Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18090 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 18090 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
Oggetto
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
R.G.N. 24691/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 24691-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di VIBO VALENTIA, con ordinanza n. 555/2023 depositata il 19/12/2023 nella causa tra:
RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente non costituita in questa fase contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE -COSENZA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte, in accoglimento del regolamento sollevato d ‘ ufficio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnò dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali eccependo la nullità del ruolo esattoriale e della cartella per vizi di forma e di contenuto oltre che in relazione al l’erronea quantificazione del credito contributivo ed alla determinazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Chiese perciò che si accertasse e dichiarasse la nullità dell’atto impugnato.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 179 del 21 febbraio 2023, declinò la sua giurisdizione ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice tributario.
Riassunto il giudizio dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia questa ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo a sua volta sussistente la giurisdizione del Tribunale ordinario di Vibo Valentia. Il giudice tributario ha rilevato che oggetto della controversia erano diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale azionati a mezzo di cartella esattoriale. Inoltre, l’art. 24 del d.lg s. n. 46 del 26 febbraio 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenzia li, possa proporre opposizione contro l’isc rizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.
La Procura generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
Ragioni della decisione
Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.
Questa Corte, anche di recente, ha affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. s.u. 23/07/2018 n. 19523 e 23/06/2010 n. 15168 ).
Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell’ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell’RAGIONE_SOCIALE sia nata da un accertamento tributario da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, decidendo sul conflitto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale va rimessa la causa anche per il governo RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024