Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 5236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 12367/2024 proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la TOSCANA, con ordinanza n. 651/2024 depositata il 30/05/2024 nella causa tra:
COGNOME
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– resistente –
COMUNI TA’ COGNOME ASPROMONTE ORIENTALE presso la STRUTTURA UNICA DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE CALABRESI;
– resistente non costituita in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già dipendente della Comunità montana Aspromonte Orientale, convenne in giudizio l’INPS davanti alla Corte dei conti, sez. giurisdizionale, per la Regione Toscana, e chiese di accertare e dichiarare l’inadempimento dell’Istituto sulla domanda di pensione vecchiaia presentata il 13.10.2016 ed il suo diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia con decorrenza dal 20.5.2017 e alla liquidazione dell’indennità di buonuscita. Chiese, inoltre, di condannare l’I.N.P.S. a corrispondere la pensione ordinaria diretta di vecchiaia e l’indennità di buonuscita, nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei scaduti dalla data di maturazione del diritto e f ino all’effettivo soddisfo. Domandò, infine, la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno cagionato dal ritardo dell’amministrazione nell’emanazione del provvedimento pensionistico conclusivo del procedimento.
Prima dello svolgimento dell’udienza fissata per la discussione davanti al giudice contabile (il 21 febbraio 2019) il 4 febbraio 2019 l’I.RAGIONE_SOCIALE adottava il provvedimento di liquidazione della pensione e, costituendosi in giudizio il 18 gennaio 2019, chiedeva che si dichiarasse cessata la materia del contendere sulla domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia. Quanto alla domanda di risarcimento del danno l’Istituto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile rientrando la domanda nella giurisdizione del giudice amministrativo. Inoltre, deduceva che la domanda di condanna al pagamento della buonuscita apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza n.113 del 21 febbraio 2019, depositata in data 1° marzo 2019, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di pensione. Con riferimento alla richiesta di liquidazione dell’indennità di buonuscita, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario. Con riferimento alla domanda di risarcimento del c.d. danno da ritardo poi dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Con ‘atto di riproposizione’ ai sensi dell’art. 17, comma 2 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, notificato in data 2 ottobre 2020 e depositato in data 28 ottobre 2020, il ricorrente ha chiesto al TAR della Toscana la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in solido con la Comunità Montana Aspromonte Orientale, al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2bis della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente ha commisurato il danno (quantificato in € 23.548,12 ) alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo sotteso alla domanda di pensione ordinaria diretta di vecchiaia del 13.10.2016, decorrenza della pensione dal 20.5.2017, che si era concluso solo a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi la Corte dei conti. In sostanza ha chiesto il risarcimento del danno ‘ provocato dalla mancata liquidazione della pensione ‘ così qualificata la domanda dallo stesso ricorrente.
L’IRAGIONE_SOCIALE nel costituirsi davanti al TAR ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il TAR della Toscana, quindi, ha sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione -ex art. 11 comma 3 del c.p.a. ed art. 59 comma 3 della legge 18 giugno 2009 n. 69 -poiché ha ritenuto che non fosse corretta la declinatoria della giurisdizione da parte della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo. In particolare, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione formatasi sulla portata dell’art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 che rubricato ‘ Dei giudizi in materia di pensioni ‘ -dispone che ‘ Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono
devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell’impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell’articolo seguente ‘.
Ad avviso del Tribunale amministrativo la domanda risarcitoria, basata sul ritardato adempimento della prestazione pensionistica, rientra nel disposto del citato art. 62 posto che il testo della norma non autorizza alcuna distinzione e che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda anche la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo pensionistico.
L’Inps ha depositato memoria adesiva insistendo per la giurisdizione del giudice contabile.
Anche il Procuratore generale ha concluso nel senso della giurisdizione della Corte dei conti ed in prossimità dell’adunanza fissata per la decisione l’Inps ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aderire alle conclusioni del Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile a decidere sulla domanda con la quale il signor COGNOME chiede la condanna dell’Inps al risarcimento del danno sofferto per effetto del ritardo nell’emanazione del provvedimento di riconoscimento della pensione.
Va premesso che, come è noto, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, il quale va identificato in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice ed anche in funzione della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti
fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 24/01/2024 n. 2368 ma già Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350 e 16/05/2008 n. 12378).
12. Ciò posto va qui ribadito che rientrano nella giurisdizione in via esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, le controversie che hanno ad oggetto la sussistenza del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, la misura della prestazione e la sua decorrenza anche laddove si alleghi l’inadempimento dell’ente obbligato o il suo adempimento inesatto (cfr. Cass. s.u. 27/03/2017 n. 7755, 09/06/2016 n. 11869).
13. E dunque appartengono alla giurisdizione del giudice contabile – che, come è noto, nello specifico è estesa al merito con poteri anche istruttori per l’accertamento e la valutazione dei fatti -nell’ambito delle domande relative all’accertamento del diritto alla pensione quelle relative all’anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014 n. 26935, 24/07/2013 n. 17927, 07/08/2009 n. 18076, 29/04/2009 n. 9942, 14/02/2007 n. 3195, 19/01/2007 n. 1134 e 10/01/2007 n. 221). Quelle di accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione. Quelle di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr. Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). Si tratta, in tutti questi casi, di profili funzionali all’ottenimento o alla misura della pensione (cfr. Cass. s.u. 26/09/2020 n.28020 e 26252 del 2018 cit.). A ciò si aggiunga che si è ritenuto che rientri nella giurisdizione del giudice contabile anche la controversia con la quale a fronte di un tardato adempimento nel riconoscimento della prestazione pensionistica si rivendichi il diritto a vedersi corrispondere sulle somme pagate in ritardo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. s.u. 11/01/1997 n. 190 16/12/1994 n. 10799).
14. In definitiva, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo(ovvero come nella specie non lo sia più), senza che da tale competenza possano risultare escluse, ad esempio, le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (Cass. s.u. n. 190 del 1997 cit., 07/11/2000 n. 1149, 16/01/2003 n. 573) ed anche le domande di risarcimento del danno per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. s.u. 07/01/2013 n. 153 e 27/02/2013 n. 4853).
15. Anche la domanda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei, perciò, è devoluta alla cognizione del giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale (cfr. Cass. s.u. n. 153 del 2013 cit. ed ivi le richiamate Cass. s.u. 14/06/2005 n. 12722, 18/03/1999 n. 152, e la già citata Cass. s.u. n. 153 del 2003). La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. oltre alla già citata cass. s.u. n. 153 del 2013 anche cass. s.u. 31701/2008 n. 2298 e già Cass. s.u. 08/08/1994 n. 7268) – nella specie connessa ai tempi di erogazione della prestazione – quali che siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati.
In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti davanti alla quale dovrà essere riassunto il giudizio ed alla quale è demandata la regolazione delle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Spese al merito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024