Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 6534  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul  regolamento  di  giurisdizione  iscritto  al  n.  NUMERO_DOCUMENTO  proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA, con ordinanza n. 2975 del 5/9/2024, nella causa tra:
RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOMENOME COGNOME (EMAIL)  e  NOME  COGNOME (EMAIL);
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/2/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 2975 resa in data 5/9/2024 il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione a seguito della sentenza n. 5686 del 18/11/2016 con la quale il Tribunale civile di Catania ha declinato, in favore del giudice amministrativo, la propria giurisdizione sulla domanda proposta dalla ditta RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 115 emessa dal Comune di Paternò in data 4/9/2013 per il pagamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di un’integrazione degli oneri connessi al procedimento di espropriazione (e di successiva concessione del diritto di superficie alla società opponente) di un lotto di terreno sul quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato taluni alloggi di edilizia popolare successivamente ceduti a terzi.
A fondamento della decisione assunta, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rilevato  come,  sulla  base dell’insegnamento della  giurisprudenza  di legittimità,  in  caso  di  contestazione  di  un  provvedimento  ingiuntivo connesso  al  pagamento  di  oneri  a  carico  del  privato,  senza  alcun coinvolgimento  critico dell’esercizio del  potere  da  parte dell’autorità
amministrativa,  la  giurisdizione  spetta  al  giudice  ordinario,  dovendo trovare sul punto applicazione l’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. b), nella parte  in  cui  esclude dall’attribuzione alla  giurisdizione  esclusiva  del giudice  amministrativo  la  cognizione  delle  controversie  «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».
Quanto alla tempestività della sollevazione d’ufficio del conflitto di giurisdizione (in considerazione di quanto previsto dall’art. 11, co. 3, c.p.a.), il giudice amministrativo ha rilevato di provvedere nel rispetto di  tale  norma  (pur  se,  formalmente, nella seconda udienza fissata), evidenziando di aver disposto il differimento della prima udienza per la necessità di rendere possibile la congiunta discussione «con il ricorso n. 739/2018 r.g., riguardante analoga questione».
A  seguito della  proposizione d’ufficio del  regolamento  di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni Unite, il Comune di Paternò ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede.
Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità del regolamento di giurisdizione, in considerazione della tardività con la  quale  il  Tribunale  amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia,  sezione staccata  di  Catania,  aveva  provveduto  a  sollevare  il  conflitto  di giurisdizione.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
 Con l’ordinanza n.  2975  resa  in  data  5/9/2024,  attraverso  la quale  ha  sollevato  conflitto  negativo  di  giurisdizione,  il  Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha evidenziato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, deve ritenersi appartenente alla giurisdizione  del  giudice  ordinario  la  domanda  avente  ad  oggetto  il
pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10, della l. n. 167 del 1962, come sostituito dall’art. 35, della l. n. 865 del 1971, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l’individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. (Cass. Civ., Sez. Un., 11 ottobre 2016, n. 20419 conf. Cass. Civ., Sez. Un., 10 agosto 2011, n. 17142; Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9842; Cass. Civ., Sez. Un., 10 settembre 2004, n. 18257).
In particolare, secondo il giudice amministrativo, non coinvolgendo la controversia in esame alcuna interpretazione della convenzione di base, né implicando alcun vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa -limitandosi, ben diversamente, a riguardare la contestazione dell’effettiva sussistenza dell’obbligo di corrispondere quanto richiesto con il provvedimento gravato – contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale civile di Catania con la sentenza n. 5686/2016, la controversia in oggetto esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo rientrando, al contrario, in quella del giudice ordinario.
Ritiene il Collegio di dover preliminarmente rilevare l’ammissibilità del  regolamento  di  giurisdizione  sollevato  in  questa sede.
Osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza  di  queste  Sezioni  Unite,  in  tema  di  regolamento  di giurisdizione d’ufficio, l’art. 11,  comma  3,  c.p.a.,  che  consente  al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d’ufficio, ‘ alla prima udienza’, il conflitto di giurisdizione, dev’essere interpretato nel senso che il limite temporale
oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall’udienza di discussione che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo  alla  reale  trattazione  e  decisione  della  causa  (Cass.,  Sez.  U, ordinanza n. 25515 del 13/12/2016, Rv. 641785 – 01).
In particolare, detta prima udienza di discussione, non può farsi coincidere con quelle udienze di verifica preliminare e di smistamento frequenti nelle prassi processuali con funzioni meramente ordinatorie, come quella nella specie celebratasi nel corso del giudizio a quo ai fini della congiunta discussione di procedimenti diversi tra loro connessi.
Al riguardo, queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 15 maggio 2017 n. 11988) hanno avuto modo di precisare come il riferimento alla ‘ prima udienza ‘ , quale limite temporale per sollevare il conflitto di giurisdizione, riguardi la prima udienza fissata per la trattazione del merito, dovendo individuarsi la ragione ispiratrice dell’art. 59, comma 3, legge n. 69 del 2009 in quella di evitare, almeno tendenzialmente, ogni inutile dispendio di attività processuale, di modo che la competenza giurisdizionale, già individuata nella precedente sentenza, è destinata a divenire incontestabile qualora il giudice successivamente adito non evidenzi immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l’intervento risolutore delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. Un., 19 maggio 2014 n. 10922).
 In  ipotesi  di  giudizio  tempestivamente  riproposto,  dopo  la declinatoria  di  giurisdizione  del  giudice  ordinario,  davanti  al  giudice amministrativo, l’art. 11, co. 3, del codice del processo amministrativo indica nella prima udienza il tempo oltre il quale il giudice amministrativo non può sollevare il conflitto.
Come queste Sezioni Unite hanno già statuito con la sentenza 13 aprile 2012, n. 5873, per un verso, tale udienza è quella fissata in base all’art. 71, co. 3, c.p.a. (‘udienza per la discussione del ricorso’) e disciplinata dall’art. 73; per altro verso, la disposizione dell’art. 11,
co. 3, c.p.a. va interpretata alla stregua di quella, analoga, contenuta nella  legge  n,  69/2009,  art.  59,  co.  3,  (Disposizioni  per  lo  sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonché  in  materia  di processo civile), ove è previsto che ‘ il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio […] tale questione […] fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito (v. anche Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2016 n. 25515).
Ne consegue che, in tema di regolamento d’ufficio, non è ostativa al promovimento del conflitto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo adito a seguito di translatio iudicii la circostanza che detto giudice, prima dell’udienza di discussione, abbia celebrato una (o più) camera di consiglio sulla richiesta di emanazione di misure cautelari, anche ove abbia emesso, all’esito della stessa, un provvedimento provvisorio per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso (v. Cass., Sez. Un., 2 luglio 2015 n. 13570).
Da ciò l’affermazione del principio in forza del quale, in tema di giurisdizione, la prima udienza entro cui, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa (Cass., Sez. Un., 15 maggio 2017 n. 11988; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018 n. 9916).
Ne deriva che il disposto differimento della prima udienza – là dove necessitato dall’esigenza di procedere alla congiunta trattazione di procedimenti connessi -, impone di ritenere ancora integra la facoltà del giudice di provvedere sulla giurisdizione e, conseguentemente, di adottare,  alla  successiva  udienza  (prima  udienza ‘ sostanziale ‘ )  un
provvedimento volto a sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, co. 3, c.p.a.
Nel merito del regolamento, ritiene il Collegio – in conformità a quanto sostenuto nell’ordinanza del Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha promosso il  regolamento  di  giurisdizione  –  che  la  giurisdizione  sulla  domanda oggetto della controversia in esame spetti al giudice ordinario.
A sostegno di tale conclusione, varrà richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, ai sensi del quale le controversie promosse dall’ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U, ordinanza n. 16083 del 09/06/2021, Rv. 661538 – 01; Cass., Sez. U, sentenza n. 5423 del 26/02/2021, Rv. 660792 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 20419 del 11/10/2016, Rv. 641219 – 01).
Al riguardo, è appena il caso di osservare come, sulla base del criterio generale determinativo della giurisdizione correlato al petitum sostanziale , nel caso di specie, in base al contenuto della domanda originariamente introdotta dalla società ricorrente dinanzi al Tribunale civile di Catania, la controversia dovesse ritenersi, in effetti, attinente all’effettiva sussistenza e, in ogni caso, alla misura dei corrispettivi dovuti per l’assegnazione, ancorché rideterminati dal Comune di Paternò.
Pertanto, con la formulata domanda, la società opponente ha inteso contestare  il  carattere  effettivamente  dovuto  e  l’ammontare  dei corrispettivi di cessione dei diritti di superficie sulle aree a suo tempo alla stessa concesse in conseguenza di una loro successiva revisione –
per la stessa società peggiorativa – ad opera del citato Comune, senza, però, rimettere in discussione il rapporto concessorio presupposto.
Così inquadrato l’oggetto della causa originariamente introdotta dinanzi al Tribunale civile di Catania, ne consegue – in consonanza con quanto osservato nell’ordinanza del Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione – la necessaria applicazione del principio, recepito dalla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., 9 giugno 2021 n. 16083; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2021 n. 5423; Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2016 n. 20419), ai sensi del quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo (nonché, eventualmente, l’individuazione del soggetto debitore), allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.
Da ciò deriva che – diversamente da quanto ritenuto nella sentenza n. 5686 del 18/11/2016 del Tribunale civile di Catania – la contestazione della legittimità della pretesa del Comune RAGIONE_SOCIALE Paternò di ottenere il pagamento di ulteriori integrazioni dei corrispettivi già pagati in precedenza dalla società assegnataria non si è venuta a collocare al di fuori del rapporto concessorio disciplinato dal citato art. 35 della legge n. 865/1971 e, quindi, la valutazione sulla sussistenza o meno di tale diritto in capo all’ente comunale attiene a una causa che rientra nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, la controversia in oggetto non involge l’interpretazione  della  convenzione  di  base,  né  implica  il  vaglio  di
legittimità  di  provvedimenti  autoritativi  anteriori  ad  essa,  ma  ben diversamente  concerne  la  contestazione  della  debenza  dell’ulteriore integrazione dei corrispettivi (a titolo di conguaglio o per altra causale) individuata nelle delibere comunali richiamate in ricorso.
In altri termini, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nell’art. 10 della legge 18 aprile 1962, n.167, poi sostituito dall’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione ex post – come avvenuto nel caso che ci occupa – la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettività dell’obbligazione di pagamento, ipotesi, quest’ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133, comma 1, lett. b) c.p.c., nella parte in cui esclude dall’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».
Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata la giurisdizione  del  giudice  ordinario,  al  quale  è  altresì  rimesso  di
provvedere  alla  disciplina  delle  spese  del  presente  regolamento  di giurisdizione.
P.Q.M.
Dichiara  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario  e  rimette  le  parti dinanzi al Tribunale di Catania, anche ai fini della disciplina delle spese del presente regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite