Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29388 Anno 2023
sul ricorso n.7155/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE N1 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
nonchè contro
COGNOME NOME, NOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrenti –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
nonchè contro
Regione RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 993/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 28/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 993/2020, ha rigettato appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sentenza n. 229/2015 del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva accolto domanda di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME di risarcimento di danni e di restituzione del 50% dei canoni corrisposti per l a fornitura dell’ acqua, rigettando invece domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della regione RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale, peraltro, in parziale riforma, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per questo.
NOME ha presentato ricorso, sulla base di tre motivi, precisando peraltro che durante il giudizio d’appello aveva rinunciato agli atti e alle domande nei confronti di NOME, la quale aveva accettato la rinuncia.
Si sono difesi con rispettivo controricorso sia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sia la regione RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
1. Il primo motivo contesta ampiamente (si vedano le pagine 9-15 del ricorso) la sussistenza della giurisdizione ordinaria, come già era stato contestato nel primo motivo d’appello e disatteso dal Tribunale.
In vari precedenti di questa sezione, cui si rimanda, in effetti, è già stata confermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria (da ultimo Cass. 25092/2023 e Cass. 18097/2023) sulla base di quanto dichiarato non solo dalla (non massimata) recente pronuncia del giudice della giurisdizione, cioè S.U. 17248/2022, ma altresì dai suoi precedenti quali S.U. 32689/2021 e S.U. 33209/2018. Non avendo la ricorrente addotto argomenti nuovi rispetto a quelli oggetto di esame nei suddetti precedenti – ai quali non vi è ragione per non aderire – né tantomeno avendo confutato le ragioni di cui si sono avvalsi tali precedenti per attribuire la giurisdizione al giudice ordinario, il motivo risulta infondato.
Il secondo motivo denuncia invece, con ampia illustrazione (ricorso, pagine 15-20), violazione degli articoli 141 ss. d.lgs. 152/2006, 9, 12 e 13 d.lgs. 98/83/CE, della O.P.C.M. 3921/201 1 in relazione all’articolo 1218 c.c. , sostenendo – in sintesi che ‘ il Tribunale ha rigettato la richiesta di manleva spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (rinunciata nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.) sulla scorta del fatto che il rapporto TALETE-ENTI sia di natura amministrativa ed in quanto tale da devolversi al Giudice Amministrativo’, e opponendo che ‘a ben leggere gli atti di causa, più che il profilo amministrativo, tuttavia, è stato toccato il profilo civilistico della vicenda’ .
Anche questa censura trova condivisibile soluzione, questa volta di accoglimento, nei sopracitati arresti Cass. 25092/2023 e Cass. 18097/2023, che nuovamente si rapportano alle pronunce del giudice della giurisdizione -S.U. 36897/2021 e S.U. 17248/2022 -, invocando altresì le conformi Cass. 11620/2022 e Cass. 19574/2022 in identiche fattispecie. In particolare, così si esprime Cass. 25092/2023: ‘La domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’RAGIONE_SOCIALE altro non è che il riflesso della domanda r isarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale sussiste pertanto la giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria Ordinaria’.
Il terzo motivo lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo, ovvero ‘la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti
in comunicazione in ordine al ruolochiave dell’RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso’.
A prescindere dalla evidente non congruità rispetto alla invocata fattispecie dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., risulta ictu oculi l’assorbimento di quest’ultima censura dall’accoglimento della precedente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda il primo motivo, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione ai controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; deve invece essere accolto nel secondo motivo -assorbito il terzo – e dunque in relazione al rapporto con la regione RAGIONE_SOCIALE, dichiarando per la dom anda di manleva proposta nei confronti di quest’ultima dalla ricorrente la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio, anche alle spese, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso giudice monocratico.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso, condannando la ricorrente a rifondere a NOME COGNOME e a NOME COGNOME le spese processuali, liquidate in un totale di € 1000 , oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge .
Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente nei confronti della regione RAGIONE_SOCIALE e cassando in parte qua la sentenza con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
Il Presidente
NOME COGNOME