Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18631 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 18631 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al n. 25514/2023 R.G. con la sentenza n. 196 del 01 marzo 2023 del Tribunale di Vibo Valentia, sollevato d’ufficio dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2023 (r.g. n. 438/2023) nel procedimento vertente tra
RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente non costituitasi in questa sede -contro
RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE-Riscossione
-resistente non costituito in questa sede –
RAGIONE_SOCIALE
-resistente non costituito in questa sede -e
RAGIONE_SOCIALE.
-resistente non costituito in questa sede –
Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE con ricorso depositato in data 14 maggio 2010 impugnava innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia due cartelle di pagamento, notificate nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE dal concessionario per la riscossione e relative al recupero di contributi previdenziali, eccependo la nullità del ruolo esattoriale e della cartella per vizi formali e di contenuto, nonché l’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE somme richieste.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 196/2023 del 1° marzo 2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario poiché l’atto ineriva a ‘prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria ‘ e con il ricorso si facevano valere vizi della cartella; richiamava, a sostegno, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 30756 del 2018.
Riassunto tempestivamente il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia, alla prima udienza del 12 dicembre 2023 fissata per la trattazione del ricorso, sollevava conflitto negativo di giurisdizione poiché la controversia aveva ad oggetto diritti
ed obblighi attinenti a un rapporto previdenziale, riscossi mediante cartella esattoriale, e non a un rapporto tributario, da cui la devoluzione al giudice del lavoro anche in forza dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, che prevede espressamente la possibilità, in tali ipotesi, di proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo innanzi al giudice del lavoro.
Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti si è costituita.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento d’ufficio, ammissibile perché tempestivamente sollevato, va risolto con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
2 . Come emerge dall’ordinanza di rimessione e dagli stessi atti del giudizio (ricorso in riassunzione, atti di controdeduzioni, le cartelle ad essi allegate) la controversia ha ad oggetto non un credito tributario, o, comunque, pretese afferenti a un rapporto tributario, ma crediti previdenziali, per la cui cognizione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e, in particolare, la competenza del giudice del lavoro).
Va infatti ribadito che « in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere » (Sez. U, n. 11293 del 29/04/2021).
Del resto, come più volte ribadito da questa Corte « Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non
solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro .» (v. Sez. U, n. 7399 del 27/03/2007; Sez. U, n. 15168 del 23/06/2010; da ultimo Cass. n. 14077 del 22/05/2023).
Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, con termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, il 09/04/2024.