Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5094 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 5094  Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione d’ufficio iscritto al NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, proposto da:
TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  DELLA  CALABRIA,  con ordinanza  in  data  21  maggio  2024,  nel  procedimento  iscritto  al NUMERO_DOCUMENTO del 2024 fra
COGNOME COGNOME
-ricorrente non costituito in questa fase-
contro
COMUNE DI LAMEZIA TERME
-resistente non costituito in questa fase-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME,  la  quale  ha  chiesto  dichiararsi  la  giurisdizione  del  giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
Secondo quanto emerge dall’ordinanza del Tar Calabria con il quale è stato sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, i fatti di causa sono i seguenti. Il Tribunale di Lamezia Terme – adito da sig. NOME COGNOME, il quale aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, della cartella esattoriale n. 03020120018816371 avente ad oggetto ‘il recupero somme demolizione abusi edilizi oltre interessi maturati per ritardata iscrizione, relativamente all’anno 2009 per un ammontare complessivo di € 34.551,64′ – dopo aver disposto la sospensione di tale cartella, nel merito, concludeva per la dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quella del giudice amministrativo., sostenendo che tra «[…] le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rientrano anche quelle relative alla contestazione dell’ an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia cui è assimilabile l’ingiunzione di pagamento dell’importo anticipato dall’Amministrazione per la c.d. esecuzione in danno, a seguito dell’inottemperanza di un ordine di demolizione di abuso edilizio ».
Il ricorrente, pur ritenendo censurabile la decisione del giudice ordinario in punto di giurisdizione, riassumeva il giudizio dinanzi al Tar Calabria. Il Comune di Lamezia Terme si costituiva e rinnovava anch’esso i dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, facendo presente che l’ordine di demolizione in questione era stato disposto dal giudice penale, il che imponeva di riconoscere la competenza giurisdizionale del giudice dell’esecuzione penale, ai sensi dell’art. 655 e ss. c.p.p.
Il Tar ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, sulla base  dei  seguenti  rilievi:  a)  «la  demolizione  in  questione  non  è
stata disposta in base a un provvedimento amministrativo ed eseguito sulla scorta di esso, ma è stata direttamente disposta ai danni del ricorrente dal pubblico ministero in forza di sentenza penale divenuta esecutiva»; b) «il pubblico ministero ha trasmesso al Comune di Lamezia Terme il decreto di liquidazione compensi ai sensi dell’art. 62 T.U. Spese di Giustizia, per la demolizione eseguita dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e il Comune ne ha preso atto, avendo poi dato luogo all’emissione del relativo ruolo con indicazione delle spese necessariamente da rimborsare»; c) costituisce principio giurisprudenziale acquisito che gli atti e i provvedimenti inserentisi nella fase dell’esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza recante condanna penale per i reati di violazione della normativa urbanistico – edilizia, sub specie di sanzione accessoria a contenuto amministrativo ma caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’autorità emanante (giudice penale), sono devoluti alla cognizione del G.O. in veste di giudice dell’esecuzione penale.
Il  conflitto  negativo  è  stato  avviato  alla  trattazione  in  camera  di consiglio.
Nelle conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario.  La  giurisprudenza, sia del Giudice amministrativo sia  della Corte di cassazione in sede penale  Cass.  pen.  n.  11993/2014),  è  pacifica  e  conforme  nel sostenere  che  gli  atti  e  i  provvedimenti  inserentisi  nella  fase dell’esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza  recante  condanna  penale  per  i  reati  di  violazione  della normativa urbanistico – edilizia, sub specie di sanzione accessoria a
contenuto amministrativo ma caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’autorità emanate (Giudice penale), sono devoluti alla cognizione del giudice ordinario in veste di giudice dell’esecuzione penale. Nello specifico, come esattamente rileva il Tar con il provvedimento che ha sollevato il conflitto, la domanda giudiziale attiene esclusivamente al quantum del credito dell’ente locale a seguito dell’esecuzione della demolizione, in danno dei privati, ordinata dal giudice penale. Non si controverte, in altri termini, della legittimità di un atto in materia urbanistica o edilizia concernente l’uso del territorio ex art. 133, lett. ‘f’ del c.p.a., né della legittimità di un ordine di demolizione emesso in proprio dall’autorità amministrativa per il medesimo abuso edilizio. Neanche è contestato il potere di emissione della cartella di pagamento da parte del Comune. Invero, è in contestazione solo se la spesa sia effettivamente giustificata in considerazione che l’esecuzione in danno sarebbe stata disposta prima della scadenza del termine accordato all’interessato per provvedervi autonomamente.
Mutatis mutandis , valgono a maggiore ragione i principi stabiliti da queste Sezioni unite in materia di ordinanze contingibili e urgenti, rimaste ineseguite: « spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa al recupero delle spese per l’effettuazione d’ufficio da parte di un comune di opere a tutela della pubblica incolumità (volte, nella specie, ad evitare movimenti franosi che avevano coinvolto una strada pubblica), oggetto di ordinanza contingibile e urgente rimasta ineseguita dal destinatario. Indipendentemente, infatti, dallo strumento prescelto dall’amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal r.d. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa
dall’ordinanza del sindaco (avverso la quale il privato era peraltro, nella specie, autonomamente insorto innanzi al giudice amministrativo) non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell’amministrazione per le spese affrontate a seguito dell’inerzia del destinatario dell’ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell’amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all’obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento: diritto soggettivo che è del tutto estraneo all’ambito dei “diritti patrimoniali conseguenziali”, la cui cognizione è rimessa al giudice amministrativo, i quali attengono al risarcimento dei danni subiti dal privato a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e non già ai diritti di credito dell’amministrazione nei confronti del soggetto privato » (Cass., S.U., n. 15611/2006; S.U., n. 22756/2018).
Si  deve  rimarcare  che,  nel  caso  in  esame,  l’amministrazione comunale  ha  solo  preso  atto  della  demolizione  fatta  eseguire  dal magistrato  penale  tramite  il  Ministero  della  difesa,  provvedendo all’emissione del provvedimento di recupero delle spese anticipate.
Conclusivamente, è dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Non  vi  è  luogo  a  pronuncia  sulle  spese,  trattandosi  di  conflitto negativo di giurisdizione.
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario,  dinanzi  al quale rimette le parti.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  10  dicembre