Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 5236  Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
sul  ricorso  per  regolamento  di  giurisdizione  iscritto  al  nNUMERO_DOCUMENTO proposto  d’ufficio dal TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  per  la TOSCANA, con ordinanza n. 651/2024 depositata il 30/05/2024 nella causa tra:
MOLLICA PASQUALE;
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_SOCIALE stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME;
– resistente –
COMUNI TA’ MONTANA ASPROMONTE ORIENTALE presso la STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE CALABRESI;
– resistente non costituita in questa fase –
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette  le  conclusioni  scritte  del  AVV_NOTAIO  Procuratore  Generale  NOME COGNOME , il quale ha concluso per la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALE Comunità montana RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte dei conti, sez. giurisdizionale, per la Regione Toscana, e chiese di accertare e dichiarare l’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE sulla domanda di pensione vecchiaia presentata il 13.10.2016 ed il suo diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia con decorrenza dal 20.5.2017 e alla liquidazione dell’indennità di buonuscita. Chiese, inoltre, di condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere la pensione ordinaria diretta di vecchiaia e l’indennità di buonuscita, nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei scaduti dalla data di maturazione del diritto e f ino all’effettivo soddisfo. Domandò, infine, la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno cagionato dal ritardo dell’amministrazione nell’emanazione del provvedimento pensionistico conclusivo del procedimento.
Prima dello svolgimento dell’udienza fissata per la discussione davanti al giudice contabile (il 21 febbraio 2019) il 4 febbraio 2019 l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE adottava il provvedimento di liquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione e, costituendosi in giudizio il 18 gennaio 2019, chiedeva che si dichiarasse cessata la materia del contendere sulla domanda di liquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione di vecchiaia. Quanto alla domanda di risarcimento del danno l’RAGIONE_SOCIALE eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile rientrando la domanda nella giurisdizione del giudice amministrativo. Inoltre, deduceva che la domanda di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE buonuscita apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza n.113 del 21 febbraio 2019, depositata in data 1° marzo 2019, la sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti dichiarava la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere con riguardo alla domanda di pensione. Con riferimento alla richiesta di liquidazione dell’indennità di buonuscita, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario. Con riferimento alla domanda di risarcimento del c.d. danno da ritardo poi dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Con ‘atto di riproposizione’ ai sensi dell’art. 17, comma 2 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, notificato in data 2 ottobre 2020 e depositato in data 28 ottobre 2020, il ricorrente ha chiesto al TAR RAGIONE_SOCIALE Toscana la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in solido con la Comunità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990. Il ricorrente ha commisurato il danno (quantificato in € 23.548,12 ) alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo sotteso alla domanda di pensione ordinaria diretta di vecchiaia del 13.10.2016, decorrenza RAGIONE_SOCIALE pensione dal 20.5.2017, che si era concluso solo a seguito RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi la Corte dei conti. In sostanza ha chiesto il risarcimento del danno ‘ provocato dalla mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione ‘ così qualificata la domanda dallo stesso ricorrente.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi davanti al TAR ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il TAR RAGIONE_SOCIALE Toscana, quindi, ha sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione -ex art. 11 comma 3 del c.p.a. ed art. 59 comma 3 RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009 n. 69 -poiché ha ritenuto che non fosse corretta la declinatoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti in favore del giudice amministrativo. In particolare, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Cassazione formatasi sulla portata dell’art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 che rubricato ‘ Dei giudizi in materia di pensioni ‘ -dispone che ‘ Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione RAGIONE_SOCIALE Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono
devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell’impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell’articolo seguente ‘.
Ad avviso del Tribunale amministrativo la domanda risarcitoria, basata sul ritardato adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione pensionistica, rientra nel disposto del citato art. 62 posto che il testo RAGIONE_SOCIALE norma non autorizza alcuna distinzione e che  la  giurisdizione  RAGIONE_SOCIALE  Corte  dei  conti  in  materia  pensionistica  riguarda anche la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo pensionistico.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria adesiva insistendo per la giurisdizione del giudice contabile.
Anche il Procuratore generale ha concluso nel senso RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti ed in prossimità dell’adunanza fissata per la decisione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aderire alle conclusioni del Pubblico Ministero.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
 Deve essere dichiarata la  giurisdizione  del  giudice  contabile  a  decidere sulla domanda con la quale il signor COGNOME chiede la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al risarcimento  del  danno  sofferto  per  effetto  del  ritardo nell’emanazione  del provvedimento di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE pensione.
Va premesso che, come è noto, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale,  il  quale  va  identificato  in  funzione  RAGIONE_SOCIALE  concreta pronuncia che si chiede al giudice ed anche in funzione RAGIONE_SOCIALE causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti
fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 24/01/2024 n. 2368 ma già Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350 e  16/05/2008 n. 12378).
12. Ciò posto va qui ribadito che rientrano nella giurisdizione in via esclusiva RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934,  le  controversie  che  hanno  ad  oggetto  la  sussistenza  del  diritto  alla pensione  dei  pubblici  dipendenti,  la  misura  RAGIONE_SOCIALE  prestazione  e  la  sua decorrenza anche laddove si alleghi l’inadempimento dell’ente obbligato o il suo adempimento inesatto (cfr. Cass. s.u. 27/03/2017 n. 7755, 09/06/2016 n. 11869).
13. E dunque appartengono alla giurisdizione del giudice contabile – che, come è noto, nello specifico è estesa al merito con poteri anche istruttori per l’accertamento e la valutazione dei fatti -nell’ambito delle domande relative all’accertamento del diritto alla pensione quelle relative all’anzianità contributiva ed alla misura RAGIONE_SOCIALE pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014 n. 26935, 24/07/2013 n. 17927, 07/08/2009 n. 18076, 29/04/2009 n. 9942, 14/02/2007 n. 3195, 19/01/2007 n. 1134 e 10/01/2007 n. 221). Quelle di accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione. Quelle di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr. Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). Si tratta, in tutti questi casi, di profili funzionali all’ottenimento o alla misura RAGIONE_SOCIALE pensione (cfr. Cass. s.u. 26/09/2020 n.28020 e 26252 del 2018 cit.). A ciò si aggiunga che si è ritenuto che rientri nella giurisdizione del giudice contabile anche la controversia con la quale a fronte di un tardato adempimento nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE prestazione pensionistica si rivendichi il diritto a vedersi corrispondere sulle somme pagate in ritardo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. s.u. 11/01/1997 n. 190 16/12/1994 n. 10799).
14. In definitiva, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza RAGIONE_SOCIALE pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento RAGIONE_SOCIALE prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo(ovvero come nella specie non lo sia più), senza che da tale competenza possano risultare escluse, ad esempio, le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (Cass. s.u. n. 190 del 1997 cit., 07/11/2000 n. 1149, 16/01/2003 n. 573) ed anche le domande di risarcimento del danno per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. s.u. 07/01/2013 n. 153 e 27/02/2013 n. 4853).
15. Anche la domanda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE prestazione e pagamento dei ratei, perciò, è devoluta alla cognizione del giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale (cfr. Cass. s.u. n. 153 del 2013 cit. ed ivi le richiamate Cass. s.u. 14/06/2005 n. 12722, 18/03/1999 n. 152, e la già citata Cass. s.u. n. 153 del 2003). La giurisdizione esclusiva e piena RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. oltre alla già citata cass. s.u. n. 153 del 2013 anche cass. s.u. 31701/2008 n. 2298 e già Cass. s.u. 08/08/1994 n. 7268) – nella specie connessa ai tempi di erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazione – quali che siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati.
In conclusione, per le ragioni esposte,  deve  essere  dichiarata la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti davanti alla quale dovrà essere riassunto il giudizio  ed  alla  quale  è  demandata  la  regolazione  delle  spese  del  presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti. Spese al merito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024