Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 13992 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19827/2018 R.G. proposto da:
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’ufficio di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ufficio di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5082/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata in data 11.12.2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza camerale del 30.1.2024 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO (in accoglimento del primo motivo, dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo).
FATTI DI CAUSA
1 Con citazione notificata il 28.9.2010 l’RAGIONE_SOCIALE, ente strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Regione RAGIONE_SOCIALE. Premetteva che nell’ambito RAGIONE_SOCIALE ‘ Misura 1.1 del RAGIONE_SOCIALE 2000 -2006 ‘ aveva previsto l’acquisto di un immobile da adibire a sede del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE, onde andare esente dal gravoso canone al cui pagamento era tenuta per la locazione dell’immobile utilizzato, appunto, quale sede. Premetteva che a conclusione RAGIONE_SOCIALE procedura per la selezione a trattativa privata dell’offerta di vendita economicamente più conveniente la commissione di gara all’uopo nominata aveva con delibera n. 330 del 13.7.2006 giudicato vantaggiosa l’offerta di vendita RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente aveva stabilito di acquistare l’immobile in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, per il prezzo di euro 2.585.000,00, i.v.a. compresa.
Premetteva che con decreto dirigenziale n. 816 del 10.10.2006 la RAGIONE_SOCIALE aveva dato atto dell’insussistenza di motivi ostativi all’ammissione a finanziamento dell’intervento ed aveva assicurato una sovvenzione dell’importo complessivo di euro 2.715.000,00; che con decreto dirigenziale n. 938 del 14.11.2006 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto alla liquidazione del finanziamento, dando atto che il responsabile RAGIONE_SOCIALE ‘Misura 1.1 del P.O.R. RAGIONE_SOCIALE 2000 -2006′, a seguito dell’espletata istruttoria, ne aveva riconosciuto la regolarità. Indi esponeva che con nota del 13.4.2010 il competente ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le aveva comunicato che erano state riscontrate irregolarità tali da
giustificare l’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura di revoca dell’ammissione al finanziamento; altresì, che con decreto dirigenziale n. 797 del 13.7.2010 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla stregua dell’asserita inosservanza RAGIONE_SOCIALE normativa in tema di scelta del contraente, aveva ‘definanziato’ l’intervento e chiesto in restituzione l’importo liquidato. Chiedeva dunque accertarsi e dichiararsi il diritto alla percezione delle somme oggetto del finanziamento di cui al decreto dirigenziale n. 938 del 14.11.2006, attesa l’inconfigurabilità di qualsivoglia inadempimento, nonché accertarsi e dichiararsi l’insussistenza del diritto alla restituzione dei medesimi importi. Chiedeva in subordine accertarsi e dichiararsi l’insussistenza del diritto RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE di far luogo al conguaglio delle somme pretese in restituzione con le somme da liquidare a saldo di ulteriori e distinti interventi finanziati. Chiedeva in ulteriore subordine accertarsi e dichiararsi l’invalidità, l’inefficacia e l’illegittimità del decreto dirigenziale n. NUMERO_DOCUMENTO del 13.7.2010 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, facendo luogo alla sua disapplicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 2248/1865, all. ‘E’. La Regione RAGIONE_SOCIALE eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito G.O.
Nel merito chiedeva il rigetto dell’avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.585.000,00 ovvero RAGIONE_SOCIALE diversa somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali al soddisfo.
Con sentenza n. 9376/2014 il Tribunale di Napoli, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, dichiarava l’illegittimità del decreto di ‘definanziamento’ n. 797 del 13.7.2010.
La Regione RAGIONE_SOCIALE proponeva appello . Resisteva l’ RAGIONE_SOCIALE Con sentenza n. 5082/2017 la Corte di Napoli rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata.
La Corte di merito evidenziava, in ordine al primo motivo d’appello, con cui si era lamentata la reiezione dell’eccezione di
difetto di giurisdizione, che nella specie si controverteva non già in ordine a presunti vizi del provvedimento di finanziamento bensì in ordine a presunti inadempimenti dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ascrivibili alla fase di esecuzione del rapporto, fase in cui, per un verso, non esplicava rilievo il potere di autotutela amministrativa dell’ente appellante, fase in cui, per altro verso, la posizione dell’ente appellato era da qualificare in guisa di diritto soggettivo perfetto. Evidenziava altresì, del pari in ordine al primo motivo d’appello, che analogamente non aveva valenza, ai fini del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del G.O., la circostanza per cui l’RAGIONE_SOCIALE fosse un ente pubblico strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE.
Evidenziava ancora la Corte, in ordine al secondo motivo d’appello, con cui si era lamentato l’accoglimento dell’avversa domanda nonostante il mancato ossequio ai principi in tema di espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura di gara, in particolare ai principi dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990, che, così come aveva correttamente rilevato il Tribunale, da un lato, il ‘bando di gara’ indicava chiaramente i requisiti che l’immobile da acquistare avrebbe dovuto avere nonché i criteri ed i parametri di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE scelta dell’immobile, dall’altro, la commissione giudicatrice, così come si desumeva dai verbali di gara, aveva esaminato ‘specificamente le singole offerte, (…) confrontando le stesse con i requisiti indicati nel bando di gara’. Evidenziava, segnatamente, che il primo giudice aveva condivisibilmente richiamato il verbale n. 5 del 3.10.2005, ove, nelle conclusioni, la commissione giudicatrice, ‘dopo aver espresso approfonditi giudizi comparativi, all’aggiudicazione individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa’. Evidenziava dunque che le doglianze RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE non trovavano riscontro nel verbale NUMERO_DOCUMENTO del 3.10.2005.
2 Avverso tale sentenza la Regione RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di due motivi contrastati dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
A seguito di ordinanza interlocutoria del Collegio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile n. 24248/2023, il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 1 cpc.
In prossimità dell’adunanza camerale il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi, in accoglimento del primo motivo, la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, e n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost. e degli artt. 7, 1° co., e 133, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.). per avere errato la Corte di Napoli a negare la giurisdizione del G.A.
Deduce in particolare che l’atto con cui è stato ‘ definanziato ‘ il contributo, ha avuto la valenza di una revoca ovvero di un annullamento per ragioni di legittimità sia dell’atto con cui il contributo era stato in precedenza accordato sia degli atti conseguenti. Osserva che a posteriori essa Regione li ha, in esplicazione del suo potere di autotutela amministrativa, reputati affetti da vizi ‘di ordine procedimentale, consistiti nella violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha stabilito i definitivi criteri per la valutazione delle offerte pervenute solamente dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime. Osserva ulteriormente che la revoca non si correla ad un profilo patologico che ha inficiato il rapporto scaturito dall’atto attributivo RAGIONE_SOCIALE sovvenzione ma ad una postuma presa d’atto dell’esistenza di vizi ab origine caratterizzanti il procedimento amministrativo di concessione ed erogazione del contributo. Ritiene dunque che l”RAGIONE_SOCIALE‘ vanta una posizione di mero interesse legittimo, sicché sussiste la giurisdizione del G.A.
Deduce altresì che si verte in tema di interessi legittimi, siccome controparte ha invocato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990 e siccome la controversia, in quanto concernente l’espletamento di una gara d’appalto, ricade tra le materie di cui all’art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a. (cfr. ricorso, pag. 19). Rileva che la giurisdizione del G.A. trova riscontro nella natura esclusivamente pubblica degli interessi coinvolti nella vicenda contenziosa de qua, nella natura di soggetto pubblico dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ente strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, e dunque nella veste pubblica di ambedue i soggetti in lite (cfr. ricorso, pagg. 19 – 20). 8.
1.2 Con il secondo motivo la Regione RAGIONE_SOCIALE denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. degli artt. 1 e 12 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990 e degli artt. 1362 e ss. cod. civ. per avere la Corte d’Appello errato nel ritenere invocata l’applicazione dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990 solo con la memoria ex art. 183, 6° co., cod. proc. civ. Osserva invero che era onere del giudice adito individuare la normativa applicabile nella specie.
Deduce altresì che il bando non recava predeterminazione né dei criteri valutativi cui ci si sarebbe attenuti per la selezione delle offerte né del ‘peso’ che sarebbe stato attribuito a ciascun criterio valutativo, che dall’esame dei verbali di gara non si desumono i criteri in base ai quali la commissione giudicatrice ha individuato l’offerta più vantaggiosa, che la commissione non ha fatto luogo alla comparazione tra le offerte. Rileva quindi che la scelta del contraente non è avvenuta all’insegna di criteri oggettivi e trasparenti e osserva che dall’esame del verbale in data 3.10.2005 ‘sono rilevabili le gravi inadempienze poste in essere dall’RAGIONE_SOCIALE‘. Deduce che l’immobile per il quale vi è stata l’aggiudicazione, non è suscettibile di immediata utilizzazione e viceversa l’offerta concorrente riguarda ‘un immobile da costruire ex novo, senza oneri di ristrutturazione e di adeguamento’
2 . Il primo motivo è fondato.
Torna alle Sezioni Unite la questione del riparto di giurisdizione in tema di contestazione di un atto di definanziamento in regime di sovvenzioni pubbliche.
I principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 3 aprile 2003, n. 5170; Cass., Sez. U, 1° ottobre 2003, n. 14623; Cass., Sez. U., 1° dicembre 2009, n. 25261; Cass., Sez. U., 16 dicembre 2010, n. 25398; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. U., 22 febbraio 2018, n. 4359; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2018, n. 16960; Sez. U – , n. 18241 del 11/07/2018) circa la situazione giuridica soggettiva individuabile in capo a colui che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione possono sintetizzarsi come segue.
Quante volte la norma di previsione affidi all’amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l’erogazione del contributo, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo. L’emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l’insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l’amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione suddetta o la sua permanenza.
La situazione giuridica soggettiva del destinatario RAGIONE_SOCIALE sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale intenda annullare il
provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico. In altri termini, se è attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga alla revoca RAGIONE_SOCIALE già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell’atto amministrativo, alla sua forma, alla sua motivazione, bensì a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, nondimeno anche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo sono predicabili situazioni di interesse e non di diritto. Ciò si verifica nei casi di “regressione” RAGIONE_SOCIALE posizione giuridica del destinatario RAGIONE_SOCIALE sovvenzione, allorché la mancata erogazione (o il ritiro ovvero la revoca di essa) consegua all’esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto originario con l’interesse pubblico. In tali casi, ripropositivi di un aspetto di ponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione RAGIONE_SOCIALE controversia azionata dal beneficiario del finanziamento trova la sede naturale nella giurisdizione amministrativa.
Analoghi principi si rinvengono nella recentissima Sez. U, Ordinanza n. 1946 del 2024 e nelle plurime pronunce ivi richiamate.
Nel caso di specie è incontroversa l’esistenza del provvedimento di ammissione alla sovvenzione e di un successivo provvedimento di liquidazione del relativo importo: con decreto dirigenziale n. 816 del 18.10.2006, infatti, è stato ammesso a finanziamento, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE Misura 1.1 del P.O.R. RAGIONE_SOCIALE 2000-2006, per il costo complessivo di euro 2.715.000,00, il progetto per l’acquisto, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di un immobile da destinare a sede del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; per tale intervento, poi, è stata certificata complessivamente la spesa di euro 2.715.000,00 e liquidato il medesimo importo in favore dell’RAGIONE_SOCIALE con successivo decreto dirigenziale n. 938 del 14 novembre 2006.
In questo contesto, assume determinante rilievo la circostanza che il definanziamento è stato adottato, con il successivo decreto dirigenziale del 13.7.2010 n. 797, essendo emerso, dai controlli eseguiti sugli atti presenti nel fascicolo dell’intervento in oggetto, il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa sulla scelta del contraente… con violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
Il definanziamento, dunque, è stato disposto, non già in relazione a irregolarità di gestione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE destinataria RAGIONE_SOCIALE sovvenzione, ossia per violazione di obblighi imposti alla beneficiaria o per far valere un inadempimento di quest’ultima, sotto il profilo dell’inosservanza delle condizioni poste per l’erogazione del contributo. Si è trattato quindi di una caducazione disposta in via di autotutela da parte RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE per l’esistenza di vizi di legittimità caratterizzanti ab origine l’atto attributivo RAGIONE_SOCIALE sovvenzione, essendo stato ammesso al finanziamento un progetto di acquisto di un immobile che -secondo la prospettazione dell’ente RAGIONE_SOCIALE – non indicava in modo adeguato i criteri valutativi per la scelta delle offerte, in quanto la specificazione dei criteri di valutazione con la determinazione dei relativi valori ponderali doveva precedere l’apertura delle buste.
L’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia, pertanto, concerne una vicenda nella quale il provvedimento di definanziamento si ricollega all’esercizio di poteri di autotutela da parte RAGIONE_SOCIALE Regione, la quale ha inteso così annullare il provvedimento di finanziamento per vizi di legittimità originari, a causa RAGIONE_SOCIALE violazione dei principi dell’evidenza pubblica nell’attività contrattuale RAGIONE_SOCIALE P.A, essendo stato sovvenzionato, a dire RAGIONE_SOCIALE Regione, un progetto inficiato da irregolarità procedurali.
In quest’ambito, la stessa pretesa restitutoria RAGIONE_SOCIALE Regione e il venir meno del diritto dell’RAGIONE_SOCIALE alla conservazione del contributo concesso costituiscono una mera conseguenza dell’annullamento in autotutela dell’atto di concessione del finanziamento.
Tale oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia, alla stregua dei principi sopra illustrati, si compendia in una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza dell’interesse legittimo, con conseguente devoluzione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione al giudice amministrativo.
Deve, del resto, osservarsi che, a norma dell’art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina sulla base RAGIONE_SOCIALE domanda ed il suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo avviene, non già in base al criterio RAGIONE_SOCIALE cosiddetta prospettazione, bensì alla stregua del petitum sostanziale, da identificarsi soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALE causa petendi , ossia dell’intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno RAGIONE_SOCIALE pretesa avanzata (Cass., Sez. U., 8 maggio 2007, n. 10374; Cass., Sez. U., 11 ottobre 2011, n. 20902; Cass., Sez. U., 15 settembre 2017, n. 21522; Cass., Sez. U., 2 marzo 2018, n. 4996; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16963; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16972).
Orbene, nel caso di specie, il fatto costitutivo allegato a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE si sostanzia nella pretesa ad un corretto esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALE Regione, del potere di autotutela nell’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento oggetto di controversia, e, dunque, coinvolge un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario. La stessa pretesa restitutoria RAGIONE_SOCIALE Regione, cui l’attrice RAGIONE_SOCIALE si oppone, è – ripetesi – meramente consequenziale alla disposta caducazione del provvedimento attributivo del finanziamento: caducazione che non si ricollega ad inadempimento, da parte RAGIONE_SOCIALE sovvenzionata, di prescrizioni contenute nell’atto di finanziamento (quali il rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa sui pubblici appalti), ma scaturisce dalla rilevazione, da parte dell’Ente finanziatore, di vizi propri dell’atto di concessione del contributo, non potendosi finanziare, come invece occorso, un progetto ritenuto inficiato da irregolarità procedurali.
Sulla scorta di quanto esposto ed in continuità con l’orientamento di queste SSUU (cfr. in particolare Sez. U, Sentenza n. 18241 del 11/07/2018 cit.), il primo motivo è, quindi, fondato e va di conseguenza dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, restando logicamente assorbito l’esame del secondo motivo.
Le parti vanno rimesse davanti al giudice amministrativo anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo davanti a cui rimette le parti anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 30.1.2024.