Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 15148 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 15148 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15749-2023 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, negli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura centrale RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– resistente –
Oggetto
RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 894/2022 presso il TRIBUNALE di CUNEO.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti.
RILEVATO CHE
Il professor NOME COGNOME conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per ottenere la regolarizzazione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione previdenziale avendo verificato, con riguardo al lungo periodo di servizio inframmezzato da periodi di aspettativa per mandato amministrativo, l’esistenz a di numerose irregolarità.
1.1. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti.
1.2. Il Tribunale differiva l’udienza di discussione per consentire al ricorrente di depositare le notifiche alle altre amministrazioni convenute –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – che non si erano costituite.
1.3. In relazione all’eccezione di difetto di giurisdizione il Professor COGNOME ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con il quale insiste per la giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo ha rammentato che con il ricorso era stato chiesto il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal 7 agosto 2014 al 3 ottobre 2021 ed ha evidenziato che non vi erano perciò solo quelli relativi al trattamento pensionistico ma anche quelli funzionali al trattamento di fine servizio e per il fondo di credito a carico di tutti i dipendenti statali per avere diritto alle prestazioni creditizie da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ha sottolineato che essendo stato assunto prima del 31.12.2000 aveva diritto a percepire il TFS e dunque era necessario che i relativi contributi fossero stati versati in favore RAGIONE_SOCIALE‘opera di previdenza. Ha ricordato che, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa
legge n. 335 del 1995, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448 del 1998 e dei D.P.C.M. 20.12.1999 e 2.3.2001, per tale fine il personale statale è assoggettato ad una ritenuta del 2,5% RAGIONE_SOCIALE‘80% RAGIONE_SOCIALEo stipendio tabellare I.I.S. e tredicesima e che lo RAGIONE_SOCIALE concorre con un’aliquota base del 7,10%. In via subordinata, e per il caso che fosse maturata la prescrizione, ha poi dedotto che era stata chiesta la condanna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni al risarcimento del danno mediante costituzione di una rendita e dunque, all’evidenza, la controversia presentava aspetti che non erano connessi alla previdenza pensionistica sicché la giurisdizione doveva restare in capo al giudice del lavoro.
Si è costituito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sottolineando il carattere preminentemente contributivo previdenziale RAGIONE_SOCIALEa controversia relativa ad un rapporto di lavoro la cui pensione verrà erogata a carico RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha insistito per la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti mentre i l RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso essendo la giurisdizione sulla controversia RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo per la giurisdizione del giudice ordinario atteso che nel caso in esame la controversia non ha ad oggetto il diritto a pensione né la misura del trattamento pensionistico e neppure il computo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa pensione ma solo la ripartizione tra datore e prestatore degli oneri contributivi.
RITENUTO CHE
Ritiene il Collegio che la controversia appartenga alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti.
5.1. Va rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio il Professor COGNOME ha dedotto che nei periodi in cui aveva beneficiato RAGIONE_SOCIALE‘aspettativa per mandato amministrativo, avendo ricoperto la carica di assessore in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che l’Amministrazione di appartenenza non aveva provveduto al versamento dei contributi come invece era suo onere.
5.2. Pertanto, ha chiesto che si accerti il suo diritto al versamento dei contributi nel periodo indicato con la condanna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni
convenute a provvedervi, in via solidale o alternativa. In subordine, poi, ha chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALEe stesse Amministrazioni a risarcire il danno con costituzione di una rendita vitalizia per il caso di avvenuta prescrizione dei contributi stessi.
Inoltre, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ha chiesto che si accerti che erano stati effettuati i versamenti per il riscatto degli anni universitari (dal 1978 al 1982) con ordine di aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa posizione contributiva. Che nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1995 erano stati versati dall’Amministrazione di appartenenza i contributi previdenziali e assistenziali con ordine all’Istituto di aggiornare la posizione ai fini del computo RAGIONE_SOCIALEa pensione e così anche per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2005 e dal 1° luglio al 31 agosto 2016 e per il 2021 ed il 2022, in attesa di versamento dei contributi, di computare i periodi ai fini RAGIONE_SOCIALEa pensione.
5.3. Si tratta di domande che sono tutte finalizzate a correggere errori e a regolarizzare la posizione contributiva ai fini pensionistici.
Tanto premesso va ricordato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda e che il significato RAGIONE_SOCIALEa disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, cioè RAGIONE_SOCIALEo specifico oggetto e RAGIONE_SOCIALEa reale natura RAGIONE_SOCIALEa controversia, da identificarsi non soltanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa “causa petendi”, costituita dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass. s.u. 15/03/2022 n. 8332).
6.1. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all’accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pensione
ovvero alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto riscatto di anni universitari. In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti. Inoltre, è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all’anzianità contributiva ed alla misura RAGIONE_SOCIALEa pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927).
6.2. Queste sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “petitum” sostanziale e, quindi, anche quelle ‘funzionali’ alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto. Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pensione e non solo alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr., tra altre, Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento chiesto è stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all’ottenimento o alla misura RAGIONE_SOCIALEa pensione (si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l’ accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u. 26/09/2022 n. 28020). Si è così ritenuto che la controversia concernente l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa
consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.
Nel caso in esame pur non essendo stata proposta una domanda di pensione l’accertamento è comunque funzionale al conseguimento futuro RAGIONE_SOCIALEa prestazione salvo, in subordine, per il caso di prescrizione dei contributi, l’accertamento del diritto alla costituzione di una rendita. 8. In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti davanti alla quale le parti riassumeranno il processo nei termini di legge. Al giudice contabile è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti davanti alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge. Demanda alla medesima di liquidare le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2024