Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 8720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 8720 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul regolamento di giurisdizione iscritto al n. 18212/2024 R.G. sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, con ordinanza in data 18 luglio 2024, nel procedimento iscritto al n. 254/2024 di quell’Ufficio, vertente tra
NOLA RITA, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Centrale Entrate p.tRAGIONE_SOCIALE, in proprio e in qualità di procuratore spe-
ciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME che hanno indicato i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
,
,
e
;
e
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE DI VIBO VALENTIA;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio l’Agenzia delle Entrate –RAGIONE_SOCIALE di Vibo Valentia, l’RAGIONE_SOCIALE -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la RAGIONE_SOCIALESocietà per la RAGIONE_SOCIALE, per sentir annullare le cartelle di pagamento notificatele l’8 maggio e il 29 giugno 2010 per il recupero di contributi previdenziali relativi agli anni compresi tra il 2004 e il 2008.
A sostegno della domanda, la ricorrente dedusse la nullità della cartella, per mancata indicazione del provvedimento su cui erano fondati gli addebiti, l’inosservanza della procedura per l’iscrizione a ruolo, l’illegittimità delle sanzioni applicate, la prescrizione delle annualità 2004 e 2005, la sua errata qualificazione come imprenditore agricolo professionale e l’errata quantificazione del credito e delle sanzioni.
Si costituì l’INPS, in proprio ed in qualità di mandatario della SCCI, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 7 giugno 2023, il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, rilevando che con l’impugnazione della cartella erano stati fatti valere il difetto
di legittimazione dell’Istituto ad emetterla e la carenza del titolo esecutivo, e ritenendo applicabile anche ai crediti previdenziali, in quanto prestazioni patrimoniali imposte, il principio relativo a quelli tributari, secondo cui, in quanto avente ad oggetto il primo atto in cui viene manifestata al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un credito ben individuato, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento va proposta davanti al giudice tributario.
Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, che con ordinanza del 18 luglio 2024 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la spettanza della controversia alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
A fondamento della decisione, il Giudice tributario ha osservato che la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale a mezzo di cartella esattoriale esula dalla sua giurisdizione, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’estendere ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali la procedura di riscossione mediante ruolo, espressamente prevede che, a fronte della richiesta di contributi previdenziali, il contribuente possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.
Nel presente procedimento, si è costituita la ricorrente, che si è rimessa alla decisione delle Sezioni Unite.
Si è costituito inoltre l’INPS, in proprio ed in qualità di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del lavoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla lettura dell’atto di riassunzione dinanzi alla CGT di primo grado, il giudizio, originariamente promosso dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ha ad oggetto l’impugnazione di cartelle emesse dalla
Agenzia delle Entrate -Riscossione per il pagamento d’importi dovuti in favore dell’INPS a titolo di contributi previdenziali relativi alla Gestione Agricola, non versati per gli anni 2004-2009; l’impugnazione è stata proposta sia per vizi di carattere formale, riguardanti la motivazione dell’atto e l’osservanza della procedura per l’iscrizione a ruolo dei crediti, sia per ragioni di ordine sostanziale, concernenti il possesso da parte della ricorrente dei requisiti necessari per la qualificazione come imprenditore agricolo e la quantificazione delle somme dovute.
La natura dei crediti riportati nella cartella di pagamento, indiscutibilmente non aventi carattere tributario in quanto riguardanti somme dovute a titolo di contributi previdenziali, consente di ritenere giustificato il richiamo della CGT al principio, più volte ribadito da queste Sezioni Unite in tema d’impugnazione di cartelle esattoriali, secondo cui la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originata da una pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario e non di quello tributario, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, riguardante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, a fronte della richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 23/06/2010, n. 15168; 18/03/2010, n. 6539; 27/03/ 2007, n. 7399; v. anche Cass., Sez. V, 22/05/2023, n. 14077).
Per un verso, infatti, l’art. 2, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, configurando la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato, e si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata, esclude la possibilità di ricondurre a tale giurisdizione le controversie come quella in esame, aventi ad oggetto entrate diverse dai «tributi di ogni genere e specie, comunque denominati», menzionati nell’art. 2, comma primo, cit., tra i quali non possono in alcun modo essere inclusi i contributi
o premi previdenziali, che, pur avendo carattere obbligatorio, non hanno natura tributaria. Tale esclusione trova conforto, come si è detto, nel disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale, nel consentire il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo anche per l’esazione dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione dinanzi al giudice del lavoro, in tal modo ribadendo la spettanza al Giudice ordinario della giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione anche di atti come la cartella esattoriale o l’avviso di mora, che, ancorché finalizzati alla riscossione del credito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non sono propriamente annoverabili tra gli atti di esecuzione forzata.
Non può quindi condividersi il richiamo del Tribunale di Vibo Valentia all’orientamento di queste Sezioni Unite in tema di esecuzione forzata tributaria, secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2, comma primo, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 617 cod. proc. civ., risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2018, n. 30756; 5/06/2017, n. 13913). Tale principio, enunciato con riguardo all’impugnazione di un atto sicuramente annoverabile tra quelli di esecuzione forzata, in quanto costituente il primo atto della procedura esecutiva, pur consentendo la proposizione dell’opposizione dinanzi al Giudice tributario, ove la stessa trovi fondamento nell’allegazione di un vizio incidente su un atto prodromico all’avvio dell’esecuzione, si riferisce pacificamente ad entrate di natura tributaria (nel caso esaminato dall’ordinanza n. 30756 del 2018, le imposte dovute a seguito di liquidazione della dichiarazione di successione), e non risulta pertanto applicabile alla fattispecie in esame, in cui la notifica delle cartelle di pagamento impugnate ha avuto luogo in funzione della riscossione di contributi previdenziali.
Il conflitto va pertanto risolto mediante la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, anche per il regolamento delle spese della presente fase.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma il 18/02/2025