Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4851 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 4851  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
Sul  ricorso  per  regolamento  di  giurisdizione  iscritto  al  n.  r.g.  NUMERO_DOCUMENTO proposto d’ufficio dalla:
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 329/2024 depositata il 22/07/2024 (r.g. n. 481/2024) tra:
RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
RAGIONE_SOCIALE  –  RISCOSSIONE  –  COSENZA,  RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale  chiede  che  la  Corte  di  cassazione  dichiari  la  giurisdizione  del  giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha adito, ai sensi dell’art. 24, quinto comma, del decreto legislativo n. 46 del 1999, il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sede di Vibo Valentia, la pronuncia di nullità o di annullabilità del ruolo e della cartella esattoriale portanti contributi previdenziali omessi nei confronti dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, relativi agli anni dal 2004 al 2008, per vizi di forma e di contenuto (relativi a profili di carenza di legittimazione dell’Istituto, difetto di titolo esecutivo e intervenuta decadenza), erroneità del credito contributivo e RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Con sentenza 20 dicembre 2023, il Tribunale adito ha declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice tributario, sul rilievo della natura tributaria RAGIONE_SOCIALE prestazioni patrimoniali imposte e, pertanto, nella cognizione di tale giudice, a norma dell’art. 2 d.lgs. n.546/1992, non limitato nel suo ambito previsionale dal successivo art. 19 d.lgs. cit., avuto riguardo ai vizi denunciati della cartella esattoriale impugnata e nel solco di richiamato arresto giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez.Un. n.30756 del 2018, di attribuzione alla giurisdizione tributaria della cognizione sull’opposizione all’atto di pignoramento, asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, quale impugnazione del primo atto di manifestazione al contribuente della volontà di riscossione di un ben individuato credito tributario).
Sulla tempestiva riassunzione della RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con ordinanza 22 luglio 2024 ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, secondo
comma, n. 1 cod.proc.civ., in quanto spettante al Tribunale ordinario di Vibo Valentia, per avere il giudizio ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto previdenziale e per l’espressa previsione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), nell’estensione della procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, della cognizione del giudice del lavoro in materia di opposizione contro l’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali.
Il  Procuratore  Generale  ha  comunicato  le  sue  conclusioni  nel  senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come già deciso da queste Sezioni Unite con altri provvedimenti regolatori della giurisdizione in analoghe controversie proposte dalla medesima società in epigrafe indicata, in riferimento all’estensione della disciplina della riscossione mediante ruolo ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (Cass.,Sez.Un.,15 luglio 2024, n. 19461; Cass.,Sez.Un., 2 luglio 2024, n. 18090), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall’RAGIONE_SOCIALE (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ai sensi dell’art. 30 d.l. n.78/2010 conv. con modif. con legge n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell’ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre, a norma dell’art. 24 d.lgs. 46/1999, opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che abbia dato origine alla pretesa creditoria dell’RAGIONE_SOCIALE sia nata da un accertamento tributario da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez.Un. 23 luglio 2018, n. 19523; Cass.,Sez. Un. 24 dicembre 2018, n. 33368).
Vale, peraltro, rilevare che è inconferente il richiamo operato dal Giudice del lavoro di Vibo Valentia all’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 30756 del 2018 concernente un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso pignoramento iniziato in forza di cartella esattoriale emessa per credito tributario.
Il conflitto negativo di giurisdizione all’esame ha ad oggetto l’impugnazione, per vizi di forma e di contenuto, del ruolo e della cartella esattoriale, notificati alla RAGIONE_SOCIALE, per contributi previdenziali  omessi  nei  confronti  di  lavoratori  subordinati  a  tempo indeterminato e determinato per l’anno 2009.
Pertanto,  dev’essere  dichiarata  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro.
Non  vi  è  luogo  a  pronuncia  sulle  spese,  trattandosi  di  un  conflitto, sollevato d’ufficio, nel quale nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha svolto attività difensiva dinanzi alla Corte regolatrice.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria  del  Tribunale  ordinario  di  Vibo  Valentia,  dinanzi  al  quale rimette le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025