Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5191 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 5191 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6999/2024 R.G. proposto da: BPER BANCA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliata ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché contro COGNOME, NOME COGNOME
-intimati- avverso la sentenza n. 46/2024, emessa dalla Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, depositata in data 26 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 46 del 2024, la Corte dei Conti -Sezione Terza Giurisdizionale di Appello – confermava la pronuncia del primo grado con cui i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e la BPER RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE della Campania S.p.A., sono stati condannati, in solido, a pagare alla Provincia di Salerno l’importo complessivo di euro 1.544.616,50, per averle cagionato un danno patrimoniale (danno procurato dalla concomitante attività dei funzionari della Provincia COGNOME e COGNOME, che avevano predisposto mandati di pagamento per crediti inesistenti, e dalla attività dei dipendenti dell’istituto di credito, titolare del servizio di tesoreria provinciale, che aveva quietanzato quei mandati di pagamento a favore di una ditta individuale che non vantava alcun credito, facendo sì che il denaro pubblico venisse erogato a terzi senza titolo).
Con la citata sentenza n. 46 del 2024, la Corte dei conti, per quel che ancora rileva in questa sede, riteneva responsabile la RAGIONE_SOCIALE per il fatto dei propri dipendenti ravvisando, ai fini della sua responsabilità contabile, la sussistenza di un rapporto di servizio con la Provincia danneggiata.
Avverso questa sentenza è proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
La Procura generale presso la Corte dei conti ha depositato controricorso.
Le altre parti, destinatarie della notificazione del ricorso, non hanno svolto difese.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile oppure voglia rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denunzia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 103 Cost. e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 174/2016 (difetto di giurisdizione) ‘ . Si sostiene, da parte della banca ricorrente, che «il pagamento è stato eseguito in forza di mandati formalmente esistenti, anche se non corrispondenti a servizi o opere resi dagli accipiens ». Conseguentemente, secondo l’assunto sostenuto nel primo motivo di ricorso in esame, la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE ex art. 2049 c.c. è stata individuata nell’aver i suoi cassieri pagato i detti mandati di pagamento senza accorgersi della loro ‘falsità’ o ‘contraffazione’ e, ‘per tesi indimostrata’, nell’aver pagato in contanti indicando nel sistema come ordinante dei pagamenti la Provincia. In questi termini, la Corte dei conti – continua ancora la RAGIONE_SOCIALE ricorrente – avrebbe assunto una decisione in una materia assolutamente estranea alla propria competenza e giurisdizione. Invero, sempre secondo la tesi della ricorrente, «nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed al fine di poter configurare una responsabilità della stessa ex art. 2049 c.c., oggetto di indagine ed accertamento specifico avrebbero dovuto essere gli assunti illeciti dei cassieri e quindi gli obblighi incombenti sugli stessi a fronte della normativa bancaria ed antiriciclaggio; tali indagini ed accertamenti sono di competenza del giudice ordinario».
Il motivo è inammissibile. Pacifica, in via di principio, la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti del tesoriere (Cass., S.U., n. 333362/2018; S.U., n. 1433/1994), va da sé che la responsabilità patrimoniale-contabile a carico di una persona giuridica (o ente)
postula sempre l’accertamento di condotte illecite imputabili a persone fisiche. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, con indagine di fatto attinente al merito e perciò insindacabile in questa sede, ha accertato l’esistenza di un comportamento gravemente colpevole dei dipendenti dell’istituto di credito in ordine all’esercizio del servizio di tesoreria. È stato chiarito in termini generali che l’accertamento della sussistenza e della imputabilità soggettiva di condotte violatrici di obblighi di servizio o contra ius , eziologicamente causatrici del danno, non è questione di giurisdizione e neppure prius logico giuridico ai fini della declaratoria di (un eventuale) difetto di giurisdizione; ma è questione che afferisce tutta e solo ai limiti interni di esercizio della giurisdizione stessa, nel senso che l’accertamento medesimo investe la competenza e la cognizione esclusiva della Corte dei Conti, e si colloca, dal punto di vista logico-giuridico, quale posterius rispetto al valido radicarsi della potestas iudicandi . Il controllo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione senza estendersi ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., S.U., n. 123 del 2001).
2- Con il secondo motivo di impugnazione si censura la decisione di appello perché, nel negare la prescrizione dell’azione erariale e confermando la decisione di primo grado, si è sostituita al potere legislativo e ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione non prevista dalle leggi dello Stato. In particolare, è oggetto di censura l’affermazione della Corte dei conti secondo cui ‘in ipotesi di danno erariale cagionato da un fatto penalmente rilevante, il dies a quo della prescrizione coincide con l’esercizio dell’azione
penale e, dunque, con la richiesta di rinvio a giudizio. È con essa, infatti, che sorge l’obbligo di comunicazione dell’ eventus damni al PM contabile ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p.’.
Il motivo è inammissibile, essendo fin troppo ovvio che esso non pone una questione di giurisdizione, ma censura un supposto error in iudicando : «L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all’attività di interpretazione – sia pure estensiva o analogica – di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio» (Cass., S.U., n. 34499/2024).
3. È del pari inammissibile il terzo motivo, con il quale si sostiene che la Corte dei conti, su uno dei motivi d’appello, si è limitata al richiamo di esso, senza esprimere alcun giudizio: «Con riguardo a sentenza del Consiglio di Stato, la deduzione di vizio di omessa pronuncia può integrare motivo inerente alla giurisdizione, come tale denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ove si verta in tema di rifiuto di decisione, sul presupposto dell’esorbitanza della relativa questione da quelle rientranti nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. Il suddetto ricorso, pertanto, non è esperibile per far valere omissioni o lacune, in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell’affermare o negare la legittimità del provvedimento impugnato, vertendosi in tema di errori in iudicando
od in procedendo, i quali attengono alla correttezza del concreto esercizio di quelle attribuzioni» (Cass. n. 8741/1987; nello stesso senso Cass. n. 525/1998; n. 30605/2024).
4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale di organo propulsore dell’attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un’amministrazione, ma quale portatore dell’interesse generale dell’ordinamento giuridico – esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (Cass., S.U., n. 5589/2020).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 07/10/2025.
Il Presidente COGNOME