Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2767 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14862-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Impiego pubblico Risarcimento danni per erroneo versamento contributivo Giurisdizione
R.G.N. 14862/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/01/2024
CC
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 368/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/12/2017 R.G.N. 289/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
c on sentenza dell’11.12.2017 la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato, per essere devoluta la controversia alla Corte dei conti, il difetto di giurisdizione sull’intera domanda di NOME COGNOME, affermava la giurisdizione del giudice ordinario «quanto alle domande risarcitorie formulate nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in seguito anche più in breve: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e, per l’effetto, rimette(va) le parti avanti al Tribunale di Trieste -giudice del lavoro»;
il giudice d’appello, preso atto che le domande riproposte erano le sole svolte in primo grado nei confronti di COGNOME, al fine di accertarne la responsabilità per gli erronei versamenti contributivi effettuati (dal 1.1.2008 al 6.1.2011) all’INPDAP anziché all’RAGIONE_SOCIALE, dando luogo alla mancata percezione da parte del COGNOME di una componente del trattamento pensionistico, affermava la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che esse
riguardavano «direttamente il rapporto di provvista inerente all’obbligazione contributiva previdenziale» , fondandosi, quindi, «in via esclusiva sul rapporto di lavoro e su un inadempimento del rapporto di lavoro»;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di unico motivo, cui si è opposto NOME COGNOME con controricorso, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha aderito, nel suo controricorso, alle conclusioni del ricorrente.
Considerato che:
si deve preliminarmente evidenziare che nel giudizio di cassazione non è applicabile l’istituto dell’interruzione con la conseguenza che il decesso della parte non assume alcun rilievo (cfr. fra le tante Cass. n. 1757/2016), sicché non si pone in questa sede questione sulla prosecuzione del giudizio da parte degli eredi;
ciò posto, nell’unico motivo COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte triestina violato i principi di riparto della giurisdizione non avvedendosi che la controversia, siccome connessa al diritto a pensione del pubblico dipendente, anche in termini di ristoro del danno da mancato incremento pensionistico, rientrava nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti;
3. il motivo è fondato;
occorre preliminarmente rilevare che con decreto del 10 settembre 2018 il Primo Presidente di questa Corte, dato atto della formazione di orientamenti consolidati sulle questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontano dette questioni;
nella fattispecie va evidenziato che l ‘originaria domanda -concernente un lavoratore in quiescenza, essendo l’originario
ricorrente andato in pensione nel settembre 2001 e avendo incardinato il giudizio in data 5.10.2015 -si fonda su un preteso inadempimento contributivo del datore di lavoro (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in relazione a precedenti contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato; inadempimento in particolare consistito nell’aver versato i contributi relativi al periodo 1.1.2008/6.1.2011 all’INPDAP anziché all’RAGIONE_SOCIALE, dando così luogo a una più ridotta percezione degli emolumenti pensionistici in capo al lavoratore (v. pag. 8, ult. cpv., della sentenza impugnata), di guisa che, su tali basi, questi ha chiesto accertarsi l’ intervenuta omissione contributiva, con diritto al relativo ricongiungimento e, comunque, all’integrità del proprio trattamento pensionistico, e, in subordine, la condanna del datore di lavoro (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) al risarcimento del danno;
come anticipato nella narrativa in fatto, il primo giudice dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ma la Corte territoriale, andando in diverso avviso, affermava la giurisdizione del giudice ordinario sulla (sola) domanda subordinata di risarcimento danno nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli erronei versamenti contributivi effettuati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE anziché all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
ciò premesso, per la risoluzione della questione di giurisdizione prospettata occorre, in primo luogo, rammentare che ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della causa petendi , costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione
accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1134 e altre successive);
con speciale riferimento alla giurisdizione della Corte dei conti, questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente affermato (Cass., Sez. L, n. 28020 del 26/09/2022) che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, «tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato (cfr. tra le tante Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri -anche istruttori -del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti».
E’ al giudice contabile che deve essere devoluta, pertanto, la domanda relativa all’anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29396 ed ivi le richiamate Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2014, n. 26935, Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2007, n. 3195, Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2007, n. 221, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1134, Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9942, Cass., Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927).
Costituisce, inoltre, principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. U, n. 28020/2022, cit.) «quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n.
1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)». Ciò comporta che, in tutti i casi ricordati, il profilo funzionale alla pensione dell’accertamento chiesto deve essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile, ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all’ottenimento o alla misura della pensione.
10. Orbene, nel caso in esame le numerose doglianze formulate dal COGNOME, costituenti oggetto dell ‘originario ricorso , riguardano proprio l’accertamento delle somme versate -rectius , erroneamente versate, con conseguente esistenza di periodi incompleti o mancanti -a titolo di contribuzione e sono (evidentemente) funzionali al successivo accertamento del diritto alla pensione: trattasi di accertamenti e verifiche la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del monte contributivo per i fini pensionistici. Tanto depone univocamente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, per la riconducibilità della
contro
versia nell’ambito della giurisdizione del giudice contabile in luogo di quello ordinario.
Sotto altro (concorrente) profilo, ha altresì errato la Corte d’appello nel ritenere che la domanda risarcitoria, in quanto subordinata, potesse essere scissa da quella principale ai fini della pronuncia sulla giurisdizione; così argomentando, la Corte distrettuale non si è conformata nella fattispecie alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 21165 del 23/07/2021) secondo cui «in caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito»; ipotesi (questa) non avveratasi (invero) nel caso di specie in cui sulla domanda principale la statuizione del primo giudice, non sottoposta a censure in fase di gravame, era stata nel senso della giurisdizione della Corte dei conti.
Conclusivamente, per le ragioni indicate , l’impugnata sentenza, che si è discostata nella fattispecie dai principi di diritto suindicati, va cassata, e, in accoglimento del ricorso, dev’essere dichiarata sulla controversia la giurisdizione del giudice contabile.
L’esito alterno delle diverse fasi di merito e la peculiarità della questione, legata al nesso di pregiudizialità fra le domande, giustificano l ‘integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, dinanzi alla quale rimette le parti, e cassa la sentenza impugnata ; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11/01/2024.