Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 8170 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 8170 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
Giurisdizione -Regolamento d’ufficio
ORDINANZA
sul regolamento di giurisdizione, iscritto nel R.G. al n. 21826 del 2024, sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno con ordinanza del l’1 ottobre 2024, n. 1457 nel procedimento vertente tra:
BIFOLCO Cecilia , cf BFLCCL71R6G230N –
Ricorrente non costituita in questa fase
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI , in persona del legale rappresentante p.t. –
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, Direzione Provinciale di Salerno , in persona del Presidente p.t. –
Resistenti non costituiti in questa fase
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025;
lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME, cui l’Agenzia delle entrate – Riscossione aveva notificato una cartella di pagamento avente ad oggetto crediti previdenziali pretesi dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, impugnò l’atto dinanzi al Tri bunale di Salerno.
Con ordinanza datata 28.06.2023 il giudice adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Salerno.
Riassunto il processo dinanzi a quell ‘ufficio , con ordinanza n. 1457/11/2024, depositata l’1 ottobre 2024, la Corte di giustizia tributaria adita declinò a sua volta la giurisdizione, ritenendo la materia contesa nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ha dunque sollevato d’ufficio dinanzi a questa Corte -ex art. 59, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69- regolamento di giurisdizione.
Delle parti costituite nella controversia di merito nessuna ha svolto difese in questa fase.
Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
Nell’adunanza camerale del 18 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel declinare la propria giurisdizione, il Tribunale di Salerno ha richiamato giurisprudenza delle sezioni unite, secondo cui, nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella del giudice ordinario va individuato nella prima per la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Al contrario, la cognizione spetta alla giurisdizione ordinaria sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, che prescindano dall ‘ esistenza o validità della notifica degli atti ad esso prodromici, nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento , o, per l’ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di questa, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (Sez. U, 14 aprile 2020, n. 7822; 28 luglio 2021, n. 21642).
Sennonché, la richiamata giurisprudenza manca di pertinenza al caso di specie, per la semplice ragione che a fondamento della cartella notificata alla COGNOME non vi era una pretesa tributaria, ma crediti previdenziali avanzati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti.
La fattispecie per cui è causa è dunque ben differente, soccorrendo differenti principi, già enucleati in fattispecie analoghe da questa Corte, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale. Ciò non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro (Sez. U, 27 marzo 2007, n. 7399; seguita poi da 18 marzo 2010, n. 6539; 23 giugno 2010, n. 15168; 26 novembre 2013, n. 26395; 20 luglio 2018, n. 19649; 23 luglio 2018, n. 19523; da ultimo 22 maggio 22 maggio 2023, n. 14077).
È la medesima disciplina positiva a supportare con chiarezza la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, atteso che l’art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, al comma 1 prevede come «I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore»; nei commi 5 e 6 è inoltre prescritto che «5. Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati; 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi».
Si tratta di principi applicabili anche per le ipotesi in cui la Cassa previdenziale abbia natura privatistica, come quella dei Dottori Commercialisti.
Al riguardo è intanto utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per fattispecie nelle quali l’ ente creditore , o comunque l’ente parte del giudizio , non sia un ente pubblico, essendo assorbente la circostanza che nella giurisdizione del giudice tributario ricadano solo controversie rientranti nelle tipologie contenute nell’ art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, e dunque aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, il cui tratto comune è propriamente costituito dall’ esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, ciò che nel caso di specie è da escludersi radicalmente (ad es., cfr. Sez. U, 3 novembre 2017, n. 26149, in una causa per questioni previdenziali nei confronti di Trenitalia , con ciò escludendo che ‘ il contenzioso tributario abbia qualsivoglia attinenza con le vertenze sulla contribuzione previdenzial e’ ).
D’altronde, le modalità di recupero mediante iscrizione nei ruoli ed emissione e notifica di cartelle esattoriali dei crediti previdenziali pretesi dalla Cassa sono espressamente regolate dalla specifica normativa, in particolare dall’art. 18, comma 6, l. 29 gennaio 1986, n. 21, secondo cui «La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all’articolo 17, a
mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette».
A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la riscossione mediante ruolo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti si applica, quale lex specialis , la l. n. 21 del 1986, la quale richiama, per il recupero dei contributi e delle sanzioni, la disciplina della riscossione delle imposte dirette di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 e al d.lgs. n. 46 del 1999, n. 46 (Cass., 21 novembre 2014, n. 24882).
Nel caso che ci occupa oggetto della controversia promossa dalla professionista sono proprio i crediti previdenziali pretesi dalla Cassa dei Dottori Commercialisti.
In conclusione, quando la causa ha ad oggetto la contestazione dei crediti previdenziali pretesi dalla Cassa di Dottori commercialisti, la giurisdizione va riconosciuta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel caso ora al vaglio della Corte deve in definitiva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario e la causa va riassunta dinanzi al Tribunale di Salerno.
Quanto alla regolazione delle spese, considerando che nessuna delle parti si è costituita nella presente fase, non trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ.
Per le ipotesi del regolamento d’ufficio della giurisdizione, ai sensi dell’art. 59 della l. n. 69 del 2009, si è infatti affermato che il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla Suprema Corte è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo pertanto rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che può dirsi vittoriosa, e ha diritto alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione sull’esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l’avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto. Al contrario, non deve procedersi alla regolazione delle spese nell’ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte (Sez. U, 26 settembre 2018, n. 23143).
Nel caso di specie, anche la parte ricorrente aveva comunque riassunto il giudizio dinanzi al giudice tributario, in concreto omettendo di impugnare
la pronuncia con la quale il Tribunale ordinario di Salerno aveva declinato la giurisdizione. A fronte di un regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio, la ricorrente nel merito non può dunque ritenersi parte vittoriosa rispetto a chi non ha assunto alcuna posizione difensiva -neppure costituendosi in questa fase- contraria alla statuizione dichiarata da questa Corte ai sensi dell’art. 59, l. n. 69 del 2009.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza declinatoria della giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Salerno, rimettendo le parti dinanzi a quell’ufficio , in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 18