Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 360 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 360 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9479-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 3790/2022 depositata il 01/04/2022 nella causa tra: RAGIONE_SOCIALE; con
– ricorrente non costituita in questa fase contro
ROMA CAPITALE;
-resistente non costituita in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del Tribunale Civile di RAGIONE_SOCIALE.
FATTO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza n. 3790 d 2022, pronunciando sul ricorso riassunto dinanzi a sé da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto alla sentenza n. del 2020, pronunciata tra le suddette parti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione specializ in materia di impresa, con la quale il giudice ordinario ha declinato la p giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo in ordine alla doma proposta da RAGIONE_SOCIALE spa in via principale, relativa alla portata precettiva dell’Accordo 14 dicembre 2009, intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE.
Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi d 380 -ter, cod. proc. civ., sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, il qua chiesto che le Sezioni Unite civili di questa Corte dichiarino la giurisdizione del g ordinario, con le conseguenze di legge.
DIRITTO
RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interamente partecipata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esercente sul territorio capitolino il servizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per la condanna di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 51.116.394,67, oltre agli interessi, pari alla seconda tranche dell’elemento retributivo giovanile (ERG) da corrispondere al personale attoreo, qu adempimento degli Accordi assunti con il Protocollo d’intesa del 12 maggio 2006 successivi, fino all’ Accordo del 14 dicembre 2009.
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RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva violato i doveri di corretta sana e prudente gestione, c incombevano sulla stessa quale soggetto esercente attività di direzione coordinamento controllo analogo su RAGIONE_SOCIALE e sulle altre RAGIONE_SOCIALE.
In via alternativa alla domanda di inadempimento, RAGIONE_SOCIALE proponeva domanda ai sensi dell’art. 2497, cod. civ.
Con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, RAGIONE_SOCIALE ha prospetta quanto segue.
2.1. Quanto all’assetto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veniva illustrato qu segue.
Nel 2004 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE adottava il modello del cosiddetto in house providing per la gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e affidava l’erogazione dei ser direttamente a società nelle quali deteneva una partecipazione totalitaria di contr RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE. Venivano adottate in proposito le delibere consiliari n. 126 e n. 127 del 15 luglio 2004.
In data 20 dicembre 2004 il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano la Convenzione – quadro per la gestione dei servizi di trasp RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvata dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 1009 del 2004, con l’obiettivo di definire unitariamente i compiti dei soggetti coin di individuare le relazioni tra essi, di regolamentare i flussi finanziari e di coo diversi contratti di servizio.
In attuazione degli impegni assunti con la Convenzione-quadro, con le deliberazioni n. 474, n. 475 e n. 477 del 14 settembre 2005, la Giunta RAGIONE_SOCIALE approvav i contratti di servizio per la gestione dei servizi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In forza di tali contratti le RAGIONE_SOCIALE, a fro apposito corrispettivo, si impegnavano ad erogare i servizi a ciascuna di esse affi nel rispetto e in esecuzione RAGIONE_SOCIALE direttive impartite dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tanto la Convenzione-quadro, quanto i singoli contratti di serviz riconoscevano espressamente prerogative di programmazione, indirizzo, regolazione di tutti gli aspetti inerenti la gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE. strumenti contrattuali si affiancavano gli statuti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
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Con delibera n. 36 del 30 marzo 2009, il Consiglio RAGIONE_SOCIALE aveva approvato il riordino del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e aveva previsto la fusione incorporazione in RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE, quindi, è divenuta gestore unico del servizio di T PL, e unica titola dei contratti di servizio a suo tempo stipulati dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Quanto al sistema retributivo del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE loc veniva illustrato quanto segue.
Nel 2000 le RAGIONE_SOCIALE decidevano di intraprendere un processo di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale finalizzato anche a diminuzione del costo del lavoro.
Con accordo siglato 1’11 luglio 2000, le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano convenuto l’adozione di un nuovo sistema retributivo a decorrere dal mese d agosto 2000. Per il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data di st dell’accordo del 2000 si prevedeva un ulteriore emolumento mensile “Elemento di riordino del sistema retributivo (ERS)”.
Veniva così introdotto un sistema retributivo differenziato tra il perso dipendente assunto prima dell’ 1 1 luglio 2000 e quello assunto successivamente a stipula del suddetto accordo.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la Regione Lazio e la Provincia di RAGIONE_SOCIALE siglava il 12 giugno 2006 un Protocollo d’intesa con le RAGIONE_SOCIALE rappresentative RAGIONE_SOCIALE.
Il Protocollo d’intesa sanciva l’impegno anche di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’azzerament nel tempo RAGIONE_SOCIALE suddette differenze retributive.
Ciò sarebbe avvenuto mediante l’erogazione di risorse che l’RAGIONE_SOCIALE si obbligava a corrispondere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE qua incremento dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, affinché le stesse Az loro volta provvedessero a versare quanto ricevuto al personale dipendente che era st assunto dopo 1’11 luglio 2000, a titolo di indennità per disagio salariale gio “Elemento retributivo giovanile (ERG) -.
Nel dicembre 2009 in continuità con il Protocollo d’intesa al Fine di completare percorso intrapreso nel 2006 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rinnovava l’impegno perché fosse
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raggiunta la piena definitiva perequazione retributiva tra vecchi e nuovi dipendent RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
11 14 dicembre 2009, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE siglavano un Accordo-quadro con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sul solco degli impegni assunti con il protocollo d’int del 12 giugno 2006, confermava l’obiettivo di garantire ai RAGIONE_SOCIALE del tras RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE uguale regime retributivo. L’Accordo era finalizzato al raggiungimen dell’obiettivo di equiparazione del valore dell’ERG a quello dell’ERS a valere quattordici mensilità per il 2010.
Tuttavia, a partire dal 2010, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mancava totalmente di corrispondere le somme dovute per l’ERG di cui all’Accordo-quadro che l’Ente medesimo aveva sottoscritto impegnando RAGIONE_SOCIALE al suo recepimento ed attuazione.
Ad avviso di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era resa inadempiente ai contratti di servizio in essere con le RAGIONE_SOCIALE e agli obblig pagamento in essi convenuti come integrati dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per effetto de direttive impartite.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale eccependo il difet di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del g amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 133, cod. proc. amm.
Il Tribunale denegava la propria giurisdizione quanto alla domanda principale, sopra richiamata, mentre rigettava la domanda proposta in via alternativa l’accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2497, cod. civ
4.1. Ha affermato il Tribunale che nella fattispecie si controverteva in materi servizi pubblici, in particolare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non ricorreva alcuna RAGIONE_SOCIALE eccezioni alla giurisdizione esclusiva del giud amministrativo prevista dall’art. 133, cod. proc. amm., in quanto veniva in rilievo l’ dei contratti di servizio e dei Protocolli d’intesa per stabilire la sussistenza de di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di fornire ad RAGIONE_SOCIALE i mezzi necessari al pagamento, in favore de dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della seconda tranche dell’ERG, in esecuzione dei menzionati accordi e dell’accordo sottoscritto il 14 dicembre 2009 l’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, finalizza
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raggiungimento dell’obiettivo di equiparazione del valore dell’ERG e quello dell’ARS valere per 14 mensilità per il 2010.
Non veniva in rilievo un inadempimento contrattuale tra società e socio, m l’assunzione di un obbligo a seguito di specifici accordi tra le parti, e di un acc parte dell’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con le RAGIONE_SOCIALE.
In ragione della suddetta decisione del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio dinanzi al giudice amministrativo.
Nel ricorso proposto al TAR per il Lazio, RAGIONE_SOCIALE, dopo aver richiamato la Convenzione-quadro stipulata il 20 dicembre 2004 e i conseguenti contratti di serviz illustrava le vicende relative al trattamento retributivo del personale. Aderend pronuncia sulla giurisdizione in favore del giudice amministrativo, affermava che n poteva ignorarsi la natura pubblicistica degli atti promananti dal socio unico RAGIONE_SOCIALE.
L’accordo del 14 dicembre 2009, così come tutti gli accordi precedenti successivi ad esso connessi e collegati, producevano nei confronti di RAGIONE_SOCIALE degl effetti di modificazione unilaterale, configurandosi pertanto come atti amministrativi efficacia provvedimentale, che avevano interferito nella stessa vita di RAGIONE_SOCIALE.
6. Il TAR, nel sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, ha affermato ch controversia non ha ad oggetto né l’affidamento di una concessione, né l’adozione di atto inerente ad un RAGIONE_SOCIALE servizio, ma l’accertamento della rilevanza obbligatoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di accordi di diritto privato – essenzialmente, il verbale di ac sottoscritto dall’allora AVV_NOTAIO alla Mobilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – e il consegue rapporto di credito eventualmente insorto nei riguardi della ricorrente, la quale, in analisi, non avrebbe contestato né l’adozione o la mancata adozione di un a autoritativo, né l’esercizio del potere amministrativo da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, m buona sostanza si sarebbe doluta del mancato adempimento di accordi ritenuti vincolant ed obbligatori.
La circostanza, ritenuta dirimente dal Tribunale civile di RAGIONE_SOCIALE per affermare sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ossia la nec della previa verifica della precettività degli accordi intervenuti anche in relaz contratti di servizio in essere per la conduzione del servizio RAGIONE_SOCIALE, ad avviso del
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per il Lazio, non poteva obliterare il fatto che, in base alla stessa prospettazione attorea, non si deduceva né l’esistenza di un atto autoritativo, né la rilevanza latu sensu autoritativa degli accordi, né tanto meno l’erroneità di tali accordi, e cioè il esercizio del potere regolatorio, quanto, unicamente, la loro vincolatività giuridi mero inadempimento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Si è, pertanto, in presenza, ad avviso del TAR, di una controversia in cui è tutto assente un qualsivoglia profilo autoritativo in capo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Di talchè la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, vertendo su di soggettivi, alla luce dell’ordinario criterio di riparto della stessa.
Ritiene il Collegio che deve essere affermata la giurisdizione del giu ordinario, convenendosi con le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.
Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 386, cod. proc. civ., la giurisdiz determina in base all’oggetto della domanda e che il significato della disposizio inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in b quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quel “petitum sostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controve da identificarsi non soltanto in funzione della “causa petendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sosta protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza ch tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr., ex multis, da ultimo, Cass., S.U., n. 20852 del 2022).
Le Sezioni Unite possono procedere, in virtù dell’oggetto del procediment relativo alla regolazione della giurisdizione, all’esame dei fatti e degli atti, alla produzioni documentali eseguite dRAGIONE_SOCIALE parti.
7.1. Nella specie, fermo l’intervenuto necessario adattamento del petitum formale in relazione alla translatio iudicii, il petitum sostanziale proposto da RAGIONE_SOCIALE con la domanda principale, sia nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale ordinario dinanzi al TAR, è l’accertamento dell’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ne confronti di RAGIONE_SOCIALE, e la conseguente condanna alla corresponsione degli stanziamenti per l’erogazione dell’ERG, seconda tranche, per la parificazione del trattamento economico del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
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7.2. Assume dunque rilievo il parametro di riferimento dell’inadempimento, invocato da RAGIONE_SOCIALE e quindi gli atti negoziali costituiti dai contratti di servizio statuti RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE, in house, anche come aggiornati all’esito della delibera del 2009.
Si può ricordare, in proposito, come la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unit nell’esaminare questioni relative alla giurisdizione contabile, con riguardo al con analogo RAGIONE_SOCIALE società in house (richiamato dalla ricorrente come indice della sussistenza della obbligazione non adempiuta), ha attribuito peculiare rilievo allo statut determinare la relazione intercorrente tra l’Ente RAGIONE_SOCIALE e la società in house (si v. Cass. S.U., n. 20632 del 2022).
7.3. Dunque, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nella spe non costituisce eccezione all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. arnm., che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle “controversie in materia di pub servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti inde canoni ed altri corrispettivi (…) , .
Va infatti ribadito (Cass., S.U., n. 13660 del 2019), che l’attrazione ratione materiae (e quanto a ciò occorre tener conto della previsione generale dell’art. 7, co 1, cod. proc. amm., che stabilisce che nelle particolari materie oggetto della giurisdi esclusiva del giudice amministrativo quest’ultima sussiste anche se si fa questio diritti soggettivi “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministr riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anc mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazio non esclude, infatti, la verifica della natura giuridica del potere esercitato dalla amministrazione nella concreta dinamica del rapporto giuridico dedotto in giudizio, anc alla luce dei criteri correttivi introdotti dalla Corte costituzionale con la senten del 2004.
Nella specie, infatti, non si controverte del conferimento del servizio pubblic questione, nella forma dell’RAGIONE_SOCIALE house providing, con aggiudicazione – che può avvenire in favore di soggetto sottoposto a controllo analogo a quello che l’ente RAGIONE_SOCIALE l esercita sui propri servizi, e in presenza degli altri c.d. requisiti Teckal (Cort novembre 1999, causa C-107/98; art. 5, comma 2, del Reg. CE n. 1370/2007; art. 18, lett
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a, del codice dei contratti pubblici) – conseguente all’adozione RAGIONE_SOCIALE delibere consi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 126 e n. 127 del 15 luglio 2004 e succ. mod.
La controversia verte sulle obbligazioni assunte dRAGIONE_SOCIALE parti – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultime due incorporate per fusione dalla prima), sul presupposto RAGIONE_SOCIALE suddette delibere e della Convenzione-quadro del 2 dicembre 2004, in ragione dei successivi contratti di servizio che intervenivano t parti, come modificati nel tempo, in ragione dei quali l’Accordo del 14 dicembre 20 come quelli precedenti, avrebbero impegnato il RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
È in ragione di quanto convenuto nei contratti di servizio che RAGIONE_SOCIALE ritien che il RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato obbligato a sostenere le spese per l’erogazione del indennità ERG, obbligazione che non avrebbe adempiuto.
7.4. Secondo i principi già affermati da queste Sezioni Unite (si. v., l’ordinan 21139 del 2022), il discrimine tra giurisdizione del giudice amministrativo e giurisdiz del giudice ordinario va individuato, da un lato, nella fase amministrativa ad evid pubblica e, dall’altro, nella convenzione accessiva: la vicenda amministrativa si conc con l’aggiudicazione a seguito della fase amministrativa ad evidenza pubblica, ment con la stipulazione del contratto di gestione sorge un rapporto di natura paritetica.
Tali principi sono stati affermati in relazione ad una vicenda che aveva ad ogget una concessione demaniale, ma si possono in ragione della presenza anche nell fattispecie in esame di una prima fase pubblicistica (le delibere di costituzione del se di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in house, l’approvazione dello schema della convenzione quadro, la delibera funzionale all’incorporazione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE) e di una successiva fase negoziale (convenzione quadro, contratti d servizio, statuti), atteso che la mancanza di una procedura di gara, nella speci modifica la natura giuridica paritetica del rapporto nella fase esecutiva dell’espleta del servizio.
7.5. L’eventuale inadempimento, di conseguenza, costituisce oggetto del sindacato di merito del giudice ordinario, munito della giurisdizione, ancorchè p comportare l’esame RAGIONE_SOCIALE delibere del Consiglio e della Giunta RAGIONE_SOCIALE, in quanto t atti valgono per l’RAGIONE_SOCIALE come insieme di regole a cui la stessa ha convenu
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di attenersi, presupposto del rapporto contrattuale di natura paritetica posto in esse i contratti di servizio stipulati con la società in house.
Assume rilievo, tra l’altro, quanto più volte affermato dalla Sezioni Unite ( Cass., SU., n. 22712 del 2019) e cioè che la società a partecipazione pubblica autonoma soggettività, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubbli non perdendo la propria natura di ente privato per il solo fatto che il RAGIONE_SOCIALE sia ali (anche) da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente RAGIONE_SOCIALE, e conserva natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico.
Né ciò contrasta con le peculiarità RAGIONE_SOCIALE società in house che si apprezza in particolare quanto al cadere dello schermo societario per il danno erariale causato amministratori e dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE società stesse – in ragione del controllo ana del controllo analogo congiunto (si v., quanto a tale ultimo profilo, Cass, S.U., n. del 2019), istituti che conformano ma non escludono la natura privatistica RAGIONE_SOCIALE socie in house (Cass., n. 5346 del 2019). Nella fattispecie in esame RAGIONE_SOCIALE, affidataria d servizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella forma in house, ha agito in giudizio facendo valere l’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in una fase successiva all’ affidamento del servizio, che attiene ali’ esecuzione del contratto di servizio.
La controversia promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per cui è causa riguarda vicende relative all’adempimento degli obbl ighi di contenu patrimoniale derivanti dai contratti di servizio in una fase di esecuzione del ra sinallagmatico, nella quale non è possibile configurare l’esercizio di poteri pubblic
Pertanto, la cognizione di detta controversia spetta alla giurisdizione del gi ordinario dinanzi a cui rimette le parti
Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le par svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi a cui rimett parti.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite civili del novembre 2022.