Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 27325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 27325 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
Oggetto: REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2544/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE – per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra l’ ordinanza del Tribunale di Avellino n. 5804/2020, pubblicata in data 30.12.2020, e la sentenza del TAR Salerno n. 2112/2023, pubblicata in data 26.9.2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 2, c.p.c., per la soluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra l’ordinanza n. 5804/2020 del Tribunale di Avellino e la sentenza del Tar Salerno n. 2112/2023.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
COGNOME, proprietaria di taluni fondi siti in agro di Bisaccia, aveva evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino l’attuale resistente, esponendo che quest’ultima aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE con atto del 22.6.2016 la proprietà superficiaria di un impianto eolico composto da un aerogeneratore con potenza di 860 KW, da una fondazione, una torre, una navicella con rotore, una cabina elettrica e relativo cavidotto di collegamento dalla torre al punto di consegna, con annesso piazzale di pertinenza.
L’opera era stata realizzata ai sensi del D.LGS. 387/2003 e della delibera di Giunta Regionale 164/2009 ed era munita di autorizzazione unica rilasciata con Decreto dirigenziale n. 008/EO del 12.4.2013 della Provincia di Avellino, per una potenza di 900 Kw, cui aveva fatto seguito una variante non sostanziale rilasciata dalla Regione Campania con D.D. 80/2015 e D.D. n. 90/2015 per diminuzione di potenza.
L’attrice ha lamentato che l’impianto era stato costruito a una distanza inferiore a quella legale, poiché l’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del piano comunale per la installazione di impianti eolici prevedeva che, ‘fatti salvi diversi accordi tra le parti, sottoscritti con il proprietario del fondo confinante mediante atto pubblico o scrittura privata registrata, ogni singolo aerogeneratore doveva essere posizionato ad una distanza dal confine di proprietà dell’area su cui si realizza l’impianto stesso pari ad una volta il raggio
del rotore ‘, mentre il manufatto della RAGIONE_SOCIALE insisteva a soli mt. 22 in luogo di mt. 28 prescritti (calcolati secondo il criterio della NTA), e doveva essere arretrato ai sensi dell’art. 873 c.c. , spettando all’attrice anche il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Avellino ha dichiarato la giurisdizione del g.a., affermando che ‘ in tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica e al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante che lamenti una violazione dei suoi diritti, laddove si traducano nella contestazione non di un’attività materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì di quella esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti l’individuazione e la determinazione dell’opera pubblica sul territorio. L’ istante aveva chiesto di verificare -secondo il Tribunale – la correttezza e la legittimità delle previsioni regolamentari in rapporto a quanto stabilito dall’autorità amministrativa e a quanto dalla stessa autorizzato, con uno sconfinamento dai limiti della giurisdizione ordinaria.
La COGNOME ha riproposto la domanda dinanzi al TAR Salerno che, a sua volta, ha declinato la propria giurisdizione, evidenziando che, ai sensi dell’art. 7, comma primo c.p.a. e dell’art. 30, comma secondo, c.p.a ., la richiesta di risarcimento del danno che sia effetto dell ‘illegittimo e sercizio dell’attività amministrativa e nei casi di giurisdizione esclusiva, anche del risarcimento da lesione di diritti soggettivi, compete al giudice amministrativo, mentre le liti tra vicini concernenti il rispetto delle distanze legali esulano dalla giurisdizione amministrativa per la qualità dei soggetti interessati, essendo la posizione di interesse legittimo prospettabile solo in rapporto all’esercizio del potere della PRAGIONE_SOCIALE. che in tali controversie non è parte
in causa. Il Tar ha osservato che resta irrilevante l’avvenuto rilascio di un titolo edilizio, potendo il Giudice ordinario incidentalmente accertarne l’illegittimità e disapplicarlo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non meritano adesione le eccezioni di inammissibilità proposte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per il fatto che la ricorrente non ha mosso alcuna censura alla decisione presa dal TAR Campania, sicché il ricorso integrerebbe, in realtà, una mera istanza interrogatoria, priva di motivi specifici volti ad individuare le norme o dei principi di diritto per i quali la giurisdizione si radicherebbe in modo differente da quanto affermato dal giudice a quo.
A differenza del l’impugnazione p er motivi di giurisdizione di cui all’art. 360, n. 1 c.p.c., in caso di conflitto reale negativo ex art. 362 n. 2 c.p.c., il ricorso non ha natura impugnatoria, ma è volto unicamente alla soluzione del conflitto, non occorrendo che la parte prenda posizione rispetto ad una delle due pronunce in conflitto, formuli censure specifiche o proponga una propria soluzione, essendo tali deduzioni facoltative ed eventuali, senza condizionare l’ammissibilità del regolamento (cfr., sulla natura non impugnatoria del ricorso per conflitto reale negativo: Cass. S.U. 12265/2004; Cass. S.U. 9164/2006).
1.1. Non rileva che la causa, a seguito della declinatoria di giurisdizione, non sia transitata al GA a seguito di riassunzione, ma sia stata riproposta con autonomo atto introduttivo: è consentito sollevare il conflitto negativo di giurisdizione per il solo fatto che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo e indipendentemente anche dalla circostanza che una delle due
pronunce in contrasto sia passata in giudicato (tra le altre Cass. S.U. 1919/2021; Cass. S.U. 2087/2020; Cass. S.U. 8246/2017; Cass. S.U. n. 9841/2011).
D’altronde come già affermato da questa Corte -non avendo l’art. 59 della l. n. 69 del 2009 coperto l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l’abrogazione dell’art. 362 c.p.c.), nel caso in cui il giudice adito all’esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione anche se una delle due sentenze sia passata in giudicato (Cass. S.U. 16883/2013; Cass. S.U. 8246/2017; Cass. S.U. 1919/2021; Cass S.U. 19310/2023).
E’ sufficiente l’esistenza di due pronunce contrastanti, venendo per ciò solo a costituirsi in capo alle parti l’ interesse alla risoluzione del conflitto in considerazione della situazione di stallo processuale (Cass. S.U. 8246/2017; Cass. S.U. 2087/2020), a prescindere dal fatto che il secondo giudizio sia stato riassunto (cfr., in motivazione, Cass. s.u. 11744/2023).
1.2. Sussiste identità -in relazione alla causa petendi – tra la lite proposta dinanzi al Tribunale e quella incardinata dinanzi al TAR, discutendosi in entrambi i casi della violazione delle distanze legali per effetto della realizzazione dell’impianto a distanza irregolare.
Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Per orientamento costante di questa Corte la giurisdizione si stabilisce sulla base della domanda e rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (Cass. S.U. 9771/2020; Cass. S.U.23600/2020).
Deve perciò considerarsi che -a differenza del caso oggetto della pronuncia di queste SU n. 18165/2017, richiamata dal Tribunale – la COGNOME non ha inteso contestare la legittimità della scelta di localizzazione dell’impianto e la valutazione discrezionale di utilità da parte de ll’ Amministrazione che ne ha autorizzato la costruzione, né ha chiesto l’annullamento dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, ma ha censurato l’illiceità e dannosità dell’attività materiale di collocazione della struttura a distanza non rispettosa delle norme tecniche di attuazione, facendo valere una situazione di diritto soggettivo.
La controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, giacché la RAGIONE_SOCIALE è convenuta in giudizio quale proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio che il manufatto stesso, «staticamente», venga ad arrecare al terzo confinante (cfr. Cass. SU 9448/2024; Cass. s.u. 9448/2024; Cass. SU 7636/2020, Cass. sez. 2 13626/2021; Cass. SU 24410/2011).
Si esula, difatti, sia dalla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblici servizi , già prevista dall’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come sostituito dall’art. 7, comma primo, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, con particolare richiamo ai servizi previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, poi confluita nell’art. 133, comma primo, lett. c), c.p.a., sia da quella già prevista dall’art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per le controversie riguardanti le procedure e i provvedimenti in materia d’impianti di generazione di energia elettrica di cui al d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e dall’art. 41 della legge, occorrendo osservare che, in via generale, la stessa giurisdizione esclusiva dell’RAGIONE_SOCIALE si fonda su un comportamento della PRAGIONE_SOCIALE, o del suo concessionario, che sia non già semplicemente occasionato dall’esercizio del potere (come allorquando vengano dedotte quale fonte del danno le concrete modalità esecutive dell’opera), ma ne costituisca diretta manifestazione, necessaria al
raggiungimento del risultato da perseguire (Cass. S.U. 2052/2016 e 22115/2014),
La giurisdizione ordinaria va tenuta ferma benché il primo comma del citato art. 12 d.lgs. 387/2012, disponga che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
Tale qualificazione degli impianti non influisce sulla giurisdizione, ma soltanto delimita i poteri del giudice ordinario, cui sono precluse statuizioni di ordine ripristinatorio o risarcitorio, essendo consentita la sola tutela indennitaria già prevista dall’art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall’art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001), in considerazione dell’idoneità delle scelte compiute dall’autorità amministrativa in ordine all’ubicazione dell’opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d’intervenire sull’atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall’art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E (Cass. Su 9448/2024; Cass. sez. 2 13626/2021).
In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa l’ordinanza del Tribunale di Avellino n. 5804/2020 dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del presente regolamento, con riassunzione nel termine di legge.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, in data 25.6.2024.
IL PRESIDENTE COGNOME