell’Aja del 1955 , resa esecutiva in RAGIONE_SOCIALE con legge del 4 febbraio 1958 n. 50, ed in particolare degli artt. 3 e 4, la Corte d’appello di Bologna avrebbe dovuto dichiarare l’applicazione della legge italiana. Inoltre, considerando l’art. 57 della Convenzione di Vienna de l 1980 e l’art. 1182 cod. civ., la sentenza di secondo grado avrebbe dovuto affermare la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Modena a decidere sulla controversia. Peraltro, al medesimo risultato si giungerebbe anche applicando l’art. 62 della legge cinese sul contratto ( Contract Law of the PeopleRAGIONE_SOCIALE );
III) « Nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. e/o per omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ». Si deduce la carenza di motivazione circa la pattuizione contrattuale che prevede la consegna della merce a Shanghai (Cina), che avrebbe determinato la sussistenza della giurisdizione cinese;
IV) « Motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c. e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. ». Si ascrive alla corte felsinea di non aver considerato il NUMERO_DOCUMENTO, riprodotto in ricorso, che confermava la consegna dei materiali presso lo stabilimento italiano della odierna ricorrente;
V) « Motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell ‘art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c. ovvero violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c. e violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3), c.p.c. con riferimento agli artt. 3 e 4 della L. 218/95 ». Si lamenta l’ errore della decisione della corte territoriale, nella parte in cui dichiara il proprio difetto di competenza, in favore dell’autorità arbitrale di RAGIONE_SOCIALE, relativamente nell’ordine di acquisto n. PO/MAL2007/151 di c ui alla fattura n. 5450 del 03.05.09, avendo qualificato la clausola arbitrale come una questione di competenza e non di giurisdizione;
Vbis ) « Contraddittoria e/o assente motivazione e nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. e/o omessa e contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ». Si deduce la nullità della sentenza impugnata sia in ragione di una contraddizione tra decisione e motivazione, sia per carenza di motivazione in ordine alla natura della questione tra competenza e giurisdizione;
VI) « Nullità della sentenza e/o del procedimento ai sens i dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. ». Si ascrive alla corte territoriale di avere accertato la validità ed efficacia della clausola n. 20.1 delle CGA relativamente all’ordine di acquisto n. PO/MAL2007/1 51, di cui alla fattura n. 5450 del 03.05.09, senza indicare, però, in forza di quale diritto sarebbe stata effettuata una tale valutazione, da tanto facendosi derivare la nullità, in parte qua , della sentenza impugnata alla stregua dei princìpi sanciti da Cass., SU, n. 36374 del 2021;
VII) « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) ». Si sostiene che se la corte d’appello avesse valutato la clausola arbitrale (art. 20.1 delle CGA) in base alla disciplina del ‘ d.i.p. applicabile, sarebbe giunta a conclusioni ben diverse ‘;
VIII) « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. ». Si lamenta l’incomprensibilità del ragionamento della corte bolognese circa la valutazione della clausola compromissoria di cui all’art. 20.1 CGA, che, secondo la ricorrente, non presenta alcuna indicazione circa la volontà delle parti di conferire esclusivamente all’arbitro il potere di decidere le controversie riferite al contratto;
IX) « Motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c. ovvero vi olazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. ». Si considera erronea la sentenza impugnata per aver ritenuto soddisfatto il requisito di forma scritta della clausola 20.1 CGA, in violazione dell’art. II della Convenzione di New York del 1958. Si deduce che « il mero richiamo alle condizioni generali di contratto contenuto nell’ordine di acquisto non è condizione sufficiente essendo necessaria un’espressa accettazione delle suddette condizioni generali di contratto. La ratio della norma è quella di imporre una piena e consapevole adesione delle parti che intendono sostituire la giurisdizione naturale con quella alternativamente scelta. Né può ritenersi provata l’accettazione da parte dell’appellante della clausola arbitrale in quanto – secondo la sentenza impugnata – clausola conosciuta (o conoscibile) dalla società esponente: sul punto la motivazione della pronuncia impugnata è priva di logica poiché la Corte ha fatto conseguire tale fatto affermando sic et simpliciter la qualità di imprenditore a livello internazionale della società esponente »;
X) « Motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c. ovvero violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. ». La censura argomenta la invocata invalidità e/o inefficacia della clausola compromissoria per arbitrato estero di cui si discute anche in forza della normativa malese, ove ritenuta applicabile;
XI) « Motivi attinenti alla giurisdizione ai s ensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c. ovvero violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. ». Attesa la inoperatività clausola arbitrale predetta, analogamente a quanto già indicato con il secondo motivo di ricorso, con riferimento all’o rdine di acquisto n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO/151, si assume che la competenza giurisdizionale dovrà essere determinata sulla base dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (ossia il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguit a), come richiamato dall’art. 3 della
n. 218/1995. Si afferma, che, « Anche con riferimento a tale contratto, pertanto, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in quanto: a) l’obbligazione contrattuale oggetto della controversia tra le parti è il pagamento del corrispettivo della fornitura; b) sulla base delle norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento italiano, la legge sostanziale applicabile al rapporto giuridico tra le parti (lex causae) è quella italiana; c) il luogo di adempimento dell’obbligazione contrattuale controversa è da individuarsi nella sede del venditore sia in forza dell’art. 57 della Convenzione di Vienna del 1980, sia dell’art. 1182 c.c. ». Si sostiene, infine, che, « Su quest’ultimo aspetto, la soluzione non muterebbe nemmeno nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile il diritto malese ».
RITENUTO CHE
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso investono tutti la sentenza impugnata laddove la corte territoriale ha dichiarato « il proprio difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese a conoscere della controversia relativa al contratto n. NUMERO_DOCUMENTO di cui alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO ». Il secondo ed il quarto di quei motivi, peraltro, risultano formulati con specifico riferimento anche all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ..
I motivi di ricorso dal quinto (articolato in due censure) all’undicesimo (alcuni dei quali pure formulati con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.) , poi, investono tutti le argomentazioni con cui la sentenza d’appello ha dichiarato « il proprio difetto di com petenza a favore dell’autorità arbitrale di RAGIONE_SOCIALE a conoscere della controversia relativa al contratto n. NUMERO_DOCUMENTO cui alla fattura n. 5450/2009 ».
Costituisce indirizzo ermeneutico ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, quello secondo cui l’eccezione di compromesso per arbitri esteri sottopone al giudice una questione non di merito, ma di giurisdizione ( cfr . Cass., SU, n. 14186 del 2023; Cass., SU, n. 17244 del 2022; Cass., SU, n. 15713 del 2022; Cass., SU, n. 14649 del 2017; Cass., SU, n. 24153 del 2013). Se, dunque, le parti controvertono, come nella specie, sulla devoluzione della lite al giudice nazionale o ad un giudice o ad arbitro stranieri, altresì contestandosi, sotto questo secondo profilo, la validità della clausola compromissoria fondante la ‘ competenza dell’autorità arbitrale di RAGIONE_SOCIALE …’ , ritenuta dalla corte distrettuale, la sentenza che decide tale controversia reca, in realtà, una questione di giurisdizione.
3.1. Giusta il disposto dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ., ‘ La Corte pronuncia a Sezioni Unite nei casi previsti nel n. 1 dell’art. 360 e nell’art. 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite ‘.
3.1.1. La recente Cass., SU, n. 1599 del 2022 ha opinato che « L’art. 374, comma 1, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici quando sulla regola finale di riparto della giurisdizione ‘si sono già pronunciate le sezioni unite’, nonché quando sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alle modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse, ecc.) e all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato ».
3.1.2. Ad avviso di questo Collegio, in relazione ad alcuni dei motivi oggi formulati dalla ricorrente al fine di invocare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a decidere l’intera odierna controversia ( in particolare, alcuni di quelli volti a contestare la validità della clausola n. 24 del contratto relativo al l’ordine n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO di cui alla fattura n. 5450NUMERO_DOCUMENTO. Validità la cui sussistenza, giova ricordarlo, costituisce il presupposto logico dell’affermata ‘ competenza ‘ dell’autorità arbitrale di RAGIONE_SOCIALE) non si rinvengono specifici precedenti delle Sezioni Unite di questa Corte, né, gli stessi si rivelano prima facie inammissibili per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., neppure essendosi formato un giudicato (esterno o interno; esplicito o implicito) sulle statuizioni investite dai medesimi.
3.1.3. Pertanto, alla stregua di quanto puntualizzato dalla già ricordata Cass., SU, n. 1599 del 2022, l’esame dell’odierno ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, giusta l’art. 374, comma 1, cod. proc. civ., dispone rimettersi l’odierno ricorso alla Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 26 settembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME