Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 362 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15816-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALE STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1717/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/12/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTO
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genov il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per sentirlo condannare al risarcimento dei dan che quest’ultimo gli avrebbe cagionato, in violazione dei principi di buona fe correttezza contrattuali, ai sensi degli artt. 1175 e 1375, cod. civ., e &Iran. 2 del n. 241 del 1990.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, eccependo il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del gi amministrativo.
L’eccezione veniva accolta dal Tribunale che dichiarava il proprio difetto giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale statui costituiva oggetto di appello da parte di RAGIONE_SOCIALE. L’impugnazione ve rigettata dalla Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1717 del 2019.
La Corte d’Appello, nel confermare la sussistenza della giurisdizione del giudi amministrativo, ha affermato che RAGIONE_SOCIALE si doleva che il RAGIONE_SOCIALE av erroneamente concesso, anche alla società RAGIONE_SOCIALE, la medesima frequenza sul canale UHF21, già attribuito alla società RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva ceduto l’utili essa RAGIONE_SOCIALE
Proprio in conseguenza della suddetta seconda concessione, le trasmissioni d RAGIONE_SOCIALE avevano iniziato a interferire con quelle di RAGIONE_SOCIALE, impede all’utenza la visione dei programmi trasmessi da quest’ultima.
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Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre RAGIONE_SOCIALE, prospetta tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, aderendo alla dichiarata giurisdizione del giudice amministrativo e deducendo l’infondatezza d ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
DIRITTO
Occorre premettere che la Corte d’Appello ha affermato che la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, emergeva dallo stesso atto di appello della società RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui affermava che “la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE deriva in estrema si dall’avere erroneamente concesso la medesima frequenza sul canale UHF21, già attribuita ad RAGIONE_SOCIALE, la quale ne ha ceduto l’utilizzo a RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE anche a RAGIONE_SOCIALE. Proprio in conseguenza della suddetta seconda concessione, le trasmissio di RAGIONE_SOCIALE hanno iniziato a interferire su quelle di RAGIONE_SOCIALE, imped all’utente la visione dei programmi trasmessi da quest’ultima”.
La fattispecie era stata descritta in questo modo anche nel giudizio di primo gra Pertanto, assume la Corte d’Appello che era evidente che il petitum sostanziale della pretesa era attinente all’erroneo esercizio del potere amministrativo, che disposto l’assegnazione dei diritti di uso e delle frequenze del canale UHF21 alla so RAGIONE_SOCIALE.
Il danno sarebbe derivato dall’assegnazione a RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento del 21 agosto 2011, delle medesime frequenze corrispondenti al canale UHF2, e sotto altro profilo dalla tardiva adozione da parte del RAGIONE_SOCIALE provvedimenti di inibitoria nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di secondo grado ha affermato, altresì, che le funzioni soggettive privato titolare di stazione emittente nei rapporti con l’Amministrazione hanno natu consistenza di meri interessi legittimi, in considerazione dei poteri discrezi autorizzativi che devono riconoscersi all’Amministrazione, come affermato dal giurisprudenza di legittimità.
Infine, era rilevante il disposto dell’articolo 133, lett. m), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo -le controversie aventi ad oggetto i
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provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relati all’imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’u frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legg marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75″.
Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la giurisprudenza d legittimità ha rilevato che le controversie relative alla fase esecutiva di una conce di servizio, successiva all’aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del gi ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti e sui relativi effetti con in diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione concessionario.
Ricorda che nell’atto di appello aveva esposto che la richiesta di risarcimento danno era correlata alla fase di esecuzione del contratto, successiva all’espletamento gara e all’aggiudicazione, non potendosi ipotizzare rispetto a tale fase un procedim amministrativo conclusosi in violazione dei termini di legge.
L’ipotesi in oggetto concerne la fase successiva all’aggiudicazione e riguarda comportamento omissivo e/o lento assunto dal RAGIONE_SOCIALE durante la fase di esecuzione de rapporto.
Essa ricorrente, quindi, non chiedeva la condanna del RAGIONE_SOCIALE al risarcimen del danno a seguito dell’errato modo ed esercizio del potere, come era stato erroneamen sostenuto nella sentenza di primo grado
Rileva, quindi, di aver contestato al RAGIONE_SOCIALE la violazione dei principi esp dagli artt. 1175 e 1375, cod. civ., in tema di esecuzione del contratto secondo i can correttezza e buona fede, in quanto, dopo aver concesso l’uso di frequenze televisiv stesso aveva posto in essere comportamenti tali da impedire la corretta fruizione conseguente diritto. La circostanza che il comportamento del RAGIONE_SOCIALE fosse consist nella adozione di atti amministrativi che non attenevano, però, alla posizione ricorrente, non era idonea a incidere sulla giurisdizione, in quanto il petitum sostanziale rimaneva quello dell’accertamento dell’inadempimento alle obbligazioni assunt nell’ambito del rapporto concessorio, restando irrilevanti i modi con i quali inadempimento si era concretizzato.
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Con il secondo motivo di ricorso si impugna la statuizione con la quale la Cort d’Appello aveva affermato che il danno patito dalla società RAGIONE_SOCIALE derivava in immediata dal provvedimento con cui l’Amministrazione aveva assegnato alla società RAGIONE_SOCIALE l’uso della frequenza del medesimo canale. Ad avviso della ricorrente, ta statuizione erroneamente riconduceva quello che era ormai un proprio diritto soggetti ad una posizione di interesse legittimo.
Con il terzo motivo di ricorso è censurata la statuizione che ha riten sussistere in capo alla ricorrente una posizione di interesse legittimo.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte chiarito che per radic giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia con determinata materia, ma occorre pur sempre che la controversia abbia ad oggetto concreto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che si espressione di pubblici poteri. Nella specie non era coinvolto sotto alcun prof controllo dell’esercizio del potere pubblico.
Il ricorso è fondato e va accolto atteso che sussiste la giurisdizione del gi ordinario.
Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 386, cod. proc. civ., la giurisdizio determina in base all’oggetto della domanda e che il significato della disposizio inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in b quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quel “petitum sostanziale”, cioè RAGIONE_SOCIALE specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della “causa petendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relaz alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posi medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass., SU., n. 20852 del 2022).
Il petitum sostanziale, va determinato dunque non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione d causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del qual fatti costituiscono manifestazione (ex multis, Cass., S.U., n. 10105 del 2021).
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Come già affermato da queste Sezioni Unite (si v., Cass., S.U., n. 20869 del 2020 in tema di emittenza radiofonica, poiché rientra nella giurisdizione esclusiva del gi amministrativo solo la controversia in cui si faccia valere l’illegittimit provvedimento o comunque l’esercizio almeno mediato di un pubblico potere, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad ogget riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento coneessorio.
Può, inoltre ricordarsi la giurisprudenza formatasi in relazione alle concessi di servizi pubblici, secondo cui, le controversie relative alla fase esecutiva del ra successiva all’aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera, sono devolute alla giurisdi del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministra e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità de amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo (si v., Cass., S.U., n del 2021, n. 32728 del 2018).
Con la domanda introduttiva del giudizio è stata fatta valere la violazione parte dell’Amministrazione dei principi di buona fede e correttezza in ord all’esecuzione del rapporto derivante dalla concessione della frequenza televisiva d si avvaleva l’attrice (che si affiancava all’originaria concessionaria). Ciò, non in di provvedimenti che avrebbero inciso su tale concessione, ma per l’attività pos essere da un terzo soggetto che su tale canale avrebbe vantato anch’esso un ti concessorio, a dire della società.
Non sussiste dunque il necessario presupposto per la legittima devoluzione di un controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non venendo rilievo l’esercizio di pubblico potere (Cass., S.U., n. 20869 del 2020), e la vic esame non può ricondursi all’art. 133, lett. m), cod. proc. amm.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto atteso che sussi giurisdizione del giudice ordinario poiché la ricorrente agisce per il risarcimen danno contrattuale da violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agl 1175 e 1375, cod. civ.
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La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rimet le parti davanti al Tribunale di Genova in diversa composizione, anche per le spese giudizio svoltosi in questa sede.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del novembre 2022.