Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9274 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4172/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1082/2020, pubblicata in data 19 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 509/2018, pubblicata in data 9 aprile 2018, il Giudice di pace di Viterbo, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME e volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della non potabilità dell’acqua erogata da RAGIONE_SOCIALE, per l’eccessiva concentrazione di arsenico in essa presente, r igettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dalla società convenuta e dalla terza chiamata in causa Regione Lazio e, accertato l’inadempimento contrattuale della società RAGIONE_SOCIALE, la condannava al risarcimento, in favore dell’att ore, del danno quantificato in euro 500,00, respingendo la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della Regione Lazio.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame, chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal COGNOME ed insistendo per l’accoglimento della domanda di manleva.
Si sono costituite in secondo grado NOME COGNOME e la Regione Lazio.
Il Tribunale di Viterbo ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
e nei confronti di
con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’utente ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione Lazio, rigettando per il resto l’appello .
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi.
La Regione Lazio resiste con controricorso, mentre NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d ‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE denunzia «Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c.» e censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all’esame, in cui la domanda risarcitoria formulata implica, a suo avviso, «una riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa (a mezzo atti amministrativi rispetto ai quali il G.O. non ha potere decisionale) per l’erogazione d i un servizio di somministrazione».
Evidenzia di avere lamentato « in pratica, l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l’effettivo thema decidendum coinvolge(va) inevitabilmente l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne(va) soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge(va) anche la verifica della legittimità dell’azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale».
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Nella specie, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall’utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314). L’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento del gestore del servizio dell’obbligazione, contrattualmente assunta, in conformità a norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), attenendo quindi unicamente al rapporto di utenza.
Alla stregua del criterio del cd. petitum sostanziale, secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo deve aversi riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa azionata, la domanda con la quale un utente, lamentando l’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi, a causa della presenza di arsenico e di floruri superiori ai limiti imposti da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), contesti la misura del canone corrisposto, chiedendone la riduzione, o agisca per il risarcimento del conseguente danno subito, non è riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto essa attiene unicamente al rapporto individuale di utenza (Cass., sez. U, 26/11/2021, n. 36897; Cass., sez. U, 19/12/2018 n. 32780; Cass.,
sez. U, 21/12/2018, n. 33209; Cass., sez. 3, 18/09/2019, n. 23314).
Sebbene, infatti, nel regime scaturito dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l’espressa esclusione di tali controversie dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l’ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l’inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità (Corte cost. sentenza n. 204 del 2004).
La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Consiglio di Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all’esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l’esplicazione dei poteri amministrativi in materia (v. Cass., sez. U, 26/11/2021, n. 36897, in motivazione).
2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del d.l gs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all’art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.» , per avere il Tribunale di Viterbo respinto la domanda di manleva formulata, in via subordinata, nei confronti della Regione Lazio, sul rilievo che il rapporto intrattenuto con la chiamata
in causa fosse di natura amministrativa e, come tale, da devolversi al giudice amministrativo, senza tenere conto della normativa, anche di settore, che disciplina la materia.
Con il terzo motivo si denuncia «Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.». Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la normativa richiamata nel precedente motivo di ricorso e i documenti offerti a dimostrazione del ‘ ruolo diretto ed attivo’ dell’RAGIONE_SOCIALE Regionale nella vicenda de qua ; e ciò perché da tali atti emergerebbe che l’intervento della Regione a mezzo della gestione diretta o a mezzo di soggetti privati delegati a seguito di bando di gara -di parte delle fasi del S.I.I. in via emergenziale, come da normativa di settore vigente, ha comportato l’impossibilità per il gestore del S.I.I. di intervenire sull’acqua erogata , rendendo così lo stesso RAGIONE_SOCIALE esposto ad inadempimento contrattuale e tenuto a manlevare il Gestore per le inadempienze nei confronti degli utenti.
3.1. Il secondo motivo deve essere accolto, con assorbimento del terzo motivo.
3.2. Il Tribunale ha affermato la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario, rilevando che RAGIONE_SOCIALE ‹‹ imputa alla Regione l’insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri sostitutivi, nonché l’omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilità dell’acqua e la realizzazione di un adeguato approvvigionamento idrico ›› , nonché ‹‹l’inadeguatezza della tariffa a coprire i costi di gestione degli impianti pur attribuendo la responsabilità della determinazione tariffaria in capo all’ATO›› ; ed ha, quindi, ritenuto come venisse censurato ‹‹ sia il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell’ente regionale, sia la gestione del servizio pubblico›› ,
facendo da tanto poi discendere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di manleva anche ai sensi dell’art. 133 c.p.a.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non possono essere condivise.
La domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’RAGIONE_SOCIALE altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., sez. U, 33209/2018, già cit., p. 6 e 7).
Tanto si desume da Cass., sez. U, n. 36897 del 26 novembre 2021 che, pronunciandosi proprio su tale questione, ha affermato che la giurisdizione sulla domanda di garanzia formulata dal gestore del servizio di erogazione delle acque nei confronti dell’ente pubblico che sovrintende su tale servizio spetta al giudice ordinario, quale riflesso della giurisdizione sulla domanda principale.
Deve, quindi, essere rigettato il primo motivo e deve essere accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo, rigetta il primo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 15 febbraio 2024
IL PRESIDENTE NOME COGNOME