Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14726 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24009-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Giurisdizione
R.G.N.24009/2019
COGNOME
Rep.
Ud.11/03/2025
CC
– controricorrente –
nonché contro
UNIVERSITA’ STUDI NAPOLI NOME, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 7409/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/01/2019 R.G.N. 957/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.1.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO sulla domanda proposta dall’INPS per ottenere la condanna dell’Università degli Stud i di Napoli ‘Federico II’ e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘Federico II’ al pagamento dei contributi previdenziali non versati in relazione ad una pluralità di rapporti di lavoro precorsi in epoca anteriore al 1998 con taluni medici c.d. gettonati, tra cui il dott. NOME COGNOME che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e l’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘Federico II’ hanno resistito con che NOME COGNOME già contumace nel processo d’appello, distinti controricorsi, successivamente illustrati con memoria; è rimasto intimato;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 34 c.p.c. e dell’art. 69, d.lgs. 165/2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la presente controversia, in ragione della data di cessazione dei rapporti di lavoro posti a fondamento della domanda giudiziale, andasse devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo ancorché nella specie si vertesse non già in materia di pubblico impiego, bensì in materia di rapporto contributivo tra ente previdenziale ed enti pubblici non economici;
che, trattandosi di questione di giurisdizione già decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, la decisione può essere assunta anche a sezione semplice, deponendo in tal senso la previsione dell’art. 374, comma 1°, c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. nn. 16069 del 2018 e 85 del 2021);
che, nel merito, il motivo è infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato, in controversia affatto analoga alla presente, che il criterio dettato dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, per la determinazione, in via transitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti di pubblico impiego, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la domanda attorea si fondi, seppure in parte, sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione a favore dell’ente pubblico, come nel caso in cui si deduca l’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione il cui accertamento incidentale è necessario per poter poi avanzare la richiesta di pagamento dei contributi (così Cass. S.U. n. 18753 del 2023);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi formato l’orientamento cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del’11.3.2025.